Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Con la sentenza n. 1 del 2021, il Tar Salerno ha ritenuto necessario sottolineare l’illegittimità delle previsioni del bando di gara oggetto di impugnazione da parte dell’Anac, nella misura in cui veniva previsto, in capo all’aggiudicatario, l’obbligo del pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo per i presunti servizi di committenza ausiliari svolti dalla “centrale di committenza”.
Nello specifico, il bando di gara, oltre a prevedere il suddetto obbligo di versamento in capo all’aggiudicatario, prevedeva che i concorrenti, in fase di partecipazione alla procedura, producessero, a pena di irricevibilità dell’offerta, una dichiarazione unilaterale con cui gli stessi si obbligavano, in caso di aggiudicazione, “a corrispondere le citate somme prima della stipula del contratto”. Nella dichiarazione si esplicita inoltre che i concorrenti “consentono che le stesse siano trattenute dalla Stazione appaltante in occasione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto”.
Ebbene, l’Autorità, con il secondo motivo di ricorso, ha denunciato la violazione degli artt. 41, comma 2 bis, e 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 23 della Costituzione.
Sotto un primo profilo, il giudice ha ritenuto violato l’art. 41, comma 2 bis, del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale è fatto divieto “porre a carico di concorrenti, nonché dell’aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all’articolo 58”, laddove, diversamente, il bando di gara prevedesse espressamente l’obbligo in capo all’aggiudicatario di versare un corrispettivo per i servizi di committenza ausiliaria svolti.
In particolare, il giudice ha evidenziato che il generico riferimento della norma ai “costi relativi alla gestione delle piattaforme telematiche” non determina, a contrario, la facoltà per la stazione appaltante di porre a carico del concorrente o dell’aggiudicatario il costo degli altri servizi di committenza ausiliari, nella misura in cui detti costi si sostanzierebbero “in servizi fruiti esclusivamente dalla stazione appaltante e acquisiti a vantaggio della stessa sulla base di una sua specifica scelta”, in quanto tali sopportabili esclusivamente da quest’ultima.
Sotto altro profilo, è stato rilevato il contrasto tra la clausola della documentazione di gara che imponeva ai concorrenti di assumersi l’obbligo di versare il suddetto corrispettivo in caso di aggiudicazione, producendo apposita dichiarazione unilaterale d’obbligo, e l’art. 83, comma 8, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016, nella misura in cui la predetta clausola, di portata escludente, non fosse contemplata da alcuna disposizione, né del citato decreto, né di altra legge, ponendosi, dunque, anche in contrasto con l’art. 23 della Costituzione, ai sensi del quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.