Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
È illegittima la nomina della commissione di gara e dei commissari senza specificare le motivazioni della scelta. Lo stabilisce il Tar Veneto, sez. III, con la sentenza n. 297 del 6 marzo 2019.
Viene ribadito, nella sentenza, che fino all’entrata in vigore dell’Albo dei commissari di gara, l’atto di nomina della commissione deve essere adottato in presenza criteri di trasparenza e competenza predeterminati, oltre che contenere autonoma e specifica motivazione,
Nel caso di specie, il provvedimento di nomina della commissione è stato giudicato illegittimo, in quanto al di là di un generico riferimento ai requisiti di esperienza, esso non contiene alcuna autonoma e specifica motivazione in ordine alle ragioni di scelta dei membri della commissione, ma si limita a indicare i nominativi dei soggetti individuati.
Documenti correlati: Tar Veneto, sez. III, sentenza n. 297 del 6 marzo 2019