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Bando tipo n. 1, l’ANAC chiarisce i requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alle gare

L’ANAC, con la delibera n° 767 del 5 settembre 2018, chiarisce i requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alle gare, in merito al bando tipo n. 1 (Disciplinare di gara a procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 221 del 22 settembre 2018.

Si tratta, nello specifico, della clausola del punto 7.1 del Bando: “la previsione di cui al punto 7.1 lett. b) del Bando – tipo n. 1, che richiede l’iscrizione a registri o albi, diversi da quelli della Camera di Commercio, è da intendersi riferita sia ad abilitazioni specifiche ulteriori (ad. es. Albo Nazionale Gestori Ambientali), sia all’iscrizione ad altri registri o albi (ad es. registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore), qualora la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di riferimento, preveda la partecipazione alla gara di quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga, per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, l’iscrizione alla Camera di Commercio”. Tale chiarimento al Bando-tipo n. 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che sul sito dell’Autorità.

Documenti correlati: Chiarimento ANAC bando tipo n. 1