Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il soccorso istruttorio, in una procedura di gara telematica, è ammesso nel caso in cui il concorrente abbia utilizzato un formato diverso per la domanda di partecipazione (doc invece che pdf) da quello indicato nella lettera d’invito: lo precisa la sentenza del Consiglio di Stato n. 4065 del 3 luglio 2018.
Nel caso specifico, la stazione appaltante aveva escluso un concorrente in quanto “contrariamente a quanto previsto nella lex specialis di gara, la (…) documentazione è stata presentata in formato doc. anziché pdf., ciò ha comportato la mancata apertura dei relativi files sia nel corso della seduta pubblica che nella successiva seduta riservata, con conseguente impossibilità di verificarne il contenuto”.
La controversia, nei termini in cui è stata portata all’attenzione del giudice di appello, ha quindi ad oggetto i limiti alla sanabilità, mediante lo strumento del cd. soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, d.lvo n. 50/2016, delle difformità, rispetto alle prescrizioni della lex specialis, caratterizzanti le concrete modalità di presentazione della documentazione finalizzata ad estrinsecare la volontà di partecipazione alla gara del concorrente, con particolare riguardo all’ipotesi – qui ricorrente – in cui questa sia espletata telematicamente.
Ai sensi del disposto dell’art. 83, comma 9, d.lvo n. 50/2016 “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.
In questo caso l’irregolarità contestata era relativa alla domanda di partecipazione (non, quindi, all’offerta economica o a quella tecnica), rientrando perciò pienamente nell’ambito del soccorso istruttorio. Cita infatti ancora la sentenza: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”.
Documenti correlati: Sentenza Cons. Stato, sez. III, 3 luglio 2018, n. 4065