Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

commissione_anomalia

E’ legittimo istituire una commissione per valutare l’anomalia dell’offerta, fermo restando la competenza del RUP a decidere

La valutazione della congruità dell’offerta (..) è stata definitivamente effettuata dal RUP, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006. (..) Il fatto che sia stato quest’ultimo a svolgere, con l’ausilio di un’apposita commissione, la verifica dell’anomalia risulta del tutto conforme al paradigma procedimentale previsto dagli articoli citati ed in particolare dall’art. 88, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006, che consente l’istituzione di una commissione ad hoc per l’“esame delle giustificazioni prodotte” in tale sede dell’offerente, ferma rimanendo la competenza della stazione appaltante (rappresentata appunto dal RUP) a decidere definitivamente sulla congruità o meno dell’offerta.

Documenti associati:

Sentenza_TAR_Veneto_363-2016