Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il 18 ottobre 2018 è scattato l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di gara (Art.40 c.2, Art.52 c.5 Codice degli Appalti).
A stabilirlo è l’articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU recepito in Italia nel D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) con l’art. 40 che stabilisce l’obbligo di utilizzo immediato (18 aprile 2016) dei mezzi di comunicazioni elettronici per le Centrali di Committenza (comma 1), mentre ne differisce l’entrata in vigore al 18 ottobre 2018 alle altre stazioni appaltanti (comma 2). Con l’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, viene ribadito l’obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione. In particolare, il comma 5 chiarisce:
“In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.
Non basta una semplice PEC, ritenuta non idonea a garantire la segretezza e l’inviolabilità delle offerta, ma le stazioni appaltanti dovranno dotarsi di una piattaforma di e-procurement oppure delegare la gara ad una Centrale di Committenza Qualificata o altro soggetto aggregatore di riferimento che abbia i necessari mezzi elettronici.
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