Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. III, con la sentenza n. 1060 dell’11 maggio 2018 ha ribadito il principio secondo cui la sussistenza di profili di criticità nella fase di inserimento delle offerte sulla piattaforma MePA costituisce fatto non contestato ex art. 64, comma 2, c.p.a.
Nel caso in specie, a parere dell’amministrazione tali criticità sarebbero state facilmente superabili dal ricorrente tramite l’utilizzo di semplici escamotages impiegati dalle imprese contro interessate.
Tale argomentazione, tuttavia, non appare condivisibile poiché le difficoltà di inserimento della relazione tecnica illustrativa, quanto all’offerta tecnica, e dei costi della manodopera e del ribasso in cifre e in lettere, quanto all’offerta economica, hanno fondato la decisione della Commissione di gara del 26 febbraio 2018 di consentire l’integrazione delle dichiarazioni rese dai concorrenti rimasti.
Documento correlato: T.A.R. Palermo, sez. III, sentenza n. 1060 dell’11 maggio 2018