Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

ANAC-regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici

Delibera n. 269 del 20 giugno 2023

 Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

 VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 222, comma 3, lettera h);

VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con Delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATA l’opportunità di adottare un regolamento che disciplini il ricorso e l’utilizzo dello strumento della vigilanza collaborativa, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi legislativi, anche emendativi, concernenti il d.lgs. 36/2023,

EMANA il seguente Regolamento,

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per: a) «codice», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione; c) «Presidente», il Presidente dell’Autorità; d) «Consiglio», il Consiglio dell’Autorità; e) «ufficio», l’ufficio vigilanza collaborativa, vigilanze speciali e centrali di committenza; f) «UOS» l’Unità Operativa Speciale, istituita ai sensi dell’art. 30 del d.l. 90/2014; g) «dirigente», il dirigente dell’ufficio; h) «stazione appaltante», il soggetto di cui all’art. 1 comma 1 lettera a) dell’Allegato I.1 del codice; i) «ente concedente», il soggetto di cui all’art. 1 comma 1 lettera b) dell’Allegato I.1 del codice; j) «vigilanza collaborativa», l’attività di vigilanza di cui all’art. 222, comma 3, lettera h), del codice; l) «protocollo di vigilanza», i protocolli di intesa stipulati dall’Autorità con le stazioni appaltanti richiedenti di cui all’art. 222, comma 3, lettera h), del codice.

Art. 2 – Ambito di applicazione

 2 1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito dell’autonomia regolamentare riconosciuta all’Autorità e si applica agli appalti e alle concessioni per l’acquisizione di servizi, forniture e lavori che le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, le centrali di committenza o gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’Allegato I.1 del codice intendono bandire sulla base dei programmi di acquisizione di cui all’art. 37 del codice o, anche al di fuori della programmazione, qualora ricorrano i presupposti di cui al presente regolamento.

Art. 3 – Finalità 1. Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti di cui all’art. 1, o le amministrazioni beneficiarie dell’intervento, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all’Autorità di svolgere un’attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento e la gestione dell’intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione.

Art. 4 – Presupposti per l’attivazione della vigilanza collaborativa 1. Possono essere sottoposti a vigilanza collaborativa, in quanto di particolare interesse, ai sensi dell’art.222, comma 3 lett. h), del codice:

a) gli affidamenti disposti nell’ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;

b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;

c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;

d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000,00 di euro; e) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 50.000.000,00 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro, rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.

2. Anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale o, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali, il Consiglio può disporre l’accoglimento di istanze di verifica preventiva di documentazione e atti di gara o anche solo fasi della procedura di gara.

3. L’attività di cui al comma 1 può essere richiesta anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell’applicazione delle misure di cui all’art. 32, comma 1, del d.l. 90/2014. Art.

5 – Istanza di vigilanza collaborativa

1. La richiesta di vigilanza collaborativa è presentata all’Autorità con istanza sottoscritta dal legale rappresentante della stazione appaltante o dell’ente concedente.

2. L’istanza contiene le motivazioni specifiche della richiesta, con l’espressa indicazione di uno o più dei presupposti tassativi di cui all’art. 4, nonché le informazioni di dettaglio circa i lavori, i servizi o le forniture, per cui si richiede la vigilanza collaborativa. In particolare, l’istanza indica l’elenco degli affidamenti per i quali si richiede l’attivazione della vigilanza collaborativa, specificando la tipologia, l’oggetto e l’importo di 3 ciascuna delle procedure che si intendono attivare, e se la procedura di gara sarà gestita direttamente dall’istante ovvero da altro soggetto (come centrali di committenza o soggetti aggregatori).

3. Qualora l’istanza contenga l’indicazione di una pluralità di affidamenti, il protocollo individua una o più procedure, ritenute maggiormente significative, da sottoporre a vigilanza preventiva.

4. Le richieste di vigilanza collaborativa sono sottoposte al Consiglio che, valutata la sussistenza dei presupposti ai sensi del presente Regolamento e la presumibile incidenza dell’attività richiesta rispetto alle vigilanze preventive già approvate, ne dispone l’accoglimento.

5. Il rigetto della richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa non esclude ogni altro tipo di intervento dell’Autorità nell’ambito dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi dell’art. 222 comma 3, del codice.

Art. 6 – Protocollo di vigilanza

1. Le modalità di svolgimento della vigilanza collaborativa sono definite in un protocollo di azione, predisposto dall’ufficio competente, su indicazione del Presidente, che lo sottopone al Consiglio per l’approvazione.

2. I protocolli di vigilanza collaborativa hanno durata annuale, salvo diversa decisione del Consiglio, in considerazione della specificità della stazione appaltante o dell’ente concedente e degli interventi per cui è richiesta la collaborazione che, in ogni caso, non potrà avere una durata superiore ai due anni. Resta fermo che, qualora avviata durante la vigenza del Protocollo, l’attività di vigilanza collaborativa proseguirà, senza procedere al formale rinnovo del protocollo, sino al completamento della procedura di aggiudicazione e, ove previsto, anche durante la fase di esecuzione.

3. I protocolli di vigilanza collaborativa sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità in una specifica sezione suddivisa per annualità.

4. Dal momento della pubblicazione, il Protocollo acquisisce efficacia.

Art. 7 – Documentazione oggetto di verifica

1. Formano oggetto di verifica preventiva tutti gli atti della procedura di affidamento, secondo la seguente elencazione indicativa: – determina a contrarre o provvedimento equivalente; – bando di gara o lettera di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata; – disciplinare di gara; – capitolato; – schema di contratto/convenzione; – provvedimento di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice; – verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse; – elenco dei partecipanti alla gara; – elenco dei nominativi dei subappaltatori; – elenco dei nominativi degli eventuali ausiliari; – provvedimenti di esclusione; – provvedimenti di aggiudicazione, proposta di aggiudicazione e aggiudicazione; – contratto o convenzione stipulata; – ogni altro atto, determinazione o documento predisposto nell’ambito della fase di aggiudicazione. 

2. L’Autorità può in ogni caso richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa.

3. Possono formare oggetto di verifica preventiva anche atti della fase di esecuzione contrattuale, specificamente individuati nel Protocollo.

Art. 8 – Procedimento di vigilanza collaborativa

1. Il procedimento di vigilanza collaborativa si svolge in contraddittorio con le parti indicate nel protocollo, secondo quanto indicato nel presente articolo.

2. Salve le specificità di ogni procedura di affidamento, il procedimento di vigilanza segue le fasi della procedura di gara ed in particolare: (a) pubblicazione del bando o dell’avviso; (b) ammissione/esclusione dei concorrenti e nomina della commissione giudicatrice; (c) valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione; (d) verifica dell’anomalia dell’offerta; (e) aggiudicazione e stipulazione del contratto.

3. Gli atti e i documenti di cui all’articolo 7, in relazione a ciascuna fase della procedura di gara, sono trasmessi all’Autorità prima della loro formale adozione.

4. A seguito della trasmissione, l’ufficio competente svolge l’attività di verifica degli atti sottoposti al controllo preventivo, che si conclude con la predisposizione di una proposta di osservazioni sottoposta al Presidente dell’Autorità per l’approvazione.

5. Le osservazioni di cui al comma 4 sono comunicate tempestivamente alla parte a cura dell’ufficio competente.

6. La parte vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità e inviando una nota di riscontro, unitamente alla documentazione.

7. Qualora non ritenga di aderire alle osservazioni, la parte presenta le proprie motivazioni all’Autorità. L’ufficio competente formula le osservazioni conclusive, con le modalità indicate al comma 4, trasmettendole tempestivamente alla parte.

8. Ricevute le osservazioni conclusive dell’Autorità, la parte può decidere se adeguarsi o, nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa, non adeguarsi assumendo gli atti di propria competenza.

 9. L’ufficio competente, ove ritenga persitente o particolarmente grave il mancato adeguamento, sottopone i propri rilievi al Consiglio dell’Autorità che può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza e l’attivazione di tutti i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge. Il persistente mancato adeguamento, non sufficientemente motivato dalla parte, viene valutato ai fini della qualificazione, di cui agliartt. 62 e 63 ed all’allegato II.4 del codice.

10. Il procedimento di vigilanza collaborativa si conclude, di norma, con l’invio del contratto stipulato con l’operatore economico aggiudicatario, salvo l’ipotesi in cui l’attività di verifica preventiva prosegua anche per la fase di esecuzione dell’affidamento.

11. Per motivate esigenze da indicare nel protocollo di vigilanza, le parti possono prevedere deroghe al procedimento disciplinato nel presente articolo.

12. Nell’espletamento delle attività di verifica nell’ambito della vigilanza collaborativa l’Autorità può avvalersi del supporto della Guardia di Finanza. 5

13. L’eventuale richiesta di accesso agli atti relativa alla documentazione riguardante l’espletamento della vigilanza collaborativa è riscontrata dal soggetto firmatario del Protocollo.

14. La eventuale richiesta di parere di precontenzioso relativa a procedimento di gara già sottoposto a vigilanza collaborativa è esaminata dal competente ufficio dell’Autorità con carattere di priorità.

Art. 9 – Risoluzione del Protocollo di vigilanza

Il Consiglio dell’Autorità può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza collaborativa: a) quando, decorsi almeno tre (3) mesi dalla pubblicazione del Protocollo, la parte beneficiaria non abbia inoltrato all’Autorità alcuna documentazione di gara o, comunque, non abbia richiesto alcun intervento dell’Autorità medesima; non producono effetti interruttivi del predetto termine richieste meramente dilatorie, non rientranti nell’ambito di competenza della vigilanza collaborativa o, comunque, estranee alle competenze dell’Autorità; b) qualora la parte si renda inadempiente agli obblighi di comunicazione preventiva degli atti e della documentazione di gara di cui all’art. 7; c) qualora la parte non si adegui alle osservazioni formulate dall’Autorità, nell’ipotesi in cui il mancato adeguamento sia ritenuto particolarmente grave; d) qualora l’Autorità abbia deliberato di esercitare i poteri previsti dall’art. 220 commi 2 e 3 del codice in riferimento alla procedura oggetto di vigilanza preventiva; e) per sopravvenute e motivate ragioni di merito o di opportunità.

Art. 10 – Relazione periodica al Consiglio dell’Autorità e pubblicità della Relazione e degli atti a firma del Presidente

1. L’ufficio competente invia almeno semestralmente al Consiglio dell’Autorità una relazione sull’attività di vigilanza collaborativa espletata, con l’indicazione dei protocolli di vigilanza stipulati, delle procedure sottoposte a vigilanza, nonché degli atti adottati dei quali si propone la pubblicazione.

2. Il Consiglio può disporre la pubblicazione della relazione e degli allegati atti adottati o di una loro sintesi sul sito istituzionale dell’Autorità.

Art. 11 – Ulteriori attività di vigilanza collaborativa

Il presente Regolamento si applica, ove compatibile, all’attività di vigilanza preventiva svolta dall’UOS nei casi previsti dalla legge, nonchè a quella svolta nei confronti dei soggetti che possono operare in deroga alla normativa in materia di contratti pubblici e che stipulano specifici protocolli di azione con l’Autorità.

Articolo 12 – Abrogazione, norme transitorie ed entrata in vigore

1. Il Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio con delibera n. 160 del 30 marzo 2022, è abrogato dal 1° luglio 2023. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi ai Protocolli di vigilanza collaborativa già stipulati all’entrata in vigore del presente Regolamento con riguardo alle procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità ed il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale. 

3. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° luglio 2023 e si applicano, a partire da quella data, ai Protocolli di vigilanza collaborativa che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei protocolli di vigilanza collaborativa stipulati prima del 1° luglio 2023 che riguardino procedure di gara disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed il presente Regolamento, troveranno applicazione le previsioni di quest’ultimo, salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal Protocollo di vigilanza sottoscritto.