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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, con la sentenza n. 1173 del 20 luglio 2017, si è espresso sull’esclusione di una ditta che aveva ricevuto una cartella di pagamento dall’Agenzia delle Entrate per un importo di circa 50.000 euro prima di partecipare alla gara.
La controversia aveva ad oggetto la gara sul servizio di vigilanza nel comune di Crotone. La ricorrente è risultata aggiudicataria, ma con provvedimento del 26 maggio 2017, l’aggiudicazione è stata annullata dall’amministrazione resistente perché la ricorrente non avrebbe pagato l’ammontare indicato in una cartella esattoriale del 2013 notificata alla ricorrente il 14 febbraio 2017 per circa 50 mila euro, derivandone una dichiarazione di non regolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia.
Il Tar specifica che “ai sensi dell’art. 80, comma 4, d.lgs n. 50/2016, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per provare la non definitività della debenza del tributo iscritto a ruolo nella cartella esattoriale notificata, la società avrebbe dovuto accertare presso l’Agenzia delle Entrate a quale tributo le somme indicate nella cartella si riferivano e verificare se l’atto impositivo da cui nasceva il debito era stato correttamente portato a sua conoscenza o meno. Quindi non viene fornita alcuna prova circa la non definitività dell’atto di accertamento che ha portato ad iscrivere a ruolo le somme poi inserite nella cartella esattoriale”.
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