Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Consiglio di Stato, sentenza n. 7896/2024
In merito alla giurisdizione, il Consiglio di Stato ha affermato che soccorre, al riguardo, la ricostruzione dell’accordo quadro offerta dalla giurisprudenza secondo cui esso realizza un pactum de modo contrahendi ossia un contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (cfr., per simile configurazione dell’accordo quadro, Corte dei Conti per la Campania, Sez. Contr., deliberazione 6 giugno 2018, n. 77; v., inoltre, il parere di ANAC n. 213/2013).
(….) Da un canto, il giudice regolatore dei conflitti ha soggiunto, con recente pronuncia, che “la controversia relativa all’aggiudicazione di un appalto di pubblico servizio rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche qualora l’affidamento del servizio non consegua ad una procedura di evidenza pubblica, ma sia atto esecutivo di un accordo quadro, poiché l’aggiudicatario – scelto con la procedura di evidenza pubblica che ha portato alla stipulazione del suddetto accordo – ottiene gli appalti in virtù di affidamenti diretti la cui illegittimità, per contrarietà alle norme dell’accordo quadro su cui sono basati, può essere fatta valere, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. (che ha replicato l’art. 244 del d.lgs. n. 163 del 2006), esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo” (Cass. civ., sez. un., 30 novembre 2022, n. 35335).
Dall’altro, la giurisprudenza amministrativa non nutre particolari dubbi circa il persistente spessore pubblicistico degli atti esecutivi degli accordi quadro: sempre con recente pronuncia, questo Consiglio ha infatti affermato che “la “decisione motivata” di individuazione degli affidatari dei singoli contratti attuativi comporta la spendita di poteri autoritativi, a fronte dei quali la posizione degli operatori economici, parti dell’accordo quadro, è di interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo” (Cons. Stato, sez. III, 15 dicembre 2022, n. 10989, in termini analoghi si allinea la giurisprudenza di primo grado, v. ad es. T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 11 luglio 2023, n.708 “sulle questioni attinenti alla fase intercorrente tra la stipulazione dell’Accordo quadro e la sottoscrizione delle convenzioni attuative sussiste la giurisdizione amministrativa perché la « decisione motivata » in ordine alla individuazione degli affidatari dei singoli contratti attuativi comporta la spendita di poteri autoritativi, a fronte dei quali la posizione degli operatori economici, parti dell’accordo quadro, è di interesse legittimo”).