AFFIDATO IL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI INTERNI
Dalla decisione di contrarre si deduce che è stata seguita la prassi virtuosa della consultazione di tre operatori economici anche se non obbligatoria, l’appalto di servizi confermato al vecchio appaltatore. Rilevante che l’Autorità non abbia fatto riferimento né alla revisione prezzi né all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore: se ne deduce che questi due istituti si applicano solo alle gare e non agli affidamenti diretti – di Gabriella Sparano
A poco più di un mese dalla piena operatività del nuovo Codice, sono ancora molto pochi gli appalti indetti con la nuova disciplina, tant’è che ancora non si è formata una giurisprudenza, seppure iniziale, sul nuovo Codice (se si esclude qualche sentenza che, pur riferita al Codice precedente, ha messo a confronto le due normative).
La stessa ANAC, analizzando i dati di luglio 2023 con quelli dello stesso periodo dello scorso anno, ha rilevato la netta frenata degli appalti, imputandola, in parte, alle cautele che fisiologicamente accompagnano l’entrata in vigore di nuove norme e, in parte, alla lentezza del connesso processo di qualificazione.
Ma questa frenata ha riguardato anche l’ANAC, che, sicuramente, non è agitata dai tormenti e dalle incertezze delle comuni stazioni appaltanti a proposito di comprensione ed applicazione del codice?
Consultando con questa curiosità il sito istituzionale dell’Autorità, è balzata agli occhi una Decisione di contrarre, senza numero e senza data, ma chiaramente emessa sotto il codice 36, come rivelano non solo il nome dell’atto (Decisione di contrarre, invece che Determina a contrarre), ma anche i riferimenti normativi in essa contenuti.
Più precisamente, l’atto riguarda l’affidamento, per la durata di dodici mesi, del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria di impianti meccanici ubicati nella sede istituzionale dell’Autorità che, in quanto di importo inferiore a € 140.000,00, è stato effettuato in maniera diretta ai sensi dell’articolo 50 del Dlgs 36/2023 (rectius, sebbene non precisato nell’atto, comma 1, lett. b).
Dalla lettura dell’atto emerge che:
- pur non essendo obbligatoria la previa consultazione di più operatori economici, la Stazione Appaltante ha comunque ritenuto di effettuare un «sondaggio di mercato con i principali operatori economici del settore, al fine di poter ottenere per l’Autorità le migliori condizioni contrattuali possibili» (secondo una best practice sempre suggerita e auspicata);
- in tale sondaggio di mercato (di cui non vengono precisate le modalità di svolgimento), è stato coinvolto anche il fornitore uscente «in ragione dell’affidabilità dimostrata nell’esecuzione del contratto attualmente in essere, in forza di quanto previsto dall’art. 49, comma 4, d.lgs. n. 36/2023» che, peraltro, al comma 6, «consente di derogare al principio di rotazione degli affidamenti con riferimento ai contratti di importo inferiore a € 5.000,00»;
- tra i preventivi di spesa in tal modo acquisiti (pari a n. 3), quello «maggiormente conveniente per l’Autorità» è risultato quello del fornitore uscente, a cui pertanto è stato affidato il servizio;
- pur riferendosi al comma 1 dell’art. 17 del codice 36 (ma, più propriamente, al comma 2), l’atto non fa alcun riferimento alla verifica circa il possesso dei (rinnovati) requisiti generali in capo all’affidatario nei termini previsti dall’art. 52, comma 1;
- pur trattandosi di servizio senza dubbio ad alta intensità di manodopera, nell’atto non si fa alcun riferimento ai complessi adempimenti prescritti dal principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, di cui all’articolo 11 del Codice, che, come chiarito dalla medesima ANAC nella Nota Illustrativa al bando-tipo n. 1/2023, trova applicazione negli affidamenti di contratti di lavori e di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con esclusione dei servizi di natura intellettuale e delle forniture senza posa in opera. Tale omissione sembrerebbe, pertanto, far ritenere che, pur trattandosi di un principio generale, esso trovi applicazione solo nelle procedure di gara e non anche negli affidamenti diretti, che gare non sono (la norma, d’altra parte, parla di bandi, inviti, offerte, tutte cose che non troviamo nell’affidamento diretto);
- nell’atto non viene fatto alcun riferimento alla revisione dei prezzi (ossia, dei canoni mensili oggetto dell’affidamento) che, come chiarito dalla medesima ANAC nella Relazione AIR del bando-tipo n. 1/2023, deve trovare sempre applicazione indipendentemente dalla durata e dalle modalità esecutive del contratto (ad esecuzione continuata o periodica ovvero con un termine di conclusione distante dalla conclusione del contratto e/o consegna dei servizi/lavori). Tale omissione, che lascia intendere l’immodificabilità per tutta la durata dell’affidamento dei canoni mensili e quindi della spesa complessivamente stimata, sembrerebbe pertanto far ritenere che la revisione dei prezzi sia obbligatoria solo nelle procedure di gara e non anche negli affidamenti diretti, che gare non sono (d’altronde, l’art. 60, comma 1, del codice testualmente prescrive che «nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi» e noi sappiamo bene che, ai sensi dell’art. 82 del Codice, né la richiesta di preventivo né la determina di affidamento sono documenti di gara).
Che dire quindi?
Se l’ANAC fa così…
(Fonte: Diario dei nuovi appalti)