Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

ANAC: regolamento per l’assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, ai sensi dell’art. 62, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Delibera n. 266 del 20 giugno 2023

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

VISTO l’art. 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che: «[…] è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell’elenco di cui al primo periodo».

VISTO l’art. 62, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che: «Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all’articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all’assegnazione d’ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell’articolo 63, comma 11, secondo periodo».

VISTO l’art. 229, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che: «Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023».

VISTO il comunicato del Presidente del 17 maggio 2023, avente ad oggetto: «Prime indicazioni per l’avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti».

CONSIDERATA l’opportunità di adottare, senza indugio, un regolamento che disciplini la competenza ANAC di assegnare d’ufficio una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata e iscritta nell’elenco ai sensi e per gli effetti dell’articolo 62, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

VALUTATO che nel processo di assegnazione l’adottando Regolamento deve tener conto, oltre che del livello e dell’ambito di qualificazione e della disponibilità manifestata in sede di iscrizione dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza ai sensi dell’articolo 11 dell’Allegato II.4 del d.lgs. 36/23, anche dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione delle caratteristiche (funzionali, esperienziali e territoriali ecc.) che connotano le varie stazioni appaltanti e centrali di committenza iscritte.

emana il seguente Regolamento,

PARTE I PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

 Principi e disposizioni comuni

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione;

b) «Consiglio», il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità;

c) «responsabile del procedimento», il dirigente dell’ufficio competente per la gestione dell’Elenco;

d) «Codice», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

e) «Allegato», allegato II.4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

f) «Elenco», elenco delle stazioni appaltanti e centrali di committenza di cui all’art. 63, co. 1, del Codice;

g) «regolamento di accesso agli atti», il regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’ ANAC e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 di cui alla delibera n. 1019 del 24.10.2018, modificato con decisione del Consiglio del 3.02.2021. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 53 del 3 marzo 2021);

h) «dirigente», il dirigente dell’Ufficio competente dell’Autorità per la gestione dell’Elenco;

i) «stazione appaltante», la stazione appaltante ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. a) dell’allegato I.1 del Codice;

j) «centrale di committenza», una stazione appaltante o un ente ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. i) dell’allegato I.1 del Codice;

k) «stazione appaltante qualificata», qualsiasi soggetto pubblico o privato qualificato ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. t) dell’allegato I.1 del Codice;

l) «C.I.G.», il Codice Identificativo Gara;

m) «P.E.C.», la posta elettronica certificata;

n) «sito istituzionale», il sito internet dell’Autorità www.anticorruzione.it;

Art. 2 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina il procedimento di assegnazione d’ufficio da parte dell’Autorità delle richieste provenienti da una stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante o a una centrale di committenza qualificata individuata tra quelle presenti nell’Elenco di cui all’art. 63, comma 1, del Codice. Art. 3 (Responsabile del procedimento) Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’ufficio competente che può incaricare uno o più funzionari dello svolgimento dell’istruttoria.

Art. 4 (Comunicazioni) Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o, se attivata la funzionalità, tramite procedura on-line accessibile dal sito dell’Autorità.

Art. 5 (Articolazione dell’Elenco) 1. L’Elenco, di libera consultazione, è articolato in tre sezioni distinte rispettivamente per le stazioni appaltanti qualificate:

1.1. di diritto

1.2. per lavori

1.3. per servizi e forniture

2. Per le sezioni di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3 è indicato:

2.1. l’ambito della qualificazione1

2.2. il livello di qualificazione conseguito

2.3. se la stazione appaltante ha chiesto la qualificazione di committenza

2.4. se la stazione appaltante è qualificata con riserva

2.5. se la stazione appaltante è disponibile a operare per conto di terzi

2.6. se la stazione appaltante dispone dei requisiti per appalti di partenariato pubblico privato

PARTE II   PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE D’UFFICIO

Art. 6 (Presentazione della domanda) Le stazioni appaltanti ovvero le centrali di committenza non adeguatamente qualificate per eseguire la procedura d’affidamento che si necessita, a seguito di interpello, con esito negativo, di almeno una stazione appaltante e/o centrale di committenza adeguatamente qualificata per lo svolgimento della stessa, presentano a mezzo PEC, o mediante applicativo nel momento che tale funzione verrà implementata, domanda di assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza indicando oltre ai dati anagrafici, le stazioni e/o le centrali di committenza interpellate e le ragioni dell’indisponibilità opposte, l’ambito di competenza di cui si necessita (progettazione/affidamento e/o esecuzione), l’oggetto (appalto o partenariato pubblico privato) e la tipologia (lavori, servizi e/o forniture) di affidamento da svolgere, l’importo dell’affidamento individuato ai sensi dell’articolo 14 del Codice, nonché eventuali termini decadenziali per l’avvio della procedura. Il richiedente presenta la domanda utilizzando il modulo messo a disposizione dall’Autorità.

Art. 7 (Esame preliminare della domanda)

Entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della richiesta di cui all’art. 6, valutati la documentazione e gli elementi a disposizione il dirigente può: a) avviare il procedimento ai sensi dell’art. 8; b) archiviare la domanda ai sensi dell’art. 13; nel caso in cui la domanda risulti incompleta ovvero presentata senza il modulo predisposto, il dirigente formula per iscritto al soggetto segnalante una richiesta di integrazione nella quale si chiedono gli adempimenti e/o. chiarimenti necessari. In ogni caso, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione della predetta richiesta di integrazione, dovrà pervenire la risposta e/o dovranno essere prodotti i documenti richiesti.

Art. 8 (Avvio del procedimento)

1. L’avvio del procedimento è disposto dal dirigente il quale, anche per il tramite del funzionario incaricato dell’istruttoria, entro cinque (n. 5) giorni seleziona le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza qualificate alle quali inviare la richiesta.

2. Le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza qualificate sono individuate sulla base dei dati a disposizione di Anac, nonché dei seguenti criteri così declinati:

a) settore di qualificazione (lavori e/o servizi e forniture – partenariato pubblico privato);

b) livello ed ambito di qualificazione, opzionando, a seconda del livello necessario per lo svolgimento della procedura di affidamento, prioritariamente le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza che in sede di iscrizione hanno manifestato la propria disponibilità a svolgere attività di committenza in favore di terze stazioni appaltanti, in subordine i soggetti iscritti di diritto e infine i soggetti iscritti con riserva;

c) ambito amministrativo di appartenenza e collocazione territoriale, dando precedenza alle stazioni appaltanti o centrali di committenza ricadenti nel medesimo ambito amministrativo del richiedente o che presenti contiguità territoriale con lo stesso; d) rotazione tra le varie stazioni appaltanti e centrali di committenza selezionate nel corso dell’anno.

Art. 9 (Designazione)

1. All’esito dell’applicazione dei criteri declinati nell’articolo 8, comma 2, si selezionano le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza qualificate alle quali sarà data comunicazione della designazione a mezzo P.E.C. ovvero mediante applicativo informatico laddove disponibile.

2. Le stazioni appaltanti e/o centrali di committenza qualificate che saranno interpellate, entro tre giorni dalla ricezione della richiesta devono comunicare la propria disponibilità, ovvero motivare circa le ragioni della indisponibilità a svolgere l’attività di committenza.

3. Tenuto conto delle risposte pervenute l’ufficio procederà alla individuazione del soggetto da designare e, nel caso di plurime manifestazione di disponibilità, lo individuerà in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione delle caratteristiche (funzionali, esperienziali e territoriali ecc.) che connotano le varie stazioni appaltanti e centrali di committenza iscritte e sulla base dei parametri indicati nell’art. 13.

4. Nell’ipotesi che i soggetti preventivamente indicati si rendessero indisponibili, l’ufficio può, previa valutazione delle motivazioni addotte, procedere comunque a designare una delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza precedentemente indicate, ovvero, in caso le ragioni dell’indisponibilità fossero ritenute plausibili e fondate, entro ulteriori cinque giorni provvederà ad individuare ulteriori stazioni appaltanti e/o centrali di al fine di effettuare la designazione nelle modalità e nei termini di cui ai commi che precedono.

Art. 10 (Verifiche)

1. Ove le circostanze lo richiedono il dirigente può procedere con l’audizione delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza indicate e che si sono dichiarate impossibilitate a svolgere l’attività di committenza richiesta.

2. I soggetti convocati possono comparire, anche in modalità telematica, in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.

3. Nel corso dell’audizione il dirigente invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari. 4. Dell’audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l’eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale, redatto in formato digitale è sottoscritto dal dirigente, o da un funzionario dell’ufficio delegato e dal rappresentante legale ovvero dal suo delegato intervenuto. 5. Solo all’esito della verifica della infondatezza delle motivazioni addotte si potrà procedere ad attivare un procedimento sanzionatorio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 63, comma 11, del d.lgs. 36/2023.

Art. 11 (Sospensione dei termini del procedimento)

1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:

a) acquisizione di integrazioni documentali ai sensi dell’art. 7, lett. c);

b) richiesta di rinnovo dell’invio della istanza ai sensi dell’art. 7, lettera d);

c) supplemento istruttorio in caso di indisponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 4 da parte di tutti i soggetti indicati.

2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 10 giorni.

3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali, delle memorie difensive e/o delle controdeduzioni. Art. 12 (Conclusione del procedimento)

1. Entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, salva l’applicazione delle ipotesi di sospensione di cui all’art. 11, il dirigente predispone una comunicazione di designazione indicando l’oggetto della prestazione di committenza, i dati identificativi dell’amministrazione istante e del soggetto designato. 2. Tale comunicazione sarà notificata, a mezzo P.E.C., ovvero mediante applicativo informatico laddove disponibile, ai soggetti interessati (stazione appaltante/centrale di committenza istante, stazione appaltante/centrale di committenza designata, nonché eventuali ulteriori stazioni appaltanti/centrali di committenza non designate che hanno comunicato la disponibilità).

3. La comunicazione di conclusione del procedimento relativa alle designazioni sarà annotata nell’elenco e sarà valutata ai fini della revisione e aggiornamento dell’elenco.

Art. 13 (Archiviazioni) Il dirigente provvede alla archiviazione nei casi di espressa rinuncia della stazione appaltante istante, dandone comunicazione alle amministrazioni interessate a mezzo P.E.C. ovvero mediante applicativo informatico laddove disponibile.

Art. 14 (Poteri del Consiglio) Nei casi di dubbia interpretazione il dirigente può sottoporre al Consiglio la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per l’inadempimento della designazione operata dall’Ufficio. Delle designazioni effettuate il dirigente trasmette al Consiglio una relazione riassuntiva con cadenza semestrale.

Art. 15 (Accesso agli atti) L’accesso agli atti relativi ai procedimenti di cui al presente regolamento è disciplinato dal regolamento indicato all’articolo 1, lettera g).

Art. 16 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità ed il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1°luglio 2023.                                                                                                          Il Presidente Avv. Giuseppe Busia