Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Per assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, la Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici del Mit ha emanato la circolare n. 8 del 24 ottobre 2019 con l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative relativamente alle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
Nella circolare – in conformità all’articolo 97, commi 2 e 2-bis del codice dei contratti, che introduce delle variabili tese ad impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia – sono sviluppati esempi di calcolo a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 ovvero inferiore a 15) e, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15, è stata esplicitata la variazione della metodologia di calcolo connessa al valore risultante dal rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
CIRCOLARE
OGGETTO: Modalità operative per l’applicazione del calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.”
Premessa
La presente circolare, al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni e modalità operative per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce delle recenti disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (di seguito decreto “sblocca cantieri”), con particolare riferimento alle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
La disciplina relativa al calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia
L’articolo 1, comma 20, lettera u), del decreto “sblocca cantieri” modifica l’articolo 97 del codice dei contratti pubblici (di seguito codice) in tema di offerte anomale con particolare riferimento al calcolo della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, sostituendo i precedenti cinque metodi di calcolo con due distinte modalità di calcolo utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15) e introducendo delle variabili tese ad impedire che siano predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il richiamato calcolo della soglia di anomalia. Ai sensi del comma 3-bis, dell’articolo 97, del codice, il calcolo della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. E’ necessario che nel bando di gara o nella lettera di invito ovvero nel disciplinare di gara siano fissate le modalità per la formulazione dei ribassi percentuali delle offerte da parte degli operatori economici e il numero di cifre decimali dopo la virgola che saranno prese in considerazione ai fini delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia, specificando, in particolare, se si procederà mediante arrotondamento (per difetto o per eccesso) ovvero mediante troncamento dell’ultima cifra decimale considerata. Inoltre, ai fini della determinazione del rapporto (R) di cui all’articolo 97, comma 2-bis, del codice, tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali, si ritiene che tale valore (R) debba essere considerato senza arrotondamenti o troncamenti e, come tale, verificato se risulti inferiore, pari o superiore a 0,15. Negli esempi che seguono è stato applicato l’arrotondamento alla terza cifra decimale.
Caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 15 (articolo 97, comma 2, del codice)
L’algoritmo per il calcolo della soglia di anomalia, nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o superiore a 15, presenta una formulazione che ha la funzione di rendere non predeterminabile ex ante la soglia di anomalia. Di seguito si illustra il metodo di calcolo mediante un esempio esplicativo, ipotizzando 20 offerte ammesse e disponendo i relativi ribassi in ordine crescente:
1) 10,011
2) 11,110
3) 11,110
4) 11,431
5) 11,691
6) 12,751
7) 12,961
8) 13,471
9) 13,581
10) 13,910
11) 14,721
12) 14,812
13) 15,220
14) 15,627
15) 16,142
16) 16,352
17) 16,460
18) 16,752
19) 16,875
20) 16,992
Ai sensi del comma 2, lettera a), dell’articolo 97 del codice si effettua il taglio delle ali ovvero l’accantonamento del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, tenendo conto che le offerte con uguale valore di ribasso vanno prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori e che, se nell’effettuare il calcolo del 3 dieci per cento sono presenti offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, le stesse sono da accantonare. Pertanto si accantonano le seguenti 3 offerte di minor ribasso:
1) 10,011
2) 11,110
3) 11,110
e le 2 offerte di maggior ribasso:
19) 16,875
20) 16,992
All’esito di detta operazione risulta che le offerte (al netto del taglio delle ali) da prendere in considerazione ai fini del calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali sono in totale 15 (20 – 5) e precisamente:
4) 11,431
5) 11,691
6) 12,751
7) 12,961
8) 13,471
9) 13,581
10) 13,910
11) 14,721
12) 14,812
13) 15,220
14) 15,627
15) 16,142
16) 16,352
17) 16,460
18) 16,752
Si procede quindi a calcolare la somma delle suddette 15 offerte (al netto del taglio delle ali), che risulta pari a (∑) 215,882, e a calcolare poi la media dei ribassi (M) che risulta pari a 14,392 (215,882/15).
Ai sensi del comma 2, lettera b), dell’articolo 97 del codice si procede a calcolare lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media (M), calcolata in precedenza ai sensi della lettera a) del medesimo comma 2, senza tener conto delle offerte accantonate a seguito del taglio delle ali. All’esito di detta operazione le offerte che superano la media (M) risultano 8 e precisamente:
11) 14,721 scarto: 0,329
12) 14,812 scarto: 0,420
13) 15,220 scarto: 0,828
14) 15,627 scarto: 1,235
15) 16,142 scarto: 1,750
16) 16,352 scarto: 1,960
17) 16,460 scarto: 2,068
18) 16,752 scarto: 2,360
totale: 10,950
Lo scarto medio aritmetico (Sc) risulta pari a 1,369 (10,950/8)
Ai sensi del comma 2, lettera c), dell’articolo 97 del codice si procede al calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b).
All’esito di detta operazione risulta:
M + Sc= S ovvero 14,392 + 1,369 = 15,761 (S)
Ai sensi del comma 2, lettera d), dell’articolo 97 del codice si procede ora a decrementare la soglia, calcolata in precedenza ai sensi della lettera c) del medesimo comma 2, di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b):
– le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi ( ∑ ) 215,882 sono 8 e 8, il cui prodotto è pari a 64 (8 * 8);
– si procede, quindi, ad applicare tale valore percentuale (64%) allo scarto (Sc) 1,369; il risultato X è 0,876 (1,369 * 64 / 100)
– si procede poi a decrementare la soglia S (15,761) del valore X (0,876) All’esito di detta operazione la soglia di anomalia Sa risulta pari a 14,885 (15,761 – 0,876).
In sintesi l’algoritmo di cui al comma 2 dell’articolo 97 si può esprimere come segue:
Sa = M + Sc – Sc * (C1 * C2/100) dove: M è la media dei ribassi percentuali – senza tener conto dell’accantonamento del 10% arrotondato all’unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso;
Sc è lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali (senza tener conto delle offerte accantonate) che superano la media sopra calcolata; C1 e C2 sono la prima e la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi percentuali calcolata senza tener conto delle offerte accantonate.
Caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15 (articolo 97, comma 2-bis)
L’algoritmo per il calcolo della soglia di anomalia nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15 (e, precisamente, comprese tra 5 e 14 ai sensi del combinato disposto di cui 5 all’articolo 97, commi 2-bis e 3-bis, del codice) prevede una variazione della metodologia di calcolo legata al valore risultante dal rapporto (R) tra lo scarto medio aritmetico (Sc) e la media aritmetica dei ribassi (M). Con riguardo alle operazioni di calcolo di cui alle lettere a) e b), del comma 2-bis, si rinvia alle operazioni sopra effettuate in ordine alle lettere a) e b), del comma 2 relativamente al taglio delle ali, al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse (al netto delle offerte accantonate in virtù del taglio delle ali) e al calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali delle offerte (al netto delle offerte accantonate in virtù del taglio delle ali) che superano detta media. Ai sensi del comma 2-bis, lettera c), dell’articolo 97 del codice si procede poi a calcolare il rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) del medesimo comma 2-bis e la media aritmetica di cui alla lettera a) dello stesso comma 2-bis.
Di seguito si illustra l’algoritmo per il calcolo della soglia di anomalia nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15, ai sensi dell’articolo 97, comma 2-bis del codice, in cui il valore del rapporto “R” tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali è ≤ 0,15. Si descrive il metodo di calcolo mediante un esempio esplicativo ipotizzando 10 offerte ammesse e disponendo i relativi ribassi in ordine crescente:
1) 10,011
2) 11,110
3) 11,213
4) 11,431
5) 11,541
6) 12,751
7) 12,961
8) 13,471
9) 13,581
10) 13,910
Ai sensi del comma 2-bis, lettera a) dell’articolo 97 del codice si effettua il taglio delle ali ovvero l’accantonamento del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Pertanto si accantonano le 2 offerte di minor e maggior ribasso:
1) 10,011
10) 13,910
All’esito di detta operazione risulta che le offerte (al netto del taglio delle ali) da prendere in considerazione ai fini del calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali sono in totale 8 (10 – 2) e precisamente:
2) 11,110
3) 11,213
4) 11,431
5) 11,541
6) 12,751
7) 12,961
8) 13,471
9) 13,581
Si procede quindi a calcolare la somma delle suddette offerte (al netto del taglio delle ali), che risulta pari a ( ∑ ) 98,059 e a calcolare poi la media dei ribassi (M) che risulta pari a 12,257 (98,059/8). Ai sensi del comma 2-bis, lettera b), dell’articolo 97 del codice si procede a calcolare lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media (M), calcolata in precedenza ai sensi della lettera a) del medesimo comma 2-bis, senza tener conto delle offerte accantonate a seguito del taglio delle ali. All’esito di detta operazione, le offerte che superano la media (M) risultano 4 e precisamente:
6) 12,751 scarto: 0,494
7) 12,961 scarto: 0,704
8) 13,471 scarto: 1,214
9) 13,581 scarto: 1,324
totale: 3,736
Lo scarto medio aritmetico (Sc) è pari a 0,934 (3,736/4)
Ai sensi del comma 2-bis, lettera c), dell’articolo 97 del codice si procede poi a calcolare il rapporto (R) tra lo scarto medio aritmetico (Sc), di cui alla lettera b) del medesimo comma 2-bis, e la media aritmetica (M), di cui alla lettera a) dello stesso comma 2-bis. All’esito di detta operazione risulta:
R = Sc / M ovvero 0,934/12,257=0,076
Ai sensi del comma 2-bis, lettera d), dell’articolo 97 del codice poiché il rapporto sopra calcolato è inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica, di cui alla precedente lettera a), incrementata del 20% della medesima media aritmetica. All’esito di detta operazione la soglia di anomalia Sa risulta pari a: 7 12,257 + (12,257 * 20/100) = 14,708 In sintesi, l’algoritmo di cui al comma 2-bis dell’articolo 97 del codice in caso di offerte inferiori a 15 e il cui valore del rapporto R è ≤ 0,15 si può esprimere come segue:
Sa = M + (M * 20/100)
Di seguito si illustra l’algoritmo per il calcolo della soglia di anomalia nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 15, ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis del codice in cui il valore del rapporto “R” tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse al netto del taglio delle ali è > 0,15. Si descrive il metodo di calcolo mediante un esempio esplicativo, ipotizzando 10 offerte ammesse e disponendo i relativi ribassi in ordine crescente:
1) 1,250
2) 1,331
3) 2,365
4) 11,431
5) 11,541
6) 12,751
7) 12,961
8) 13,471
9) 29,000
10) 30,000
Ai sensi del comma 2-bis, lettera a), dell’articolo 97 del codice si effettua il taglio delle ali ovvero l’accantonamento del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso.
Pertanto si accantonano le 2 offerte di minor e maggio ribasso: 1) 1,250 10) 30,000 All’esito di detta operazione risulta che le offerte (al netto del taglio delle ali) da prendere in considerazione ai fini del calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali sono in totale 8 (10 – 2) e precisamente:
2) 1,331
3) 2,365
4) 11,431
5) 11,541
6) 12,751
7) 12,961
8) 13,471
9) 29,000
Si procede, quindi, a calcolare la somma delle suddette offerte (al netto del taglio delle ali), che risulta pari a ( ∑ ) 94,851, e a calcolare poi la media dei ribassi (M) che risulta pari a 11,856 (94,851/8). Ai sensi del comma 2-bis, lettera b), dell’articolo 97 del codice si procede a calcolare lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media (M), calcolata in precedenza ai sensi della lettera a) del medesimo comma 2-bis senza tener conto delle offerte accantonate a seguito del taglio delle ali. All’esito di detta operazione, le offerte che superano la media (M) risultano 4 e precisamente:
6) 12,751 scarto: 0,895
7) 12,961 scarto: 1,105
8) 13,471 scarto: 1,615
9) 29,000 scarto: 17,144
totale: 20,759
Lo scarto medio aritmetico (Sc) è pari a 5,190 (20,759/4) Ai sensi del comma 2-bis, lettera c), dell’articolo 97 del codice si procede poi a calcolare il rapporto (R) tra lo scarto medio aritmetico (Sc), di cui alla lettera b) del medesimo comma 2-bis, e la media aritmetica (M) di cui alla lettera a) dello stesso comma 2-bis. All’esito di detta operazione risulta:
R = Sc / M ovvero 5,190/11,856 = 0,438
Ai sensi del comma 2-bis, lettera d), dell’articolo 97 del codice poiché il rapporto sopra calcolato è superiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari alla somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico. All’esito di detta operazione la soglia di anomalia Sa risulta pari a (11,856+5,190) = 17,046. In sintesi, l’algoritmo di cui al comma 2-bis, dell’articolo 97, in caso di offerte inferiori a 15 e in cui il valore del rapporto R è > 0,15 si può esprimere come segue: Sa = M + Sc
La presente circolare è pubblicata sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
IL DIRETTORE GENERALE Dr.ssa Loredana Cappelloni