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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
L’utile d’impresa molto basso non è elemento sufficiente, di per sé, per determinare l’anomalia dell’offerta, ma può comunque costituire un elemento sintomatico tale da indurre a un’accurata verifica dell’offerta.
Lo stabilisce il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 368 del 25 giugno 2018, che si è espresso proprio sul rapporto tra l’utile di impresa estremamente basso e la congruità dell’offerta economica.
Il fatto contestato riguarda l’aggiudicazione a un raggruppamento nonostante la dubbia congruità dell’offerta economica, alla luce di un utile d’impresa annuo particolarmente esiguo. Si può convenire, in linea di massima, sulla tesi ricordata dalla stessa GSA in fase di verifica e seguita anche dal Giudice di primo per cui un utile esiguo di per sé solo non equivale a determinare l’anomalia dell’offerta, sebbene costituisca un indice sintomatico e debba quindi indurre l’amministrazione procedente ad una verifica accurata dell’equilibrio complessivo dell’offerta (v., per tutte, Cons. St., V, n. 3805/2014).
Risulta quindi necessario verificare l’adeguatezza delle giustificazioni; se queste risultano carenti, l’offerta, giudicata anomala, deve portare alla non aggiudicazione all’impresa con utili troppo ridotti.
Documenti correlati: Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Siciliana, sentenza n. 368 del 25 giugno 2018