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Certificazioni di qualità: quali le “misure equivalenti” idonee a dimostrare il possesso del requisito?

a cura dell’avvocato Giovanni Savoia.

Con la recente sentenza della Sez. III, n. 8511 del 27 luglio 2018, il TAR Lazio ha affrontato il tema delle “misure equivalenti” alla certificazione di qualità idonee a dimostrare il possesso del requisito richiesto dalla lex specialis, ponendo attenzione al necessario carattere probatorio – e non meramente dichiarativo – che deve connotare la documentazione di equivalenza prodotta in gara.

La norma di riferimento è l’art. 87 del nuovo Codice (D.Lgs. 50/2016), che prevede espressamente la possibilità di supplire alla mancanza delle certificazioni di qualità richieste da bando di gara mediante il ricorso a “misure equivalenti”, il cui utilizzo è però sottoposto a condizioni, che la sentenza del TAR Lazio aiuta a chiarire.

Ai sensi della citata disposizione, “1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile”.

Appare evidente il maggior grado di precisione di tale norma rispetto ai previgenti artt. 43 e 44 del D.Lgs. 163/2006, che si limitavano a stabilire che “Le stazioni appaltanti ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici”.

L’art. 87, infatti, condiziona l’ammissibilità delle “altre prove” di “misure equivalenti” da un lato al fatto che il concorrente dimostri di essere stato impossibilitato incolpevolmente a ottenere la certificazione richiesta entro il termine per la presentazione dell’offerta, e dall’altro alla circostanza che le misure alternative adottate dal concorrente stesso soddisfino le norme di garanzia della qualità richieste dalla stazione appaltante.

La pronuncia del TAR Lazio è utile per comprendere quali siano le modalità di dimostrazione, in fase di gara, del possesso di una “misura alternativa” rispetto alla certificazione di qualità richiesta dalla stazione appaltante.

Nel caso di specie, il bando di gara richiedeva, quale requisito di partecipazione, la certificazione della gestione ambientale EN ISO 14001-2004, che tuttavia il concorrente (poi risultato aggiudicatario) non possedeva al momento della presentazione dell’offerta. In sede di gara, tale concorrente aveva prodotto una relazione tecnica, sottoscritta da un perito, in cui si dava atto che:

– l’operatore economico aveva acquisito il ramo d’azienda da un’altra impresa titolare del modello certificato (peraltro scaduto);

– che il concorrente aveva già chiesto il rinnovo di tale certificazione, che tuttavia non era ancora stato concesso per ragioni non imputabili al concorrente stesso;

– che la società aveva mantenuto le procedure previste dal precedente certificato.

Il TAR Lazio, tuttavia, ha ritenuto tale dichiarazione non idonea ai fini del rispetto dell’art. 87, sottolineando, in primo luogo, che “al momento della presentazione della domanda, l’aggiudicataria era in realtà priva della certificazione ISO 14001” e affermando così che eventuali certificazioni ottenute successivamente sono del tutto inutili ai fini della prova del requisito.

In secondo luogo, il TAR ha evidenziato che la dichiarazione del perito prodotta in gara “non può però neanche integrare il concetto di “prova equivalente”, stante la genericità del suo contenuto dal momento che essa si limita ad affermare una (presunta) conformità dell’azienda alla norma ISO 14001, facendo riferimento in genere ai processi di gestione ambientale applicati (…) e menzionando “per relationem”, in modo alquanto generico, le procedure “già previste dal precedente Certificato” che sarebbero oggi seguite anche dall’aggiudicataria”.

Nel caso di specie, quindi, la dichiarazione prodotta in gara era del tutto insufficiente a dimostrare il possesso del requisito di qualità, rappresentando una “mera e generica dichiarazione di un terzo” (e non un certificato proveniente da un organo “abilitato a certificare sistemi di gestione ambientale”) e comunque inidonea a provare le misure concretamente adottate dall’impresa.

In conclusione, il concorrente a una gara pubblica che non sia in possesso della certificazione di qualità richiesta dal bando di gara – né lo ottenga entro il termine di presentazione dell’offerta – deve necessariamente produrre in gara delle prove che attestino le condizioni fattuali e reali conformi agli standard. Solo in tal caso, e comunque purché il mancato ottenimento del certificato non sia imputabile al concorrente, si potrà validamente dimostrare il possesso del requisito richiesto.

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