Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sez. III-quater, con la sentenza n. 6148 del 1 giugno 2018 ha ribadito il principio secondo cui l’omesso versamento del contributo ANAC non comporta in linea di principio l’estromissione dalla gara.
Pertanto, nel caso la lex specialis non preveda una espressa comminatoria di esclusione, in presenza di una siffatta omissione ben dovrebbe innescarsi il meccanismo del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, trattandosi di adempimento sicuramente estraneo all’alveo dell’offerta economica e di quella tecnica: di qui la possibile regolarizzazione della connessa posizione da parte dell’impresa partecipante.
Documenti correlati: T.A.R. Roma, sez. III-quater, sentenza n 6148 del 1 giugno 2018