Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
a cura del dott. Marco Boni, direttore responsabile di News4market
Anche la “programmazione” delle forniture e gli “accordi quadro” possono favorire la collusione negli appalti pubblici. Antitrust e Commissione UE sono in campo per sanzionare intese restrittive e guidare le stazioni appaltanti nelle attività di prevenzione e contrasto.
La collusione tra operatori economici, che danneggia l’accesso alle forniture e consente di lucrare extra-profitti, è un fenomeno ricorrente nei mercati degli appalti pubblici, compresi quelli relativi a beni e servizi per la sanità.
La collusione può essere agevolata anche della “programmazione” in chiaro delle forniture e dagli “accordi quadro”con rilancio competitivo. La prevedibilità della domanda e una competizione riservata a pochi operatori possono favorire la ripartizione illecita del mercato. La concentrazione spinta della domanda, poi, spinge anch’essa verso derive collusive, considerata la prospettiva estrema di uscita dal mercato per gli operatori non aggiudicatari delle poche gare indette, spesso a valenza pluriennale. Si vedano, in proposito, i numerosi interventi dell’Antitrust che hanno riguardato gare Consip.
Casistiche collusive e interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
La collusione può concretizzarsi anche in “pratiche concordate”. La pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, costituisce, in modo consapevole, un’espressa collaborazione fra le stesse per sottrarsi ai rischi della concorrenza. (cfr Consiglio di Stato sent. sez. VI, 06.10.2020 n. 5885).
Da ricordare che comportamenti anticoncorrenziali sanzionati configurano un “grave illecito professionale” (art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/16) e possono determinare, oltre a sanzioni, l’esclusione dalle gare di appalto (Corte di giustizia UE – Ordinanza 4 giugno 2019 – Causa C‑425/18)
L’antitrust ha sanzionato diversi comportamenti collusivi negli appalti pubblici. Una ricognizione degli interventi più recenti effettuati è riportata nella relazione annuale relativa all’attività svolta nel 2019.
I numerosi casi istruiti hanno fatto emergere modalità sempre più sofisticate attraverso le quali le imprese interferiscono nelle corrette dinamiche concorrenziali del mercato, attraverso comportamenti collusivi aventi a oggetto procedure di gara.
Per ciò che concerne le intese, l’Autorità, anche attraverso una proficua collaborazione con le altre Istituzioni dello Stato
(Procura della Repubblica e Anac) e con l’aiuto delle stazioni appaltanti, ha potuto accertare importanti episodi di bid rigging. Essi si sono realizzati in vari modi: attraverso la presentazione di offerte cosiddette a scacchiera, finalizzate all’allocazione concordata dei lotti di gara (i casi relativi a procedure Consip bandite, rispettivamente, per i servizi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e per i servizi di facility management); tramite la spartizione di gare sull’intero territorio nazionale in un ampio lasso di tempo (cfr. il caso relativo all’affidamento dei servizi per l’antincendio boschivo); attraverso la presentazione di RTI e l’utilizzo di subappalti strumentali alla spartizione delle procedure (il caso in materia di gare per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata).
Ancora, l’Autorità è intervenuta con riguardo a un’intesa finalizzata alla ripartizione del mercato in occasione della prima gara indetta dalla centrale di committenza della Regione Campania, volta all’acquisizione – per conto di tutte le aziende sanitarie della Regione – del servizio di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.
Altro intervento ha riguardato un’intesa finalizzata a concordare la partecipazione alle procedure di gara per l’assegnazione dei diritti audiovisivi all’estero delle competizioni calcistiche organizzate in Italia dalla Lega Nazionale
Professionisti Serie A (c.d. diritti internazionali), nel periodo dal 2008 al 2015.
In sanità si sono avuti, negli anni, tra gli altri, interventi su intese restrittive in materia di farmaci (mezzi di contrasto), anno 2000; test diabete, anno 2003; disinfettanti, anno 2006; dispositivi per stomia, anno 2007; vaccini antinfluenzali, anno 2009; risonanza magnetica, anno 2011; farmaci (avastin-lucentis), anno 2014; ossigenoterapia domiciliare, anno 2016; plasma derivati, anno 2018.
L’AGCM ha anche predisposto un Vademecum con l’obiettivo di aiutare le stazioni appaltanti a percepire i segnali di un’alterazione concorrenziale, identificando le anomalie comportamentali sintomo di distorsioni concorrenziali, la cui effettiva sussistenza sarà tuttavia accertata solo all’esito del procedimento istruttorio che l’Autorità dovesse ritenere di avviare in seguito alle segnalazioni pervenute.
L’Antitrust suggerisce innanzitutto di valutare il contesto. I cartelli si realizzano infatti con maggiore frequenza quando i mercati interessati hanno alcune caratteristiche: pochi concorrenti o concorrenti caratterizzati da analoga efficienza e dimensione; riguardano prodotti omogenei; c’è una perdurante partecipazione alle gare delle stesse imprese; l’appalto è ripartito in più lotti dal valore economico simile.
All’interno di questa cornice generale costituiscono segnali di comportamenti anomali:
a) Boicottaggio della gara
I principali sintomi del boicottaggio, finalizzato a prolungare il contratto con il fornitore abituale o di ripartire pro quota il lavoro o la fornitura tra tutte le imprese interessate, sono: 1) nessuna offerta presentata; 2) presentazione di un’unica offerta o di un numero di offerte comunque insufficiente per procedere all’assegnazione dell’appalto; 3) presentazione di offerte dello stesso importo, soprattutto quando le procedure di gara prevedono in queste circostanze l’annullamento della gara o la ripartizione dell’appalto pro quota.
b) Offerte di comodo
Le offerte di comodo danno un’apparente regolarità concorrenziale alla gara e nascondono l’innalzamento dei prezzi di aggiudicazione. I principali sintomi sono: 1) offerte presentate dalle imprese che non si aggiudicano l’appalto caratterizzate da importi palesemente troppo elevati o comunque superiori a quanto le stesse imprese hanno offerto in analoghe procedure; 2) offerte contenenti condizioni particolari e notoriamente inaccettabili per la stazione appaltante che ne determinano l’esclusione; 3) la presentazione di offerte più elevate rispetto ai prezzi di listino. In generale una sequenza di gare in cui risulta aggiudicataria sempre la stessa impresa può destare il sospetto che i concorrenti presentino offerte di comodo.
c) Subappalti o ATI (Associazione Temporanea d’Imprese)
I subappalti e le Associazioni Temporanee di Imprese (ATI) permettono di ampliare la platea dei soggetti che possono partecipare a meccanismi di gara, dando spazio anche alle imprese più piccole. In alcuni casi possono però essere utilizzati dai partecipanti alla gara per spartirsi il mercato o addirittura della singola commessa. Possibili indizi sono: 1) imprese, singolarmente in grado di partecipare a una gara, che invece si astengono in vista di un successivo subappalto o optano per la costituzione di un’ATI; 2) la costituzione di ATI o subappalto perfezionati da imprese accomunate dalla stessa attività prevalente; 3) il ritiro dell’offerta da parte di un’impresa che decide inizialmente di partecipare a una gara, che risulta poi beneficiaria di un subappalto relativo alla medesima gara; 4) nei casi di aggiudicazione basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa, l’ATI (tra i maggiori operatori) può essere il frutto di una strategia escludente, tesa ad impedire a imprese minori di raggiungere il necessario punteggio qualitativo.
d) Rotazione delle offerte e ripartizione del mercato
Anche l’analisi della sequenza delle aggiudicazioni può segnalare la presenza di un cartello. Quando la pratica spartitoria interessa un singolo committente quest’ultimo avrà indizi per riconoscere ‘regolarità’ sospette nella successione temporale delle imprese aggiudicatarie o nella ripartizione in lotti delle vincite. Le regolarità sospette potrebbero riguardare non solo il numero di aggiudicazioni ma anche la somma dei relativi importi.
e) Modalità ‘sospette’ di partecipazione all’asta Può accadere che gli aderenti ad un cartello presentino le domande di partecipazione all’asta con modalità tali da tradire la comune formulazione. E’ questo il caso di: 1) comuni errori di battitura; 2) stessa grafia; 3) riferimento a domande di altri partecipanti alla medesima gara; 4) analoghe stime o errori di calcolo; 5) consegna contemporanea, da parte di un soggetto, di più offerte per conto di differenti partecipanti alla medesima procedura di gara.
LA GUIDA UE PER IL CONTRASTO ALLA COLLUSIONE
Strumenti per il contrasto alla collusione, collocabili nel quadro normativo sugli appalti pubblici, vengono proposti anche dall’UE.
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea del 18 marzo 2021 la Comunicazione sugli strumenti per combattere la collusione negli appalti pubblici e sugli orientamenti riguardanti le modalità di applicazione del relativo motivo di esclusione.
La comunicazione illustra in dettaglio gli strumenti che la Commissione intende mobilitare per aiutare efficacemente gli Stati membri e le loro amministrazioni aggiudicatrici a contrastare il problema della collusione negli appalti pubblici.
Tali strumenti mirano a:
La comunicazione contiene inoltre gli orientamenti per le amministrazioni aggiudicatrici riguardanti le modalità di applicazione del motivo di esclusione per collusione previsto dalle direttive in materia di appalti pubblici.
Si tratta di orientamenti concisi, semplici da utilizzare e di facile lettura.
8.3.2021
Comunicazione sugli strumenti per combattere la collusione negli appalti pubblici e sugli orientamenti riguardanti le modalità di applicazione del relativo motivo di esclusione (2021/C 91/01)
INTRODUZIONE
1.1. La questione in esame
Gli appalti pubblici sono una delle forme più tangibili di spesa pubblica, in quanto hanno lo scopo di fornire lavori, beni o servizi che sono utilizzati direttamente dai cittadini (come una strada o un aeroporto, i materiali utilizzati in un ospedale e i servizi di trasporto pubblico mediante autobus). Gli appalti pubblici rappresentano una quota sostanziale del PIL degli Stati membri dell’UE e svolgono un ruolo fondamentale nella crescita economica, nel progresso sociale e nel conseguimento di un obiettivo fondamentale di ogni Stato, ossia fornire servizi di qualità ai propri cittadini. I cittadini hanno il diritto di vedere che il denaro pubblico è speso nel modo più efficiente, trasparente, responsabile ed equo, di poter utilizzare servizi pubblici di qualità e, in ultima analisi, di continuare a riporre la loro fiducia nelle istituzioni pubbliche.
Il termine collusione negli appalti pubblici (per il quale si utilizza spesso anche la locuzione «turbativa d’asta») si riferisce ad accordi illegali tra operatori economici volti a falsare la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione degli appalti. Tali accordi di collusione tra operatori economici possono assumere varie forme, come la definizione anticipata del contenuto delle loro offerte (in particolare il prezzo) al fine di influenzare l’esito della procedura, la rinuncia alla presentazione di un’offerta, la ripartizione del mercato su base geografica o sulla base dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’oggetto dell’appalto, o l’istituzione di sistemi di rotazione per una serie di procedure. L’obiettivo di tutte queste pratiche è quello di consentire a un offerente predeterminato di ottenere l’aggiudicazione di un appalto creando nel contempo l’impressione che la procedura sia realmente competitiva.
La collusione compromette sostanzialmente i vantaggi derivanti da un mercato degli appalti equo, trasparente, competitivo e orientato agli investimenti in quanto restringe l’accesso delle imprese a tale mercato e limita la scelta per gli acquirenti pubblici. Nei mercati degli appalti pubblici colpiti dalla collusione gli operatori economici rispettosi della legge sono solitamente scoraggiati dal partecipare alle relative procedure di aggiudicazione o dall’investire in progetti del settore pubblico. Ciò ha un effetto particolarmente negativo per le imprese che cercano o hanno bisogno di sviluppare la propria attività, segnatamente le piccole e medie imprese. Ne deriva un danno anche per le imprese che sono in grado e desiderose di sviluppare soluzioni innovative per soddisfare le esigenze del settore pubblico. Da tempo la collusione è considerata e trattata come uno dei fattori di rischio principali per una spesa pubblica efficiente. Si stima che aumenti fino al 60 % i costi che gli acquirenti pubblici sostengono rispetto a quanto pagherebbero in condizioni di mercato normali. Anche un singolo caso di collusione nell’ambito di una procedura di aggiudicazione del valore di svariati milioni di euro costerà ai contribuenti europei milioni di euro in più, a scapito di una spesa pubblica efficiente e responsabile.
La collusione è un fenomeno ricorrente nei mercati degli appalti pubblici (anche in settori economici fondamentali, come i settori dell’edilizia, delle tecnologie dell’informazione o della sanità). Casi di collusione vengono regolarmente individuati, indagati e perseguiti (amministrativamente e, in molti casi, penalmente) in ogni parte del mondo, compresi gli Stati membri dell’Unione europea.
In situazioni di emergenza, come la pandemia di COVID-19, l’urgente necessità delle autorità pubbliche di acquistare, in tempi molto brevi, grandi quantità di forniture e servizi per i rispettivi sistemi sanitari può accrescere il rischio di comportamenti collusivi tra alcuni operatori economici, i quali potrebbero tentare di sfruttare l’emergenza e limitare artificialmente la concorrenza per massimizzare i loro guadagni a discapito delle finanze pubbliche. Gli effetti negativi della collusione sulle finanze pubbliche possono rivelarsi ancora maggiori nel periodo successivo a tali emergenze, quando la ripresa economica dipende in larga misura dal miglior utilizzo possibile dei fondi pubblici disponibili e dalla realizzazione di investimenti consistenti in settori economici critici. Pagamenti indebiti di importi eccessivi per lavori, forniture e servizi si traducono in una riduzione dei fondi pubblici disponibili per lo svolgimento delle attività essenziali degli Stati, in disavanzi di bilancio più elevati e in una maggiore necessità per gli Stati di ricorrere al prestito, mettendo in tal modo a repentaglio la loro stabilità finanziaria e minando gli sforzi per la ripresa. Inoltre l’esitazione delle imprese a partecipare a progetti del settore pubblico nei mercati colpiti da collusione compromette gli sforzi volti ad attrarre investimenti privati nelle infrastrutture (ad esempio nel caso di concessioni che richiedono la partecipazione di capitali privati).
Nel diritto dell’Unione europea la collusione tra operatori economici è contemplata dall’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che vieta esplicitamente gli accordi e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno e che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri. Inoltre, a partire dall’adozione delle più recenti direttive dell’UE in materia di appalti pubblici nel 2014, le indicazioni sufficientemente plausibili di collusione sono esplicitamente diventate motivo facoltativo di esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione.
1.2. Le difficoltà nell’affrontare la questione
Individuare e affrontare i casi di collusione negli appalti pubblici pone sfide particolari per le autorità nazionali. Gli accordi illegali stretti tra operatori economici a fini collusivi sono, per definizione, segreti e, nella maggior parte dei casi, vengono predisposti e realizzati in modo molto accurato e sofisticato. Vi sono indicazioni del fatto che in molti casi (se non nella maggior parte di essi) la collusione non viene rilevata durante la procedura di aggiudicazione e viene infine (eventualmente) scoperta e perseguita dalle autorità competenti in genere molto tempo dopo la completa esecuzione dell’appalto. I sistemi collusivi di lungo termine possono persino diventare parte integrante delle pratiche commerciali in alcuni settori economici, essendo gli operatori economici spinti o inclini a aderirvi per «assicurarsi» l’accesso al mercato e la loro quota dello stesso.
I mercati degli appalti pubblici presentano caratteristiche specifiche che li rendono più vulnerabili alla collusione rispetto ad altri mercati. Le amministrazioni aggiudicatrici seguono generalmente modalità di acquisto relativamente stabili, con procedure di aggiudicazione spesso ripetute nonché volumi e specifiche standard simili per i prodotti o i servizi, senza apportare modifiche di rilievo rispetto alle procedure precedenti. Tale prevedibilità della domanda facilita la ripartizione illecita del mercato tra gli operatori in quanto garantisce un ritorno «equo» per ciascuno di essi. Inoltre in un determinato settore di mercato può esservi un numero molto ridotto di operatori economici che presentano offerte per gli appalti pubblici, spesso a causa dell’ubicazione remota dell’amministrazione aggiudicatrice o delle dimensioni ridotte del mercato in questione. La scarsità di offerenti può essere ulteriormente aggravata dalle scelte operate o dalle pratiche utilizzate dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse, quali la scelta di non ricorrere a procedure aperte o l’introduzione di requisiti di partecipazione rigorosi o eccessivamente specifici, che possono comportare un’ulteriore riduzione del numero delle offerte presentate in una procedura di aggiudicazione. Più basso è il numero di operatori attivi in un mercato degli appalti, più facilmente si verificano casi di collusione. Infine le amministrazioni aggiudicatrici possono anche essere soggette a una serie di obblighi di divulgazione di informazioni sulle procedure di aggiudicazione che vanno al di là di quanto richiesto dalle direttive dell’UE in materia di appalti pubblici (ad esempio la divulgazione di informazioni su chi ha presentato un’offerta e con quale prezzo). Ciò può facilitare lo scambio di informazioni tra soggetti collusi, permettendo così a questi ultimi di controllare che l’accordo illegale venga rispettato da tutti i partecipanti.
La difficoltà intrinseca di affrontare i casi di sospetta collusione è aggravata dalle situazioni concrete che le amministrazioni aggiudicatrici devono spesso affrontare nello svolgimento delle procedure di appalto. Le amministrazioni aggiudicatrici (soprattutto quelle più piccole) spesso non dispongono di personale adeguatamente formato ed esperto in grado di individuare la collusione in una determinata procedura di aggiudicazione. Generalmente i funzionari responsabili degli appalti pubblici sono intenti a garantire che la procedura sia conforme ai requisiti procedurali e giuridici di base in vigore e che sia conclusa entro i termini stabiliti. Anche quando individuano offerte sospette, spesso tali funzionari non sono pienamente consapevoli degli strumenti disponibili per reagire o dei meccanismi di cui possono eventualmente avvalersi per ottenere l’assistenza di esperti delle autorità centrali responsabili degli appalti pubblici o garanti della concorrenza. Inoltre la prospettiva che si verifichino ritardi nella procedura di aggiudicazione, che spesso comportano conseguenze amministrative, di bilancio o persino politiche, può dissuadere i funzionari responsabili degli appalti dall’affrontare efficacemente i casi di sospetta collusione. Le incertezze circa la capacità o persino la volontà di un’autorità aggiudicatrice di affrontare in modo decisivo la collusione possono ulteriormente favorire gli accordi di tipo collusivo tra gli operatori economici.
Infine la collusione nel settore degli appalti pubblici è ancora più difficile da affrontare se combinata con la corruzione, ad esempio se gli operatori economici collusi corrompono una persona che esercita un’influenza nella procedura di aggiudicazione per garantire che il loro comportamento illegale non venga scoperto. Sebbene ai fini della presente comunicazione siano considerate problemi distinti nell’ambito degli appalti pubblici, collusione e corruzione possono verificarsi contestualmente e compromettere ancora di più l’affidabilità della procedura di aggiudicazione.
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STRUMENTI A LIVELLO DI UE PER COMBATTERE LA COLLUSIONE
L’impegno politico ad agire
Come indicato in precedenza, alle autorità europee e nazionali garanti della concorrenza sono stati conferiti poteri di indagine ed esecuzione per punire le pratiche collusive e dissuadere gli operatori economici dal mettere in atto comportamenti collusivi in futuro. Tuttavia l’applicazione della normativa e delle sanzioni in materia di concorrenza avviene quasi sempre dopo il verificarsi del danno, ossia dopo l’aggiudicazione e, nella maggior parte dei casi, dopo la completa esecuzione dell’appalto. Sebbene l’individuazione delle pratiche collusive in questa fase successiva serva a sanzionare i comportamenti collusivi e a dissuadere dal mettere in atto pratiche analoghe in futuro, ciò non giova in modo concreto alle procedure di gara su cui tali pratiche incidono in modo effettivo e può comportare l’aggiudicazione dell’appalto a un operatore colluso, a scapito dell’interesse pubblico. Sebbene le autorità europee e nazionali garanti della concorrenza svolgano un ruolo fondamentale nella lotta alla collusione, è della massima importanza affrontare la questione della collusione anche nella fase più importante, ossia prima dell’aggiudicazione dell’appalto. A tal fine è necessario affrontare il problema anche dal punto di vista degli appalti pubblici, il che significa dotare i funzionari responsabili degli appalti, che gestiscono le procedure di aggiudicazione, della capacità di prevenire e individuare in modo efficace i comportamenti collusivi e reagire altrettanto efficacemente a tali comportamenti durante la procedura. Ciò implica l’utilizzo degli strumenti previsti dalle direttive in materia di appalti pubblici, in particolare la possibilità di escludere da una procedura un offerente se esistono indicazioni sufficientemente plausibili di un suo comportamento collusivo finalizzato a limitare di fatto la concorrenza.
(….)
SOSTEGNO AGLI STATI MEMBRI E ALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
Affrontare il problema della collusione prima della conclusione della procedura di aggiudicazione richiede uno sforzo congiunto da parte degli Stati membri e delle amministrazioni aggiudicatrici al fine di sviluppare le capacità amministrative necessarie per garantire il corretto svolgimento della procedura di aggiudicazione. Le misure che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici potrebbero prendere in considerazione per sviluppare tali capacità comprendono:
Gli Stati membri dell’UE sono consapevoli dell’importanza di professionalizzare il personale addetto agli appalti pubblici a tale riguardo. La maggior parte di essi ha pubblicato orientamenti o altre informazioni sulla prevenzione e l’individuazione della collusione. Alcuni Stati membri hanno inoltre sviluppato (o stanno sviluppando) strumenti pratici per esaminare le informazioni disponibili al fine di riconoscere le offerte sospette in modo più efficace. La maggior parte degli Stati membri sta organizzando campagne di sensibilizzazione e sessioni di formazione sulla lotta alla collusione rivolte alle amministrazioni aggiudicatrici e ai funzionari responsabili degli appalti.
Al fine di richiamare l’attenzione su tale questione e sostenere le azioni intraprese dagli Stati membri, la Commissione sta lavorando a diverse modalità per integrare la lotta alla collusione nelle iniziative di professionalizzazione che sta realizzando nel settore degli appalti pubblici (in linea con la raccomandazione sulla professionalizzazione del 2017). Ciò comprende:
In linea con la comunicazione del 2017 sopra indicata, una particolare attenzione è riservata ai settori economici considerati sensibili in quanto vulnerabili alla collusione (ad esempio a motivo di una concentrazione di offerta o di domanda, come nel caso di piccoli appalti pubblici realizzati a livello decentrato o locale) oppure importanti a causa delle loro dimensioni economiche o del ruolo che svolgono nella società (come i settori dell’edilizia, dell’assistenza sanitaria e delle tecnologie dell’informazione).
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MIGLIORARE LA COOPERAZIONE TRA LE AUTORITÀ CENTRALI NAZIONALI RESPONSABILI DEGLI APPALTI E QUELLE GARANTI DELLA CONCORRENZA
Per contrastare efficacemente la collusione negli appalti pubblici è necessario che le amministrazioni aggiudicatrici adottino un approccio globale, avvalendosi delle conoscenze e delle competenze in materia sia di appalti che di concorrenza. L’istituzione di un quadro globale, stabile ed efficace per sostenere le amministrazioni aggiudicatrici in questo compito richiede una cooperazione piena tra le autorità centrali nazionali responsabili degli appalti e quelle garanti della concorrenza.
In alcuni Stati membri le suddette autorità hanno stabilito (o stanno stabilendo) le condizioni per una più stretta cooperazione nella lotta alla collusione nell’ambito di un accordo ad hoc. Tali accordi promuovono nella pratica lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche per combattere i comportamenti anticoncorrenziali nel settore degli appalti pubblici. In alcuni Stati membri, come la Svezia e la Germania, l’autorità garante della concorrenza svolge anche un ruolo di supervisione dell’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici.
ORIENTAMENTI PER LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI RIGUARDANTI LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL MOTIVO DI ESCLUSIONE PER COLLUSIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 38, PARAGRAFO 7, LETTERA E), DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE, DELL’ARTICOLO 57, PARAGRAFO 4, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE E DELL’ARTICOLO 80, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE
La presente sezione della comunicazione espone il parere giuridicamente non vincolante della Commissione sulle modalità di applicazione del motivo di esclusione per collusione previsto dall’articolo 38, paragrafo 7, lettera e), della direttiva 2014/23/UE, dall’articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/24/UE e dell’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE. La presente sezione si concentra sui problemi specifici incontrati dagli Stati membri nell’attuazione delle direttive e dai funzionari responsabili degli appalti nella valutazione delle offerte nell’ambito delle procedure di aggiudicazione. I pareri di seguito espressi lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri in sede di recepimento e applicazione delle direttive e non creano nuove norme o obblighi. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito «la Corte») è competente a fornire un’interpretazione giuridicamente vincolante delle disposizioni del diritto dell’UE citate nella presente comunicazione.
Ai fini della completezza e della fruibilità degli orientamenti esposti, la presente comunicazione include nell’allegato anche consigli semplici e concisi destinati principalmente ai funzionari responsabili degli appalti che preparano ed eseguono le procedure di aggiudicazione per le amministrazioni aggiudicatrici. Nell’allegato vengono individuati alcuni strumenti e indicatori di rischio che, a parere della Commissione, i funzionari responsabili degli appalti pubblici possono utilizzare con maggiore facilità per scoraggiare, rilevare e affrontare la collusione nel corso di tutta la procedura di aggiudicazione. Tali consigli rispecchiano il valido lavoro svolto negli anni passati da organizzazioni e servizi quali l’OCSE, l’OLAF e le autorità nazionali garanti della concorrenza, che hanno fornito ai funzionari responsabili degli appalti orientamenti esaustivi e facilmente accessibili, nonché buone pratiche in materia di lotta alla collusione.
Disposizioni giuridiche applicabili e relativa attuazione fino ad oggi
La collusione tra operatori economici è vietata dal diritto dell’UE a norma dell’articolo 101 TFUE, che dispone quanto segue:
<<1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno […]».
Nei casi in cui non pregiudichi (potenzialmente) il commercio tra gli Stati membri, la collusione può comunque essere perseguita in virtù delle norme nazionali in materia di concorrenza.
Prima dell’entrata in vigore delle direttive del 2014 in materia di appalti pubblici, gli offerenti che mettevano in atto pratiche collusive potevano essere esclusi dalle procedure di gara a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE, a condizione che nei loro confronti fosse stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato per un reato incidente sulla loro moralità professionale (articolo 45, paragrafo 2, lettera c)) o a condizione che, nell’esercizio della loro attività professionale, avessero commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione aggiudicatrice (articolo 45, paragrafo 2, lettera d)). Nell’applicazione di quest’ultimo motivo facoltativo di esclusione le amministrazioni aggiudicatrici potevano far rientrare una violazione delle norme in materia di concorrenza, quale la collusione, come motivo atto a giustificare l’esclusione, purché fossero soddisfatte le condizioni di cui a detto articolo.
Le direttive del 2014 in materia di appalti pubblici hanno modificato le norme sull’esclusione introducendo nuovi motivi di esclusione facoltativi e obbligatori, la possibilità per gli operatori economici di avvalersi di misure di autodisciplina e una durata massima dell’esclusione. Esse hanno esplicitamente riconosciuto, per la prima volta, la collusione come un motivo facoltativo per escludere gli operatori economici dalle procedure di aggiudicazione. Più specificamente, l’articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/24/UE (di seguito «la direttiva») stabilisce che un’amministrazione aggiudicatrice può escludere, oppure uno Stato membro può chiedere a un’amministrazione aggiudicatrice di escludere, dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico:
<<d) se l’amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza».
Questo motivo facoltativo di esclusione trova riscontro anche all’articolo 38, paragrafo 7, lettera e), della direttiva 2014/23/UE sulle concessioni e può essere applicato alle procedure di appalto disciplinate dalla direttiva 2014/25/UE sui servizi di pubblica utilità in virtù dell’articolo 80, paragrafo 1, della stessa.
L’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva introduce il diritto dell’operatore economico di fare ricorso a quelle che vengono generalmente denominate misure di autodisciplina, stabilendo che:
«Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l’operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d’appalto.
A tal fine, l’operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l’operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.
Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva».
Infine, l’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva prevede quanto segue:
«Gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l’operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4».
Gli Stati membri hanno segnalato diversi casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano l’autorità nazionale garante della concorrenza su come gestire le offerte sospette. In alcuni Stati membri le amministrazioni aggiudicatrici hanno di fatto deciso di escludere gli operatori economici sospettati di collusione. Tuttavia le informazioni relative a tali esclusioni non sono conclusive, in quanto nella maggior parte degli Stati membri le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a comunicare tali decisioni alle autorità centrali nazionali responsabili degli appalti o garanti della concorrenza.
In alcuni Stati membri sono state inoltre deferite ai tribunali nazionali cause riguardanti l’applicazione del motivo di esclusione.
Le direttive non affrontano specificamente né gli effetti dell’accoglimento di un’eventuale impugnazione in giudizio della decisione di un’amministrazione aggiudicatrice di escludere un operatore economico, né le conseguenze di una decisione discordante in materia da parte dell’autorità nazionale garante della concorrenza dopo l’adozione della decisione di aggiudicazione. Il compito di determinare tali effetti è lasciato agli Stati membri.
Ambito di applicazione del motivo di esclusione per collusione: copertura delle pratiche concordate e interazione con il motivo di esclusione a causa di gravi illeciti professionali.
La possibilità di escludere un operatore economico per presunta collusione non è intesa nella direttiva come una sanzione per il suo comportamento prima o durante la procedura di aggiudicazione. Essa serve piuttosto ad assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento e di condizioni di concorrenza nella procedura di aggiudicazione e a garantire l’integrità e l’affidabilità del futuro contraente nonché la sua l’idoneità a eseguire l’appalto.
Per quanto riguarda il tipo di comportamento oggetto del motivo di esclusione, le differenze tra la formulazione dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva e quella dell’articolo 101 TFUE hanno suscitato dubbi in merito a quali pratiche illegali debbano essere prese in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’applicazione di tale motivo di esclusione.
In effetti l’articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva si riferisce soltanto ad «accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza», mentre l’articolo 101 TFUE riguarda «tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno». Interpretando la direttiva in modo coerente con il trattato, gli Stati membri dovrebbero poter considerare, in sede di recepimento della direttiva nel diritto nazionale, che non solo gli accordi, ma anche le pratiche concordate in materia di appalti pubblici volte a falsare la concorrenza possono giustificare l’applicazione di questo motivo di esclusione. In alternativa, gli Stati membri potrebbero considerare tali altre forme di violazione delle norme in materia di concorrenza come gravi illeciti professionali, che giustificano l’eventuale esclusione di un operatore economico ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera c), della direttiva.
Possono altresì sorgere interrogativi sulla differenza tra il motivo di esclusione per collusione di cui all’articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva e il motivo di esclusione per gravi illeciti professionali di cui all’articolo 57, paragrafo 4, lettera c), della stessa direttiva. Come indicato in precedenza, fino all’entrata in vigore delle direttive del 2014 quest’ultima disposizione fungeva da base per l’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione nei casi di violazione delle norme in materia di concorrenza. Entrambi i motivi di esclusione possono ancora essere applicati per lo stesso fine (come confermato dal considerando 101 della direttiva, che qualifica chiaramente le violazioni delle norme in materia di concorrenza come forme di grave violazione dei doveri professionali), entrambi sono facoltativi per le amministrazioni aggiudicatrici e producono lo stesso effetto, ovvero l’esclusione di un offerente dalla procedura. L’aggiunta del motivo di esclusione per collusione all’articolo 57, paragrafo 4, lettera d), è stata concepita come uno strumento più specifico che amplia le opzioni a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici per affrontare situazioni di collusione. La differenza fondamentale tra le due disposizioni sembra essere il grado di certezza richiesto all’amministrazione aggiudicatrice per escludere un offerente dalla procedura. Per avvalersi dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera c), l’amministrazione aggiudicatrice deve «dimostrare con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali». Per contro, l’articolo 57, paragrafo 4, lettera d), consente all’amministrazione aggiudicatrice di prendere in considerazione l’esclusione di un offerente anche qualora vi siano «indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza». Spetta all’amministrazione aggiudicatrice valutare, caso per caso, quale dei due motivi possa essere considerato applicabile, fermo restando che nulla nella direttiva osta a che un’amministrazione aggiudicatrice escluda un offerente dalla procedura sulla base di più di un motivo di esclusione.
La competenza delle amministrazioni aggiudicatrici nell’applicazione del motivo di esclusione: ampio margine di discrezionalità e limiti al loro potere discrezionale
L’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva conferisce alle amministrazioni aggiudicatrici un ampio margine di discrezionalità nel decidere se escludere o no un offerente dalla procedura, qualora sussistano indicazioni sufficientemente plausibili di collusione.
L’articolo 57, paragrafo 4, lettera d), non specifica ulteriormente né indica in che cosa consista esattamente un’indicazione o in base a quali elementi una simile indicazione possa essere considerata sufficientemente plausibile per escludere l’offerente. Sembra che l’intenzione del legislatore dell’UE sia stata quella di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare, caso per caso, se siano rispettate le condizioni per l’esclusione di un offerente per tale motivo, evitando di introdurre norme eccessivamente prescrittive. La natura facoltativa di questo motivo di esclusione implica che le amministrazioni aggiudicatrici sono autorizzate a permettere a un offerente di continuare a partecipare a una procedura di aggiudicazione anche se vi sono indicazioni sufficientemente plausibili di collusione (a meno che le amministrazioni aggiudicatrici non siano tenute ad escludere l’offerente in conformità al diritto nazionale, come verrà illustrato in seguito).
La Corte ha costantemente confermato che, a norma dell’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva, spetta all’amministrazione aggiudicatrice (e a nessun altro organo o organismo nazionale) valutare in maniera indipendente se un operatore economico debba essere escluso da una determinata procedura di aggiudicazione. Come ha volutamente affermato la Corte, «[tale facoltà spettante a qualsiasi amministrazione aggiudicatrice di escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di appalto è destinata in modo particolare a permettere all’amministrazione aggiudicatrice interessata di valutare l’integrità e l’affidabilità di ciascuno degli offerenti», soprattutto al fine di garantire «l’affidabilità del[l’aggiudicatario dell’appalto], sulla quale si fonda la fiducia che in esso ripone [l’amministrazione aggiudicatrice]».
Le amministrazioni aggiudicatrici dispongono di un ampio margine di discrezionalità quando si tratta di escludere un offerente per presunta collusione. Vi sono tuttavia alcuni limiti, stabiliti nella direttiva.
In primo luogo, in sede di recepimento della direttiva nel diritto nazionale, gli Stati membri possono obbligare le loro amministrazioni aggiudicatrici ad applicare i motivi facoltativi di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva e, nel caso previsto all’articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della stessa, ad escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione se sono in possesso di indicazioni sufficientemente plausibili di collusione.
Inoltre, a norma dell’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva, gli Stati membri hanno il diritto di specificare le condizioni di applicazione di tale articolo, in linea con il diritto dell’UE, in particolare per garantire che le amministrazioni aggiudicatrici adottino un approccio coerente alla questione a livello nazionale. Il considerando 102 della direttiva riconosce agli Stati membri la possibilità di determinare tali condizioni nel caso specifico della valutazione delle misure di autodisciplina addotte da un offerente. Tali condizioni non dovrebbero tuttavia alterare, modificare, ampliare o limitare l’ambito di applicazione o la ratio dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 4 dell’articolo, limitare il potere discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici né comprometterne o pregiudicarne le decisioni. Il loro scopo è stabilire, a livello nazionale, le condizioni alle quali le amministrazioni aggiudicatrici esercitano le prerogative loro conferite dalla direttiva.
In secondo luogo, a norma dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva, un offerente può dimostrare la propria affidabilità fornendo all’amministrazione aggiudicatrice le prove indicate in tale paragrafo volte a dimostrare che detto operatore ha adottato misure correttive sufficienti a porre rimedio alle conseguenze negative dei propri illeciti (o misure di autodisciplina). Il considerando 102 della direttiva recita:
«Qualora tali misure offrano garanzie sufficienti, l’operatore economico interessato non dovrebbe più essere escluso solo sulla base di tali motivi».
L’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a esaminare tali prove tenendo conto della gravità o delle particolari circostanze del reato e a fornire una motivazione se ritiene che le prove non siano sufficienti per consentire all’offerente di continuare a partecipare alla procedura.
In terzo luogo, il principio di proporzionalità, che riguarda tutte le fasi della procedura di aggiudicazione, si applica anche alla fase di valutazione di un eventuale caso di collusione. Ciò è confermato dal considerando 101 della direttiva, che recita:
«Nell’applicare motivi di esclusione facoltativi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità.»
L’amministrazione aggiudicatrice deve agire in modo proporzionato anche nel valutare le misure di autodisciplina addotte dall’offerente. L’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva stabilisce quanto segue:
«Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell’illecito.»
Ai fini dell’applicazione di tale motivo di esclusione, il principio di proporzionalità generalmente impone all’amministrazione aggiudicatrice di svolgere una valutazione specifica e concreta dell’operatore economico interessato, indipendentemente dalle decisioni precedentemente adottate da altre autorità (cfr. la sezione 5.4) e nel rispetto del diritto dell’operatore economico di addurre misure di autodisciplina (cfr. la sezione 5.7).
In quarto luogo, la discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice nell’escludere un operatore economico dalla procedura di aggiudicazione è altresì limitata dalla necessità che la decisione sia accuratamente documentata e adeguatamente motivata. Se vengono addotte misure di autodisciplina, l’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva stabilisce quanto segue:
«Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l’operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.»
Una decisione adeguatamente motivata ridurrebbe sostanzialmente il rischio che l’operatore economico interessato possa impugnare in giudizio la decisione con successo.
In generale, le amministrazioni aggiudicatrici devono rimanere consapevoli in tutte le fasi della procedura di aggiudicazione che l’esclusione di un operatore economico dalla procedura comporta una limitazione effettiva della concorrenza e della scelta per l’acquirente pubblico. Si tratta di una misura da utilizzare con cautela (in particolare nei settori in cui vi è un numero limitato di operatori economici attivi) e solo se l’integrità e l’affidabilità del futuro contraente non possono essere garantite da altre misure meno drastiche.
5.4. Nozione di «indicazioni sufficientemente plausibili»: fatti che possono essere considerati indicazioni, che cosa costituisce un’«indicazione» rispetto a una «prova» e come gestire coloro che richiedono un trattamento favorevole
Come accennato nella sezione 5.3, le direttive non specificano che cosa si possa considerare un’«indicazione sufficientemente plausibile» atta a consentire a un’amministrazione aggiudicatrice di escludere un operatore economico da una procedura di aggiudicazione sulla base del motivo di esclusione per collusione.
Pertanto si può generalmente ritenere che, nell’esaminare la possibilità di escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione in corso per presunta collusione, un’amministrazione aggiudicatrice abbia il diritto, a norma della direttiva, di valutare tutti i fatti di cui è a conoscenza che possano mettere in discussione l’affidabilità di tale offerente quale potenziale futuro contraente. Come potenziale indicazione plausibile, l’amministrazione aggiudicatrice può tenere conto, ad esempio, di essere a conoscenza del fatto che un offerente ha già stipulato un contratto di subappalto con un altro offerente nella stessa procedura o ha preordinato il materiale necessario per eseguire lo specifico appalto in questione ben prima della conclusione della valutazione delle offerte. Altri elementi che le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero valutare (attraverso i metodi analitici disponibili o in base a liste di indicatori di rischio) sono:
Le amministrazioni aggiudicatrici devono valutare in modo prudente e proporzionato se le indicazioni di collusione rilevate in una procedura di aggiudicazione in corso siano sufficientemente plausibili da comportare l’esclusione di un offerente, concentrandosi sui fatti ed evitando presunzioni. Sarebbe ad esempio difficile motivare l’esclusione di due offerenti da una procedura di aggiudicazione soltanto per il fatto che hanno presentato per via elettronica le loro offerte a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro.
Per quanto riguarda alcune questioni più specifiche in merito a ciò che potrebbe essere interpretato come un’indicazione sufficientemente plausibile ai fini della direttiva, si osserva quanto segue.
In primo luogo, alla luce dell’analisi esposta nella sezione 5.3, si può ritenere che le direttive consentano agli Stati membri di introdurre norme o orientamenti nazionali che definiscano ciò che un’amministrazione aggiudicatrice potrebbe considerare come «indicazioni sufficientemente plausibili» ai fini dell’applicazione del motivo di esclusione. Tuttavia, come già accennato, è opportuno che le norme nazionali rispettino sia la lettera che lo spirito della direttiva, la quale richiede solo la sussistenza di «indicazioni» della partecipazione ad accordi illegali che falsano la concorrenza in una procedura di aggiudicazione e non prove formali, come una sentenza di un organo giurisdizionale che confermi tale partecipazione. Se il legislatore europeo avesse voluto stabilire la necessità di elementi di prova per poter invocare tale motivo di esclusione, ciò avrebbe trovato riscontro nel testo, come nel caso dell’articolo 26, paragrafo 4, lettera b), e dell’articolo 35, paragrafo 5, della direttiva. La Corte ha altresì confermato che la prova di una violazione delle norme dell’UE in materia di appalti pubblici, quale un comportamento anticoncorrenziale, può «essere apportata non solo mediante prove dirette, ma anche attraverso indizi, purché questi ultimi siano oggettivi e concordanti e gli offerenti collegati siano in grado di fornire la prova contraria».
In pratica ciò significa che le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a disporre di prove della collusione in una procedura di aggiudicazione in corso, in quanto ciò sarebbe in contraddizione con la lettera della direttiva. Pertanto una normativa nazionale che richieda una decisione di un’autorità garante della concorrenza o una sentenza di un organo giurisdizionale che confermi il comportamento collusivo dell’operatore economico in questione in una procedura di aggiudicazione in corso prima che l’amministrazione aggiudicatrice possa rifiutare l’offerta a norma dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva solleva dubbi riguardo alla sua conformità alla direttiva, in quanto tale decisione costituisce di fatto una prova del comportamento collusivo. Ciò limiterebbe indebitamente il potere conferito alle amministrazioni aggiudicatrici dalla direttiva di escludere un offerente avvalendosi di indicazioni sufficientemente plausibili di collusione anziché di elementi di prova. Potrebbe essere considerata un’indicazione di collusione, ad esempio, l’informazione di cui sia venuta a conoscenza un’amministrazione aggiudicatrice in merito a un’indagine avviata dall’autorità garante della concorrenza o ad accuse penali mosse contro la dirigenza dell’operatore per presunta collusione nella procedura di aggiudicazione in corso o in altre procedure di aggiudicazione.
In secondo luogo, nel valutare l’integrità o l’affidabilità di un offerente ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva, l’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di tener conto di qualsiasi fatto che indichi un comportamento anticoncorrenziale da parte dell’offerente, indipendentemente dal fatto che ciò riguardi la procedura di aggiudicazione in corso o un’altra procedura presente o passata. L’articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva non specifica se i fatti che danno luogo a indicazioni sufficientemente plausibili di collusione debbano riferirsi alla procedura di aggiudicazione in corso oppure se possano riferirsi ad altre procedure (passate o in corso), a procedure in un settore economico diverso o a procedure di appalto effettuate per il settore privato. L’articolo 57, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva conferma invece esplicitamente che l’amministrazione aggiudicatrice può tener conto di «atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura». Pertanto una decisione precedentemente adottata da un’altra amministrazione aggiudicatrice per escludere l’operatore da una procedura di aggiudicazione, oppure una decisione adottata da un’autorità garante della concorrenza o una sentenza pronunciata da un giudice nazionale, in virtù della quale l’operatore o un membro della sua dirigenza o del suo personale sia stato giudicato colpevole di collusione nell’ambito di procedure di aggiudicazione precedenti, può essere presa in considerazione da un’amministrazione aggiudicatrice nel valutare l’affidabilità di un offerente nel contesto della procedura in corso. Tuttavia il coinvolgimento dell’operatore in un precedente caso di collusione non è di per sé un motivo per escludere l’operatore dalla procedura di aggiudicazione in corso, dato che, secondo la giurisprudenza della Corte, le decisioni adottate da altre amministrazioni in casi precedenti non pregiudicano il giudizio dell’amministrazione che svolge la procedura di aggiudicazione. Lo stesso vale qualora, in un caso precedente, un offerente sia stato sospettato di collusione ma i sospetti siano stati infine respinti o l’offerente, indipendentemente da ciò, non sia stato escluso dalla procedura. Nello svolgimento della procedura di aggiudicazione, l’amministrazione aggiudicatrice non è vincolata da alcuna decisione di questo tipo adottata in precedenza e mantiene il diritto di valutare l’esclusione di un offerente dalla procedura se il comportamento da questi tenuto in passato solleva dubbi credibili e giustificabili per l’amministrazione aggiudicatrice riguardo all’integrità e all’affidabilità dell’offerente nel contesto della procedura di aggiudicazione in corso.
Come già affermato nella sezione 5.3, l’amministrazione aggiudicatrice deve motivare la propria decisione finale di esclusione dell’operatore economico in questione dalla procedura di aggiudicazione e, in particolare, spiegare per quale motivo taluni fatti specifici siano stati considerati indicazioni sufficientemente plausibili di collusione e mettano in dubbio l’affidabilità dell’offerente ai fini della procedura di aggiudicazione in corso. Per consentire all’amministrazione aggiudicatrice di effettuare una valutazione con cognizione di causa, l’operatore economico deve informare, su richiesta, l’amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi precedente decisione adottata da un’autorità garante della concorrenza o di qualsiasi sentenza di un organo giurisdizionale che abbia accertato il suo comportamento collusivo. Tale informazione è richiesta nel questionario allegato al documento di gara unico europeo (DGUE) o nei moduli nazionali analoghi, che l’operatore è tenuto di norma a presentare insieme alla propria offerta. Se un operatore economico non comunica all’amministrazione aggiudicatrice le informazioni necessarie per verificare l’assenza di motivi di esclusione, l’amministrazione ha il diritto, a norma dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera h), della direttiva, di escludere quell’operatore dalla procedura di aggiudicazione.
In terzo luogo, esistono casi di operatori economici che hanno ammesso di aver partecipato in passato a un caso di collusione e hanno cooperato con un’amministrazione garante della concorrenza richiedendo la concessione del trattamento favorevole o dell’immunità e/o nell’ambito di una procedura di transazione. Si pone la questione se il diritto nazionale possa stabilire che tale precedente cooperazione privi automaticamente le amministrazioni aggiudicatrici della possibilità di considerare il precedente coinvolgimento in un sistema di collusione come un’indicazione sufficientemente plausibile del comportamento collusivo ai fini dell’applicazione del motivo di esclusione nelle procedure di aggiudicazione effettuate dopo che l’autorità garante della concorrenza ha reso pubblica la sua decisione.
Prima di affrontare la questione, è utile ricordare che nella maggior parte delle giurisdizioni:
Alla luce di quanto esposto, occorre distinguere due casi: da un lato, la procedura o le procedure di aggiudicazione che sono state oggetto di un’indagine e di una decisione dell’autorità nazionale garante della concorrenza e nell’ambito delle quali sono stati richiesti il trattamento favorevole o la transazione e, dall’altro, altre procedure di aggiudicazione che si svolgono dopo la pubblicazione della suddetta decisione.
Imprese collegate che partecipano alla stessa procedura di aggiudicazione: il diritto degli operatori sospettati di collusione di dimostrare la propria indipendenza nella presentazione delle offerte
Le amministrazioni aggiudicatrici affrontano spesso la questione di come trattare le offerte separate presentate nella stessa procedura di aggiudicazione da operatori economici che sono in qualche modo collegati (ad esempio società appartenenti allo stesso gruppo o di cui una è controllata dall’altra, società che condividono membri del loro consiglio di amministrazione o rappresentanti legali, o società che detengono azioni nella stessa società terza). Un’amministrazione aggiudicatrice potrebbe sospettare che le offerte presentate da offerenti collegati siano coordinate (ovvero che non siano né autonome né indipendenti) e mettano così a repentaglio il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento tra gli offerenti.
Secondo la giurisprudenza della Corte, l’amministrazione aggiudicatrice deve evitare di basarsi su presunzioni generiche che possano portare al rifiuto automatico di tali offerte. Al contrario, è opportuno che essa consenta agli operatori in questione di dimostrare, con qualsiasi prova ritengano opportuna, che le loro offerte sono realmente indipendenti e che non mettono a repentaglio la trasparenza né falsano la concorrenza nella procedura di aggiudicazione. Tali prove potrebbero includere, ad esempio, fatti che dimostrano che le rispettive offerte sono state redatte in modo indipendente, che persone diverse hanno partecipato alla loro preparazione ecc.
L’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto di stabilire se tali chiarimenti forniscano elementi di prova sufficienti a dimostrare che il collegamento tra gli operatori non ha influenzato la loro condotta nella procedura di aggiudicazione o il contenuto delle rispettive offerte ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva, e di decidere se ammettere gli operatori in questione a partecipare alla procedura.
Offerta congiunta e subappalto: una valutazione attenta e bilanciata da parte dell’amministrazione aggiudicatrice
In alcuni casi la presentazione di offerte congiunte fa sorgere dubbi all’amministrazione aggiudicatrice, in particolare se i membri del gruppo di società che presentano offerte congiunte avrebbero potuto facilmente presentare offerte per proprio conto (o ancora di più se ci si attendeva che lo facessero). Diversi Stati membri hanno adottato misure specifiche a questo proposito, consigliando gli operatori economici su come gestire le offerte congiunte senza essere accusati di comportamenti potenzialmente anticoncorrenziali.
L’amministrazione aggiudicatrice dispone di un margine di discrezionalità sufficiente a norma della direttiva per valutare se un caso di offerta congiunta presenti rischi per il corretto svolgimento della procedura di aggiudicazione, in particolare se vi siano indicazioni di collusione che potrebbero comportare l’applicazione del motivo di esclusione di cui all’articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva. Nell’affrontare tali questioni, l’amministrazione aggiudicatrice deve tuttavia trovare il giusto equilibro tra la prevenzione dei rischi per la concorrenza derivanti dalla presentazione di offerte congiunte e il rispetto del diritto degli operatori di presentare congiuntamente un’offerta [come riconosciuto dall’articolo 2, paragrafo 1, punto 10), dall’articolo 19, paragrafo 2, e dall’articolo 63, paragrafo 1, della direttiva]. Occorre tener conto del fatto che spesso le imprese considerano i partenariati strategici o la cooperazione un aspetto essenziale della loro strategia di crescita. Gli operatori economici hanno il diritto di compiere scelte imprenditoriali legittime in merito alle attività che svolgeranno e le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero limitare di per sé tale diritto, bensì valutare i rischi di collusione caso per caso.
Un approccio analogo è richiesto in caso di subappalto: l’amministrazione aggiudicatrice dovrebbe valutare attentamente i casi in cui un subappaltatore proposto avrebbe potuto facilmente partecipare per proprio conto alla procedura di aggiudicazione ed eseguire l’appalto in modo indipendente. I casi di subappalto reciproco tra due offerenti possono anch’essi essere considerati dall’amministrazione aggiudicatrice come un’indicazione potenziale di collusione da esaminare a norma dell’articolo 57 della direttiva, dato che tali accordi di subappalto di norma consentono alle parti di venire a conoscenza delle rispettive offerte finanziarie, sollevando così dubbi riguardo all’indipendenza delle parti nel formulare le proprie offerte. Sebbene gli accordi di subappalto quali quelli sopra illustrati possano essere considerati indicatori del rischio di potenziale collusione, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici evitino di basarsi sulla presunzione generale secondo cui il subappalto da parte dell’aggiudicatario a un altro offerente nella stessa procedura costituisce un comportamento collusivo tra gli operatori economici in questione senza lasciare loro la possibilità di dimostrare il contrario.
Misure di autodisciplina adottate dagli operatori economici ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva: il diritto degli operatori di dimostrare la loro affidabilità e la necessità per le amministrazioni aggiudicatrici di effettuare una valutazione proporzionata delle argomentazioni addotte
Come illustrato nella sezione 5.3, l’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva riconosce agli operatori economici che si trovino in una situazione che giustifichi la loro esclusione il diritto di dimostrare la loro affidabilità nonostante l’esistenza di un motivo di esclusione.
L’articolo 57, paragrafo 6, descrive le misure di autodisciplina che gli operatori economici possono portare all’attenzione dell’amministrazione aggiudicatrice a tale proposito. Il considerando 102 della direttiva fornisce esempi di tali misure, in particolare misure riguardanti il personale e l’organizzazione quali la rottura di tutti i rapporti con le persone o con le organizzazioni coinvolte nel comportamento scorretto, misure adeguate per la riorganizzazione del personale, l’attuazione di sistemi di rendicontazione e controllo, la creazione di una struttura di audit interno per verificare la conformità, e l’adozione di norme interne in materia di responsabilità e di risarcimento.
Lo stesso considerando fa riferimento alla facoltà degli Stati membri, a norma dell’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva, «di determinare le esatte condizioni sostanziali e procedurali applicabili in tali casi», il che comprende la possibilità di stabilire, a livello nazionale, criteri o orientamenti dettagliati su come le amministrazioni aggiudicatrici applicheranno nella pratica le disposizioni in materia di misure di autodisciplina. Tuttavia, come analizzato nella sezione 5.3, occorre che le disposizioni nazionali messe in atto a norma dell’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva siano in linea con l’ambito di applicazione e la ratio delle disposizioni pertinenti della direttiva, senza che siano messi in discussione il diritto dell’operatore di presentare argomentazioni relative alle misure de autodisciplina adottate o il potere discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice di valutare tali argomentazioni. Gli Stati membri possono altresì scegliere di affidare il compito di valutare le misure di autodisciplina ad autorità diverse dall’amministrazione aggiudicatrice, a livello centrale o decentrato. Nel fare ciò, gli Stati membri devono tuttavia garantire che siano soddisfatte le condizioni e gli obiettivi del regime di misure di autodisciplina, soprattutto per quanto concerne una valutazione appropriata e tempestiva delle misure di autodisciplina addotte dall’operatore.
Le informazioni o le prove concrete che l’operatore economico può fornire ai fini della valutazione dell’amministrazione aggiudicatrice possono variare a seconda dei casi. Alla luce del principio di proporzionalità, dovrebbe essere possibile considerare che l’operatore debba dimostrare di aver adottato le misure di cui all’articolo 57, paragrafo 6, secondo comma, applicabili al caso specifico. Ad esempio, l’operatore deve dimostrare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire i danni causati dal suo comportamento illegale solo qualora a tale riguardo sia stata presentata una domanda nei suoi confronti. Possono esservi anche casi in cui l’adozione di misure riguardanti unicamente il personale può essere sufficiente a convincere l’amministrazione aggiudicatrice dell’affidabilità dell’operatore, senza la necessità di adottare altre misure tecniche o organizzative.
La direttiva impone alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare le argomentazioni addotte dall’operatore economico interessato prima di decidere se escluderlo o no dalla procedura, anche qualora esse ritengano di disporre di elementi di prova atti a dimostrare che l’operatore ha partecipato a un accordo collusivo. Come confermato dalla Corte, la direttiva non specifica se i chiarimenti o le misure di autodisciplina debbano essere presentati dall’offerente di sua iniziativa o su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice. In assenza di una disposizione esplicita e alla luce dell’articolo 57, paragrafo 7, come indicato sopra, spetta agli Stati membri stabilire se le amministrazioni aggiudicatrici debbano chiedere agli operatori di fornire tali chiarimenti prima di prendere una decisione o se tale possibilità debba essere lasciata all’iniziativa dell’operatore. Se il diritto nazionale prevede l’obbligo per l’offerente di presentare spontaneamente le misure di autodisciplina al più tardi al momento della presentazione della propria offerta, l’amministrazione aggiudicatrice deve informare gli offerenti di tale obbligo in modo chiaro e preciso al momento dell’avvio della procedura. In ogni caso, alla luce della giurisprudenza della Corte, sarebbe opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici indicassero chiaramente nei documenti di gara le informazioni che gli operatori economici sono tenuti ad accludere all’offerta, comprese le informazioni sui loro rapporti o accordi con altri offerenti e sulle misure di autodisciplina adottate a seguito di una precedente violazione delle norme in materia di concorrenza. La richiesta di dichiarare simili accordi, così come di fornire informazioni su eventuali misure di autodisciplina, è già presente nel documento di gara unico europeo (DGUE) o in moduli nazionali analoghi che l’operatore in genere è tenuto a presentare insieme alla sua offerta.
L’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva non si limita a riconoscere a un operatore economico il diritto di fornire prove che gli consentano di continuare a partecipare alla procedura di aggiudicazione, ma consente anche all’amministrazione aggiudicatrice di non escludere un operatore che abbia risposto in maniera soddisfacente alle preoccupazioni relative al suo comportamento in precedenti procedure di appalto. La sola limitazione al diritto dell’operatore di presentare le misure di autodisciplina adottate è che tale diritto non è applicabile fintanto che l’operatore è escluso dalle procedure di aggiudicazione per un periodo di tempo stabilito da una sentenza definitiva nello Stato membro in cui tale sentenza è efficace. Di conseguenza tale disposizione non osta a che un’amministrazione aggiudicatrice consenta di continuare a partecipare alla procedura all’operatore economico che si sia manifestato nel corso della stessa e abbia ammesso accordi illegali con altri offerenti, abbia collaborato attivamente con l’amministrazione aggiudicatrice per chiarire la situazione e abbia adottato tutte le misure necessarie per prevenire ulteriori illeciti.
Nel corso di una procedura di aggiudicazione l’amministrazione aggiudicatrice valuta tutte le misure di autodisciplina presentate dall’operatore giudicato responsabile di comportamento collusivo con altri operatori in passato, tenendo conto di tutte le prove fornite dall’operatore in questione. Come si è detto nella sezione 5.3, l’amministrazione aggiudicatrice deve valutare le prove fornite dall’operatore in modo proporzionato, ossia tenendo conto della gravità e delle particolari circostanze del caso di specie, così come dell’azione specifica intrapresa dall’operatore per ristabilire la propria affidabilità.
(…..)
Importanza della trasmissione di informazioni da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e/o della loro richiesta di assistenza all’autorità garante della concorrenza o ad altre autorità centrali interessate
Le direttive non impongono all’amministrazione aggiudicatrice di richiedere la consulenza dell’autorità centrale nazionale responsabile degli appalti o dell’autorità garante della concorrenza prima di decidere se escludere un operatore economico da una procedura di aggiudicazione. È tuttavia generalmente consigliabile che le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano di tutta l’assistenza disponibile non appena individuano un’offerta sospetta. La consulenza di esperti di tali autorità faciliterebbe la valutazione complessiva del caso e aiuterebbe l’amministrazione aggiudicatrice a motivare adeguatamente le scelte operate, riducendo così in modo sostanziale il rischio che un’eventuale impugnazione in giudizio della decisione finale venga accolta.
(….)
Ancor prima di avviare la procedura di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero disporre di punti di contatto presso l’autorità centrale nazionale responsabile degli appalti e/o l’autorità garante della concorrenza cui rivolgersi non appena sorgano sospetti nel corso di una procedura. Le autorità centrali responsabili degli appalti o garanti della concorrenza dovrebbero adoperarsi per rispondere quanto prima alle richieste di assistenza e consulenza pervenute da un’amministrazione aggiudicatrice. Le due parti dovrebbero essere disponibili a condividere, ove opportuno, qualsiasi informazione che possa essere cruciale per individuare e valutare i casi di collusione. Anche se le amministrazioni aggiudicatrici non consultano le rispettive autorità centrali responsabili degli appalti o garanti della concorrenza, si raccomanda vivamente alle amministrazioni aggiudicatrici di comunicare a tali autorità qualsiasi caso di sospetta collusione affrontato e qualsiasi decisione definitiva adottata per escludere operatori economici dalle procedure di aggiudicazione.
Da ultimo, ma non meno importante, qualsiasi contatto tra l’amministrazione aggiudicatrice e altre autorità, nel periodo che intercorre tra l’individuazione di un caso di sospetta collusione e (se possibile a norma del diritto nazionale) la richiesta di chiarimenti all’operatore economico, dovrebbe avvenire nel rispetto della massima riservatezza e non dovrebbe essere comunicato all’offerente sospettato o ad altri partecipanti alla procedura di aggiudicazione. In caso contrario, è probabile che gli offerenti collusi eliminino illecitamente qualsiasi prova del loro accordo non appena vengano a conoscenza dell’azione intrapresa nei loro confronti, privando in tal modo le autorità di contrasto di prove preziose per una futura indagine.
Definizione delle condizioni per l’esclusione di un operatore economico a norma dell’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva
Come già affermato, l’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva consente agli Stati membri di specificare le condizioni di applicazione di tale articolo. Tali condizioni possono includere la definizione del periodo massimo durante il quale un operatore economico non sarà autorizzato a partecipare ad alcuna procedura di aggiudicazione di appalti pubblici, criteri o esempi di ciò che potrebbe essere considerato una circostanza atta a giustificare tale esclusione e l’organismo nazionale competente a imporla (come confermato nel considerando 102 della direttiva). L’articolo 57, paragrafo 7, prevede che, se il periodo di esclusione dalle procedure di aggiudicazione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non può superare i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui all’articolo 57, paragrafo 4. Nella giurisprudenza recente la Corte ha chiarito che «la data del fatto in questione» che consente di stabilire il punto di partenza per il calcolo del periodo di esclusione corrisponde alla data in cui il comportamento illegale dell’operatore economico è stato oggetto di una decisione da parte di un’autorità competente, senza tenere conto della data dei fatti che hanno dato luogo a tale sentenza di condanna.
La direttiva non osta a che gli Stati membri specifichino che un’esclusione per un determinato periodo di tempo, a norma dell’articolo 57, paragrafo 7, può essere imposta da un’amministrazione aggiudicatrice per quanto riguarda le sue future procedure di aggiudicazione, o da un altro organismo (come l’autorità nazionale garante della concorrenza, l’autorità centrale responsabile degli appalti o un organismo speciale istituito a tal fine) con un ambito di applicazione più generale.
A norma dell’articolo 57, paragrafo 7, il periodo massimo di esclusione di tre anni si applica solo se il periodo di esclusione non è stato precedentemente fissato con sentenza definitiva. Ciò non osta a che il diritto nazionale consenta alle autorità giudiziarie di prendere in considerazione l’applicazione di un periodo di esclusione più lungo quando viene pronunciata una sentenza definitiva su un caso di collusione, a seconda della relativa gravità.
Se un operatore economico escluso dalle procedure di aggiudicazione per un determinato periodo di tempo a norma dell’articolo 57, paragrafo 7, della direttiva presenta un’offerta durante il periodo di esclusione, l’amministrazione aggiudicatrice, senza necessità di ulteriore valutazione, deve respingere automaticamente tale offerta. Una volta trascorso il periodo di esclusione di un operatore economico, un’amministrazione aggiudicatrice può comunque decidere di escludere tale operatore da una procedura di aggiudicazione, ma solo se sono soddisfatte le condizioni per l’applicazione dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera d).
Infine, le decisioni di esclusione per motivi di collusione riguardano soltanto l’operatore economico che risulti aver partecipato a un accordo collusivo e non altri operatori economici in qualche modo collegati ad esso (come le società madri, altre società appartenenti allo stesso gruppo o le società affiliate delle imprese escluse) che non sono stati coinvolti nelle procedure di aggiudicazione in questione. Ciò lascia ovviamente impregiudicato il diritto di un’amministrazione aggiudicatrice di escludere da una procedura di aggiudicazione qualsiasi operatore economico che si trovi in una delle situazioni che ne giustificano l’esclusione a norma della direttiva.
operatore economico che si trovi in una delle situazioni che ne giustificano l’esclusione a norma della direttiva.
ALLEGATO
Strumenti e indicazioni per contrastare efficacemente la collusione negli appalti pubblici
1. Introduzione
Qualsiasi sforzo volto a garantire una reale concorrenza e il miglior rapporto qualità/prezzo negli acquisti pubblici presuppone che la comunità responsabile degli appalti, in particolare il collettivo dei funzionari responsabili degli appalti pubblici, sia pienamente consapevole di un fatto molto semplice: per quanto una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico sia ben organizzata ed eseguita, essa non produrrà il miglior risultato possibile per l’acquirente pubblico se gli offerenti che vi partecipano hanno stipulato accordi collusivi per determinare in anticipo chi, tra loro, vincerà l’appalto. La collusione tra gli offerenti comporta che il cittadino non riceverà il miglior prodotto o servizio possibile al miglior prezzo possibile, a scapito dell’interesse pubblico.
I funzionari responsabili degli appalti, ossia le persone in prima linea in una procedura di aggiudicazione, svolgono un ruolo centrale nel ridurre al minimo il rischio di collusione negli appalti pubblici e nel contrastare la collusione quando si verifica. Tali persone si trovano nella posizione più idonea per limitare il rischio di collusione in fase di preparazione della procedura, per individuare la collusione nella fase di valutazione delle offerte e per utilizzare gli strumenti previsti dal diritto dell’UE e nazionale al fine di affrontare attivamente la collusione e garantire che la procedura di aggiudicazione sia competitiva ed equa. I funzionari responsabili degli appalti, che spesso lavorano in condizioni difficili e con scadenze serrate, sono chiamati a compiere questo ulteriore passo e questo sforzo supplementare per garantire che i fondi pubblici siano spesi bene.
Per assistere i funzionari responsabili degli appalti in tale compito, la Commissione ha elaborato una serie concisa di consigli su come:
Per consigli più esaustivi si vedano gli orientamenti più dettagliati pubblicati dall’OCSE e dall’OLAF, così come dalle autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri dell’UE.
2. Consigli su come progettare le procedure di aggiudicazione in modo tale da scoraggiare la collusione tra offerenti
Facilitare la partecipazione degli operatori economici aumenta la concorrenza e riduce al minimo il rischio di collusione. La partecipazione di operatori economici provenienti dall’estero limita inoltre il rischio di collusione in settori ad elevata concentrazione in cui operano pochi operatori economici nazionali.
I comportamenti collusivi saranno fortemente agevolati dalla conoscenza o dalla certezza che negli anni successivi saranno avviate a cadenza semestrale procedure di aggiudicazione per un determinato lavoro, prodotto, servizio o fornitura nelle stesse quantità, con lo stesso bilancio stimato e alle stesse condizioni contrattuali, poiché in questo modo gli operatori economici collusi sanno che ci saranno contratti sufficienti per tutti. Sebbene sia utile informare il mercato in anticipo riguardo alle proprie esigenze a medio e lungo termine, è opportuno cercare di organizzare gli acquisti in modo sufficientemente diversificato per quanto concerne i tempi, le quantità e il bilancio. In questo modo diventa difficile per gli operatori collusi spartirsi il mercato in modo «equo».
Gli acquisti centralizzati vengono generalmente effettuati attraverso contratti quadro. Sebbene tale tecnica presenti notevoli vantaggi sia per l’amministrazione aggiudicatrice che per gli operatori (può essere particolarmente utile per soddisfare le esigenze pubbliche e garantire un approvvigionamento rapido), essa può, in alcuni casi, avere effetti negativi che possono favorire la collusione. In linea di principio, un contratto quadro limita la concorrenza in un determinato settore perché per un massimo di quattro anni nessun operatore diverso dai contraenti del contratto quadro potrà presentare offerte per un appalto specifico (o «ordine a chiamata») aggiudicato sulla base del contratto quadro in questione. La mancanza di nuovi operatori di mercato durante tale periodo potrebbe aumentare il rischio di collusione tra i contraenti del contratto quadro, in particolare per i contratti quadro in cui il confronto competitivo viene riaperto in occasione dei singoli appalti specifici.
3. Consigli su come individuare potenziali casi di collusione durante la fase di valutazione delle offerte
La presenza di tali offerte è un’indicazione di un possibile accordo collusivo in base al quale vengono presentate le cosiddette «offerte di comodo» (ossia offerte che non hanno possibilità o non hanno lo scopo di vincere l’appalto) per manipolare la valutazione e ottenere l’esito desiderato.
Le situazioni in cui l’offerente aggiudicatario subappalta il lavoro per lo stesso appalto a offerenti non selezionati o in cui l’offerente aggiudicatario rifiuta di firmare il contratto e successivamente risulta essere un subappaltatore dell’offerente a cui è stato infine aggiudicato l’appalto possono essere considerate indicazioni sufficientemente plausibili di collusione.
Un’offerta congiunta può essere una scelta commerciale legittima, a seconda delle specifiche condizioni di mercato della procedura di appalto, o una questione di necessità quando gli operatori possono soddisfare i criteri di selezione o avere maggiori possibilità di aggiudicarsi l’appalto solo presentando un’offerta come gruppo. Qualora non sembri ricorrere alcuna di tali condizioni, è opportuno valutare attentamente se un’offerta congiunta possa essere considerata un’indicazione di collusione.
Sebbene non sia necessariamente ovvio che tali società collegate siano colluse o abbiano avuto accesso alla preparazione delle offerte delle altre società, le offerte provenienti da società collegate potrebbero nascondere un accordo collusivo, per cui potrebbe essere necessario verificare che tutte le offerte siano state preparate in piena autonomia.
Sebbene non comporti automaticamente l’esclusione dell’offerente da una procedura di aggiudicazione in corso, in determinate circostanze tale constatazione potrebbe essere considerata un’indicazione sufficientemente plausibile di collusione. Nulla vieta di prendere in considerazione anche i casi di collusione individuati all’estero che coinvolgono lo stesso operatore economico. Va da sé che, se l’operatore economico è stato escluso da tutte le procedure di aggiudicazione nel paese in questione per un certo periodo di tempo e presenta un’offerta durante tale periodo, detto operatore deve essere escluso dalla procedura di aggiudicazione senza che sia valutata l’offerta presentata.
4. Consigli su come reagire ai casi di presunta collusione
Gli offerenti sospettati di comportamenti collusivi nell’ambito di una procedura di aggiudicazione hanno il diritto, ai sensi della normativa dell’UE, di presentare argomentazioni a sostegno della possibilità di non essere esclusi dalla procedura. Ciò comprende le prove delle misure da essi adottate per ristabilire la loro affidabilità (qualora siano stati esclusi da una procedura precedente o giudicati colpevoli di collusione da un’autorità nazionale garante della concorrenza) o del fatto che la loro partecipazione alla procedura non mette a repentaglio la concorrenza effettiva necessaria. Se le argomentazioni addotte dall’offerente o le misure di autodisciplina adottate a norma delle direttive dell’UE o del diritto nazionale sono ritenute sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, all’offerente deve essere consentito di continuare a partecipare alla procedura. Ciò favorirebbe la concorrenza, in particolare nel caso di mercati a elevata concentrazione in cui sono attivi pochi operatori economici.