Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
a cura dell’avvocato Anna Cristina Salzano
Con la sentenza n. 10123 del 18 luglio 2022, la Sezione III del TAR Lazio, Roma si è pronunciata sulla legittimità dell’impiego massivo di lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c. in un appalto avente ad oggetto l’affidamento di servizi di supporto all’osservatorio di mercato e rilevazione della customer satisfaction dei viaggiatori in stazione.
Il Collegio ha affrontato la legittimità dell’esclusione dell’originario aggiudicatario della procedura di gara a seguito del procedimento di anomalia dell’offerta. La stazione appaltante aveva infatti escluso l’operatore economico che, dichiarando di impiegare circa quattromila “intervistatori” inquadrati come lavoratori autonomi occasionali, non aveva considerato nel computo dell’offerta i contributi previdenziali dovuti per tali prestazioni.
Avverso l’esclusione presentava ricorso l’operatore economico sostenendo che: i) la tipologia contrattuale scelta non era quella della collaborazione continuativa occasionale ai sensi dell’art. 409, comma 3, c.p.c., erroneamente individuata dalla stazione appaltante, bensì quella prevista dall’art. 2222 c.c. per la collaborazione autonoma occasionale e ii) la lex specialis non poneva alcun limite alla scelta della tipologia contrattuale degli intervistatori.
Il TAR Lazio, con la sentenza in commento, ha respinto il ricorso sulla base del seguente ragionamento: “…la commessa contempla una articolata e complessa attività di rilevazione da condursi nel corso dell’intera durata dell’affidamento, fissata in 36 mesi, prorogabile per ulteriori 12 ed è declinata in specifici ambiti e fasi che indefettibilmente presuppongono aspetti pianificatori, organizzatori e di direzione del tutto incompatibili con una gestione integralmente affidata a free lance reclutati sulla base di contratti stipulati ai sensi dell’art. 2222.
L’attività di rilevamento rappresenta, infatti, il vero e proprio fulcro della commessa e si dipana nella conduzione di centinaia di migliaia di interviste in specifici ambiti, contempla una necessaria capillare attività formativa dei rilevatori, la gestione dei turni di servizio, l’attività di controllo del loro operato.
Il tutto sulla base di specifiche disposizioni contemplate in capitolato volte a garantire la piena attendibilità delle rilevazioni.
E’ evidente, pertanto, come il complessivo novero delle prescrizioni imponga una continuatività di prestazioni incompatibile con la sporadicità delle stesse che caratterizzano i contratti autonomi occasionali disciplinati dall’ art. 2222 e soprattutto presuppongono il necessario inserimento della rete dei rilevatori in un contesto organizzativo che non si limiti ad una mera attività di reclutamento del personale per la realizzazione dell’“opera” che si intende ottenere, ma che pianifichi, organizzi, fornisca direttive, sovrintenda alle attività. Solo in tal modo è scongiurabile una altrimenti inevitabile cesura tra la Committenza – che persegue l’obiettivo di avere un quadro completo ed omogeneo del panorama che intende monitorare- e il personale incaricato di effettuare tale monitoraggio.
A ben vedere, l’essenza stessa dell’appalto in questione verrebbe compromessa a fronte della prospettata conduzione delle attività tramite l’utilizzo di un modello contrattuale cui è connaturata l’assenza di eterodirezione e coordinamento.
In definitiva, l’appalto in questione postula un fisiologico e necessario inserimento ed integrazione delle risorse umane nell’organizzazione d’impresa, caratteri del tutto estranei alla prestazione autonoma occasionale disciplinata dall’art. 2222”.
Il Collegio sulla base dei suddetti elementi, peraltro supportati dalle norme capitolari, ha respinto il ricorso e confermato l’esclusione dell’operatore economico, evidenziando che l’appalto richiedeva il necessario inserimento (ed integrazione) delle risorse umane nell’organizzazione d’impresa, caratteri del tutto estranei alla prestazione autonoma occasionale disciplinata dall’art. 2222 c.c.
Riproduzione riservata