Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

ANAC – tipologie dei dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’OE delibera n. 262 – 20 giugno 2023

Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto Il provvedimento adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito codice) con delibera n. 261 del 20 giugno 2023, che si intende qui integralmente richiamato.

 Visto L’articolo 24, comma 4, del codice secondo cui, per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, l’ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale (di seguito AgID) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’OE, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la BDNCP. Visto L’articolo 225, comma 2, secondo cui le disposizioni di cui all’articolo 24 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 e, in via transitoria, continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Vista La delibera dell’ANAC n. 464 del 27/7/2022, adottata di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AgID, recante «Adozione del provvedimento di attuazione dell’articolo 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’Agenzia per l’Italia Digitale», con cui è stato dato avvio al Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico (FVOE). Tenuto conto che l’utilizzo delle funzionalità del FVOE consente una sostanziale riduzione dei tempi delle verifiche e, pertanto, assume rilevanza anche ai fini del rispetto dei termini di conclusione delle procedure di cui all’articolo 17, comma 3, del codice.

Visto Il Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’ANAC Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR), adottato dall’ANAC con Delibera n. 135 del 28 marzo 2023, e, in particolare, l’articolo 3, secondo cui non sono sottoposti a consultazione pubblica gli atti a carattere generale quando essa è incompatibile con esigenze di opportunità o di urgenza, anche nel caso in cui ciò avvenga in ragione dei termini fissati per legge per l’intervento dell’ANAC.

Vista L’intesa del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, accordata con nota acquisita al prot. Autorità n. 44903 del 12 giugno 2023; Vista L’intesa dell’AgID, accordata con nota acquisita al prot. Autorità n. 42097 del 1° giugno 2023;

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) codice, il decreto legislativo n. 36 del 31/3/2023;

b) GDPR 2016/679, il Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati -Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

c) BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall’articolo 62 bis del codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dagli articoli 23 e 222, comma 8 del codice;

d) FVOE, il Fascicolo virtuale dell’OE in cui sono contenuti tutti i dati che consentono la verifica dell’assenza delle cause di esclusione e dei requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche;

e) Soggetti abilitati: i soggetti autorizzati ad operare sul FVOE per conto della stazione appaltante/ente concedente e dell’operatore economico e i soggetti da questi delegati;

f) Anagrafe unica degli operatori economici, l’Anagrafe di cui all’articolo 31 del codice che censisce gli operatori economici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili;

g) Elenchi aggiornati di operatori economici già accertati, gli elenchi previsti dall’articolo 23, comma 3, del codice;

h) PDND, la Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del 2005;

i) Piattaforme di approvvigionamento digitale, le piattaforme di cui all’articolo 25 del codice; j) Enti certificanti, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e gli enti privati che rilasciano attestazioni oppure sono in possesso di dati e/o informazioni idonee a comprovare l’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice e/o dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del codice;

k) stazione appaltante, come definita nell’ALLEGATO I.1, articolo 1, comma 1, lettera a), del codice ovvero “qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice”;

l) ente concedente, come definito nell’Allegato I.1, articolo 1, comma 1, lettera b), del codice ovvero “qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice”;

m) SOA, le Società Organismo di Attestazione;

n) CIG, il codice Identificativo Gara;

o) Operatore economico, l’operatore economico partecipante, l’ausiliario o il subappaltatore;

p) DGUE, il Documento di Gara Unico Europeo;

q) CEL il certificato di esecuzione dei lavori;

r) PEC, la Posta elettronica certificata;

s) CAD, il decreto legislativo n. 82/2005 recante il codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i.;

t) SPID, il Sistema pubblico di identità digitale di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 2 –

Oggetto e ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento disciplina il funzionamento del FVOE, le modalità di integrazione con gli Enti certificanti e di utilizzo da parte dei soggetti abilitatii, i requisiti e le cause di esclusione verificabili attraverso lo stesso e infine i dati e le informazioni disponibili e trattate ai tali fini

Articolo 3 – Funzionalità del FVOE

3.1 Il FVOE consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti:

a) il controllo dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli articoli 94, 95, 98, 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori;

b) il controllo, in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti di cui alla lettera a).

3.2 Il FVOE consente, altresì:

a) alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l’acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;

b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel FVOE dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;

c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente previsto;

d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti dell’esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate nell’ambito di diverse procedure di affidamento in cui il concorrente sia risultato aggiudicatario o subappaltatore autorizzato, nel limite di validità temporale di cui alla lettera c);

e) Il riuso, da parte delle SOA, dell’esito delle verifiche di cui alla precedente lettera d) e di quelle effettuate nell’ambito di precedenti procedimenti di attestazione con riferimento ai CEL privati, ai documenti a corredo degli stessi e ai titoli di studio e di abilitazione.

3.3 Per l’utilizzo del FVOE:

a) la stazione appaltante e l’ente concedente, tramite il Responsabile Unico del Progetto abilitato o il Responsabile del Procedimento da questo delegato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti;

b) il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti chiede l’accesso al FVOE dell’OE; il sistema consente l’accesso al fascicolo previa autorizzazione dell’OE;

c) attraverso il DGUE l’OE inserisce i riferimenti ai dati e ai documenti utili per la comprova dei requisiti. L’OE inserisce i dati e i documenti non presenti nel FVOE che non sono già in possesso della stazione appaltante e quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la PDND;

d) Il sistema consente alla stazione appaltante l’accesso ai dati e ai documenti indicati nel DGUE e reperibili dal FVOE;

e) Tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del FVOE tra ANAC e gli Enti certificanti avvengono attraverso la PDND. Per gli enti certificanti che non rientrano tra quelli indicati all’articolo 2, comma 2, del CAD e non aderiscono alla PDND, le suddette comunicazioni avvengono nel rispetto delle linee guida AgID per l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni;

f) Ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, del CAD sui documenti informatici inseriti dagli OE è apposta la firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, il documento è formato, previa identificazione informatica del suo autore, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore;

g) Gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

h) Per gli OE non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l’acquisizione dei dati di cui al precedente punto 2, lettera a) è effettuata ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

 Articolo 4 –

 Successive evoluzioni delle funzionalità del FVOE

4.1 Le funzionalità del FVOE sono soggette a evoluzioni successive, in dipendenza della progressiva implementazione dei dati resi disponibili sulla PDND da parte degli Enti certificanti. Con successivi provvedimenti dell’ANAC adottati di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’AgID saranno descritte e disciplinate le nuove funzionalità nonché:

a) le modalità per la trasmissione al FVOE, mediante servizi di interoperabilità delle Piattaforme di approvvigionamento digitale con la PDND dei dati e delle informazioni in possesso delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che configurano cause di esclusione ai sensi degli articoli, 94, 95 e 98 del codice;

b) le modalità di accesso al fascicolo per le SOA;

c) le modalità con cui il FVOE interopera con il DGUE, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera

d), del codice.

4.2 I dati e documenti che saranno progressivamente acquisiti nel FVOE sono individuati, a cura dell’ANAC, mediante aggiornamento degli allegati al presente provvedimento.

Articolo 5 – Modalità operative

5.1 L’accesso al FVOE avviene mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente con il livello di autenticazione idoneo rispetto alla specifica documentazione oggetto di accesso.

5.2 L’accesso al fascicolo è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati, previa registrazione al servizio.

5.3 Il nominativo dei soggetti abilitati ad operare sul FVOE per conto della stazione appaltante o dell’ente concedente è comunicato dal Responsabile Unico del Progetto mediante la piattaforma telematica della stazione appaltante o dell’ente concedente. Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono comunicate utilizzando le apposite funzionalità previste dal sistema. Tali soggetti, accedono al FVOE a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando o dell’avviso, come risultante dalla BDNCP, mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti che li autenticano secondo le modalità previste dalle Regole tecniche di cui all’articolo 26 del codice.

5.4 La registrazione al servizio da parte dei soggetti abilitati che operano per conto degli OE avviene secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell’ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE).

5.5 Nelle more della piena integrazione del DGUE, l’OE autorizza l’accesso al FVOE da parte della stazione appaltante o dell’ente concedente interessato, con le funzionalità messe a disposizione dal sistema.

5.6 Il sistema interroga le banche dati degli Enti certificanti interoperanti, per il tramite della PDND, restituendo il relativo esito nel FVOE.

5.7 L’aggiornamento del contenuto del FVOE avviene con riferimento ai dati e ai documenti assenti o non più validi, in occasione della richiesta di accesso da parte della stazione appaltante.

5.8 È facoltà della stazione appaltante e dell’OE chiedere l’aggiornamento su richiesta di specifici dati e/o documenti ancorché in corso di validità.

5.9 È facoltà della stazione appaltante richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo. 5.10 Ai fini del precedente articolo 3, punto 2, lettera d), l’esito delle verifiche svolte dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti in occasione di specifiche procedure di affidamento resta disponibile nel FVOE fino alla data di scadenza dei corrispondenti documenti oggetto di verifica.

5.11 Gli operatori economici aggiudicatari e i subappaltatori autorizzati ai sensi dell’articolo 109, comma 4, del codice, per i quali è stata eseguita con esito positivo la verifica di tutti i requisiti di partecipazione in occasione di una procedura di affidamento sono inseriti nella Lista degli operatori economici verificati per il periodo di validità delle verifiche indicato all’articolo 3, punto 2, lettera c). Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, per lo svolgimento delle verifiche sugli operatori presenti nella Lista degli operatori economici verificati, possono scegliere di avvalersi dell’esito delle verifiche effettuate sulle singole certificazioni già utilizzate da altre stazioni appaltanti ed enti concedenti nell’ambito di diverse procedure di affidamento, laddove non siano intervenute variazioni dei soggetti di cui all’articolo 94 comma 3. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante ripetere la verifica dei requisiti.

Articolo 6 – Documentazione a comprova dei requisiti generali

6.1 Il FVOE consente la verifica dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 98 del codice, mediante:

a) documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND;

b) dati e/o informazioni forniti dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti mediante interoperabilità delle piattaforme digitali di approvvigionamento con la PDND;

6.2 Gli elenchi dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti di cui al punto precedente sono contenuti nell’Allegato I (cause automatiche di esclusione) e nell’Allegato II (cause non automatiche di esclusione).

Articolo 7 – Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario e dei requisiti da verificare in capo all’aggiudicatario o in fase di esecuzione.

7.1 Il FVOE consente la verifica dei requisiti speciali di cui all’articolo 100, commi 1, 3, 4 e 11, all’articolo 103, comma 1 e all’Allegato II.12 del codice, mediante dati e/o documenti:

a) forniti dagli Enti Certificanti tramite interoperabilità con la PDND;

b) resi disponibili direttamente dalla stessa ANAC;

c) forniti dagli OE.

7.2 Le SOA verificano la veridicità dei documenti forniti dagli OE nel corso del processo di attestazione ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) dell’Allegato II.12 del codice.

7.3 L’elenco dei dati e delle informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti speciali è contenuto nell’Allegato III (requisiti speciali per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000), nell’Allegato IV (requisiti per gli esecutori di lavori di importo inferiore a 150.000 euro) e nell’Allegato V (requisiti speciali per i prestatori di servizi e forniture).

7.4 I requisiti da verificare nei confronti dell’aggiudicatario e/o in fase di esecuzione sono indicati nell’Allegato VI.

 Articolo 8 – Modalità tecniche per la fornitura dei dati in interoperabilità

8.1 Gli enti certificanti garantiscono l’acquisizione dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6 attraverso interoperabilità delle proprie banche dati con la PDND.

8.2 Gli enti certificanti che non rientrano tra quelli dell’articolo 2 comma 2 del CAD e non aderiscono alla PDND garantiscono l’acquisizione al FVOE dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6 secondo le linee guida AgID per l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni.

8.3 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti garantiscono l’acquisizione al FVOE dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6 mediante interoperabilità delle piattaforme di approvvigionamento digitale con la PDND.

Articolo 9 – Correttezza e veridicità dei dati contenuti nel FVOE e relative responsabilità

9.1 Gli enti certificanti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti garantiscono la correttezza, la veridicità e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni di pertinenza acquisiti al FVOE. Eventuali contestazioni da parte degli operatori economici sono avanzate nei confronti dei soggetti di cui al precedente periodo. I dati e le informazioni oggetto di contestazione restano disponibili nel FVOE fino alla eventuale rettifica da parte dei soggetti di cui sopra, intervenuta anche a seguito di provvedimenti di annullamento o sospensione cautelare dell’efficacia intervenuti in sede giudiziale.

9.2 Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell’aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE. L’inserimento di falsa documentazione è valutata dall’ANAC ai sensi dell’articolo 96, comma 15, del codice.

Articolo 10 – Protezione dei dati personali e misure di sicurezza relativi ai dati acquisiti direttamente dal FVOE e/o mantenuti ai fini del riuso

10.1 L’ANAC tratta i dati acquisiti nell’ambito del FVOE per le finalità di cui all’articolo 24 del codice e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza. L’ANAC è titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 24 del GDPR 2016/679 e adempie ai relativi obblighi ivi comprese la nomina degli incaricati del trattamento e l’adozione delle misure di sicurezza.

10.2 L’ANAC conserva i dati acquisiti al FVOE in una forma che consente l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato; il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

10.3 I dati sono portati a conoscenza o comunicati ai terzi autorizzati per le finalità di cui all’articolo 24 del codice.

10.4 La stazione appaltante/ente aggiudicatore, per i trattamenti di propria competenza, è titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 24 del GDPR 2016/679 e adempie ai relativi obblighi, ivi comprese la nomina del responsabile del trattamento e l’adozione delle misure di sicurezza.

10.5 L’operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all’oggetto della seguente delibera. L’operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e solleva l’ANAC da ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti e alla documentazione caricata. In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e i diritti di cui all’articolo 15 del GDPR 2016/679 in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento tramite PEC, all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it.

10.6 Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO – Data Protection Officer) è contattabile ai seguenti recapiti: rpd@anticorruzione.it.

10.7 Il FVOE è stato progettato nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, compresi gli obblighi di sicurezza di cui all’articolo 32 del GDPR. Sono state disposte, in particolare, le seguenti misure volte ad assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, nonché la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico:

a) il sistema garantisce l’identificazione, l’autenticazione e l’autorizzazione dell’utenza secondo i profili assegnati;

b) il sistema è dotato di una procedura per la verifica delle identità e dei relativi ruoli dichiarati a sistema;

c) l’accesso al FVOE avviene solo a seguito del superamento di una procedura di autenticazione conforme alla normativa vigente;

d) le credenziali di autenticazione sono assegnate individualmente ad ogni incaricato e nelle istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza. Il sistema dispone di misure di sicurezza informatica finalizzate a ridurre al minimo il rischio di violazioni dell’integrità, della riservatezza e della disponibilità dei dati trattati. In particolare sono disposte idonee procedure di audit sugli accessi, i cui esiti sono documentati. Tali procedure prevedono attività di audit basate sul monitoraggio statistico degli accessi e su meccanismi di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio dal punto di vista della sicurezza informatica.

10.8 È fatto obbligo agli OE di segnalare tempestivamente all’ANAC ogni variazione dei ruoli dei soggetti che sono stati preventivamente autorizzati ad operare secondo i profili dichiarati a sistema, nonché eventuali utilizzi impropri e irregolari del sistema.

10.9 La sicurezza degli accessi al FVOE da parte degli utenti delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti è garantita dalle piattaforme di approvvigionamento digitale ai sensi delle disposizioni normative vigenti. 10.10 L’OE, la stazione appaltante/ente aggiudicatore, l’Organismo di Attestazione si impegnano a comunicare tempestivamente il verificarsi di incidenti sulla sicurezza qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente sul FVOE, nonché ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni).

10.11 L’ANAC informa l’utenza del corretto utilizzo del sistema.

10.12 Il tempo di conservazione dei dati relativi agli accessi e alle operazioni compiute nel sistema è fissato nel termine di 180 giorni.

10.13 Le modalità di condivisione dei dati e delle informazioni e le regole di sicurezza applicabili nelle ipotesi di acquisizione al FVOE mediante interoperabilità con la PDND sono individuate con la Determinazione AGID n. 627/2021 del 15 dicembre 2021, recante adozione delle Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati” ai sensi dell’articolo 50-ter, comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Articolo 11 – Sanzioni

11.1 Fatte salve le sanzioni individuate nel provvedimento di cui all’articolo 23 del codice, la violazione, da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, delle disposizioni volte a garantire la piena funzionalità del FVOE costituisce violazione del principio di buona fede e di tutela dell’affidamento di cui all’articolo 5 del codice, con conseguente responsabilità, anche civile, per i danni subiti dall’operatore economico.

11.2 Gli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente concedente di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento sono sanzionati ai sensi dell’articolo 222, comma 13.

Articolo 12 – Disposizioni transitorie e finali

12.1Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’ANAC e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1° luglio 2023. Lo stesso acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. Fino al 31 dicembre 2023 continua ad applicarsi la Delibera n. 464/2022.

12.2 Gli enti certificanti pongono in essere le attività necessarie a garantire la piena interoperabilità delle proprie banche dati con la PDND entro il 31/12/2023.

12.3 A decorrere dal 1° gennaio 2024, il FVOE è utilizzato per l’acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti previsti negli allegati al presente atto che saranno disponibili a tale data. Con successivi aggiornamenti degli allegati saranno indicati i dati e le informazioni via via resi disponibili nel FVOE.

12.4 A decorrere dal 1° gennaio 2024:

a) fino alla completa operatività del sistema, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti effettuano le verifiche di competenza sui dati e i documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE ai sensi dell’articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000, con le modalità previste dall’articolo 71, comma 2, del medesimo decreto;

b) fino alla completa operatività del sistema, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli OE;

c) fino alla completa operatività del sistema le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono all’ANAC le informazioni utili alla dimostrazione dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice dalle stesse accertate, ai fini dell’annotazione nel casellario informatico, con le modalità indicate nel Regolamento per il funzionamento del Casellario adottato dall’ANAC ai sensi dell’articolo 222, comma 10, del codice.

d) fino alla completa interoperabilità del FVOE con il DGUE, i dati, le informazioni e i documenti da utilizzare a comprova dei requisiti di partecipazione, laddove necessario, sono indicati dall’OE con le modalità previste dal sistema.

Il Presidente Avv. Giuseppe Busia Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 28 giugno 2023