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Deve essere esclusa l’offerta che non raggiunge la soglia qualitativa minima richiesta dalla stazione appaltante

Il Tar Toscana, sez. II, con la sentenza n. 983 del 24 luglio 2017, si è espresso in merito a un’offerta che non aveva raggiunto la soglia di sbarramento prevista dal bando per il punteggio tecnico ma che era stata invece valutata, incidendo così sui punteggi assegnati agli altri concorrenti.

La norma applicata dalla stazione appaltante, di cui all’art. 95, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recita “Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito”. L’offerta che non raggiunga la soglia qualitativa minima richiesta dalla stazione appaltante deve essere esclusa poiché, in tal caso, il concorrente effettua una proposta contrattuale radicalmente diversa da quanto previsto che ben può qualificarsi come aliud pro alio (T.A.R. Toscana I, 17 luglio 2014 n. 1309; T.A.R. Sardegna I, 15 aprile 2015 n. 705; TA.R. Campania Napoli I, 19 dicembre 2016 n. 5812). Tale offerta, per la sua completa difformità rispetto alle richieste della stazione appaltante, va esclusa dalla procedura senza essere ammessa alla fase di valutazione economica.

I giudici hanno quindi ritenuto che l’offerta dovesse essere esclusa e sottratta alla fase di valutazione, in quanto il concorrente aveva effettuato una proposta contrattuale radicalmente diversa da quanto richiesto dalla stazione appaltante. Questo avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla procedura senza ammissione alla fase di valutazione economica.

Non può essere di ostacolo a quest’interpretazione il tenore letterale della norma che non prevede l’esclusione poiché, diversamente opinando, ne risulterebbero violati anzitutto i principi di speditezza, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa in quanto la stazione appaltante sarebbe costretta all’inutile lavoro di valutare economicamente un’offerta destinata sicuramente a non essere accettata.

Tale interpretazione va poi rifiutata anche in considerazione della stessa scansione procedimentale della gara che è suddivisa in diverse fasi suscettibili di concludersi con altrettanti atti, e la valutazione qualitativa delle offerte è una di queste. Esaurita tale fase, non si vede perché un’offerta inammissibile debba poi essere ammessa a quella successiva della valutazione economica, prodromica all’individuazione della proposta contrattuale migliore, alla luce anche dei possibili effetti distorsivi della concorrenza che potrebbero determinarsi.

Documenti correlati: Tar Toscana, sez. II, sentenza n. 983 del 24 luglio 2017