Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Sintesi delle norme di semplificazione e accelerazione sulla contrattualistica riguardanti le procedure ordinarie (non specificamente PNRR) per forniture e servizi previste dal Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”. (in vigore dal 1 giugno 2021)
Potenziamento del sistema di e-procurement e della capacità amministrativa e tecnica delle p.a., anche con il supporto di Consip; modifiche al regime del subappalto, con rimozione del limite quantitativo; proroga di misure emergenziali previste dai DL n. 32/2019 e n. 76/2020; estensione sino a 139.000 euro dell’affidamento diretto di forniture e servizi; commissioni di gara operanti “da remoto”; semplificazioni nell’acquisizione di beni e servizi informatici; razionalizzazione delle banche dati sugli appalti pubblici e istituzione del “fascicolo virtuale dell’operatore economico”, anche al fine di semplificare il controllo dei requisiti partecipativi.
ART. 11 (Rafforzamento della capacita’ amministrativa delle stazioni appaltanti)
Per aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’attivita’ di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualita’ del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2021/2027, Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalita’, Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualita’ per l’evoluzione del Sistema Nazionale di e-Procurement e il rafforzamento della capacita’ amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attivita’ degli enti territoriali di competenza.
Le disposizioni al presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettivita’ effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, nonche’ per la realizzazione delle attivita’ di cui all’articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure di affidamento sono poste in essere da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Art. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)
In sintesi, dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo globale del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi dell’intera esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, bensì pure l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire i medesimi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, compresa l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, tuttavia le stazioni appaltanti designeranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Le medesime dovranno indicare le opere per le quali occorre rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia;
il contraente principale e il subappaltatore risultano responsabili in solido verso la stazione appaltante.
Nel dettaglio, la norma è volta ad apportare delle modifiche all’articolo 105 del codice dei contratti pubblici in materia di subappalto al fine di risolvere alcune criticità evidenziate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/ 2273, in particolare con riferimento alla criticità della disposizione contenuta nell’articolo 105 che pone un limite percentuale al subappalto prestabilito per legge su tutti gli appalti.
Al riguardo, con la modifica al comma 1, lettera a) si stabilisce che, fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Di conseguenza viene abrogato l’articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 che prevede l’innalzamento del limite del subappalto dal 30 al 40 per cento fino al 31 dicembre 2021.
Inoltre, alla lettera b), al punto 1) si provvede a modificare il comma 1 del citato articolo 105 al fine di stabilire che, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) (modifiche ammesse del contratto), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Al punto 2), si modifica il comma 14 disponendo che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Tale disposizione si rende necessaria per garantire la tutela dei lavorati dagli eccessivi ribassi applicati ai subappaltatori anche alla luce della soppressione della previsione che stabilisce un limite percentuale (20 per cento) al ribasso. Tale soppressione si è resa necessaria per risolvere la procedura di infrazione sul punto la quale ritiene l’ordinamento interno non compatibile con le direttive eurounitarie laddove si prevede un limite prestabilito per legge per il ribasso d’asta.
Al comma 2 si prevedono delle ulteriori modifiche al citato articolo 105 che entrano in vigore a partire dal 1° novembre 2021.
In particolare, alla lettera a) si sostituisce il terzo periodo del comma 2, dove è previsto il limite percentuale del subappalto, oggetto della citata procedura di infrazione, stabilendo che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 del medesimo articolo 1 ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Tali disposizioni si rendono opportune per consentire alle stazioni appaltanti di poter prevedere, previa adeguata motivazione, delle limitazioni al subappalto per casi di particolare rilevanza predeterminate per legge. Si provvede, inoltre, alla lettera b) ad abrogare il comma 5 che prevede delle limitazioni del sub appalto per le opere c.d. super specialistiche. Infine, alla lettera c), si interviene sul comma 8 al fine di prevedere che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, a fronte della disposizione vigente la quale stabilisce che il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
Nel comma 3 si prevede che le amministrazioni competenti devono:
1) assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’articolo 81 del codice dei contratti pubblici, come modificato dal presente decreto-legge;
2) adottare il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, di cui all’articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all’articolo 8, comma 10 – bis, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
3) adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento, il regolamento di cui all’articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si tratta del regolamento, adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con cui sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa.
Al comma 4 si prevede, infine, che per garantire la piena operatività e l’implementazione della banca dati di cui all’articolo 81 del codice dei contratti pubblici è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l’anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Art. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)
Si conferma l’affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro e viene aumentato a 139.000 euro il limite per l’affidamento diretto delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria ed architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità previsti nel codice dei contratti pubblici.
Il comma 1 reca modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. “Semplificazioni”.
In particolare, alla lettera a), si prevede la modifica dell’articolo 1 del citato decreto – legge, intervenendo, al punto 1) sul comma 1, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 76 del 2020. Tali procedure riguardano, in sintesi, modalità di affidamento semplificate per il sottosoglia (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando).
Al punto 2 si interviene sul comma 2 del medesimo articolo 1 confermando l’affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro ed elevando a 139.000 euro il limite per l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici (punto 2.1 che modifica la lettera a) del comma 2).
Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione e per forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria ed architettura) da 139 mila euro fino alle soglie comunitarie mentre, per i lavori di importo pari o superiore ad un milione e fino a soglia comunitaria, l’invito deve riguardare almeno dieci operatori. (punto 2.2 che modifica la lettera b) del comma 2).
In ragione delle modifiche di cui al punto 2) si semplifica l’affidamento dei contratti sotto soglia di forniture e servizi, uniformando le Amministrazioni centrali e le altre pubbliche amministrazioni, posto che le prime potranno procedere con affidamento diretto fino ad un importo di 139.000 euro e a gara comunitaria per affidamenti pari o superiori al predetto importo mentre le seconde potranno procedere mediante affidamento diretto fino a 139.000 euro, mediante procedura negoziata con 5 inviti fino alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici e per importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35 del codice dei contratti a gara comunitaria (procedura aperta o ristretta).
La lettera b) modifica l’articolo 2 del decreto legge n. 76 del 2020. In particolare, al punto 1) si novella il comma 1, prevedendo la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione previste nel medesimo articolo 2. Inoltre, al punto 2) si provvede ad eliminare, al comma 2, l’erroneo rinvio alle previsioni di cui all’articolo 61 del Codice dei contratti, nonché a prevedere, mediante un’integrazione del comma 3, che le procedure di affidamento semplificate previste nel suddetto comma si applichino, nel caso sussista la necessità, anche agli interventi inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La lettera c) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità che consentono alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva e di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia. (….)
La lettera h) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall’articolo 21, comma 2, in materia di responsabilità erariale, che prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta, con la precisazione che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
Il comma 2 precisa che la proroga sino al 30 giugno 2023 relativa alle previsioni recate dall’articolo 2, comma 1, non operi con riferimento alle disposizioni recate dal comma 4 del medesimo articolo 2 che, seppure limitatamente ad alcuni specifici settori, sino al 31 dicembre 2021 autorizza le stazioni appaltanti ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.
Al comma 3 si specifica che le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.
Art. 52- (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)
L’articolo interviene sull’articolo 1 del decreto-legge “Sblocca cantieri” n. 32 del 2019. In particolare, la lettera a), numero 1.1, proroga al 31 dicembre 2023 il regime sperimentale di disapplicazione di alcune norme del codice dei contratti pubblici.
Il numero 1.2 della medesima lettera a), modifica l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge. Detta disposizione prevede che al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l’apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, alcune norme del codice dei contratti pubblici, tra cui quella contenuta nell’articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all’obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate. Detta ultima disposizione prevede che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, procede ricorrendo o a una centrale di committenza o a oggetti aggregatori qualificati, o mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento o ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. La modifica ora introdotta limita la possibilità di disapplicare le procedure di cui al richiamato articolo 37, comma 4, alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59.
Si prevede inoltre che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.
Il numero 2) della medesima lettera a), abroga l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, che prevede che entro il 30 novembre 2021 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione, sopra richiamata, per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l’opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa. Il numero 3) proroga fino al 30 giugno 2023 il termine del 31 dicembre 2021 entro il quale è prevista l’applicazione anche ai settori ordinari della norma prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. Detta disposizione prevede che nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti e che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la gara. (….)
Art. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)
Trasparenza e pubblicità degli appalti
In sintesi, le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso l’impiego di piattaforme informatiche interoperabili; le commissioni giudicatrici effettueranno la propria attività utilizzando, di norma, le piattaforme e gli strumenti informatici. La banca dati degli operatori economici viene accorpata alla Banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC. All’interno della nuova banca dati, verrà istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico, ove saranno conservati i dati e le informazioni essenziali ai fini della partecipazione alle procedure di gara, rendendo in tal modo più semplice le attività di verifica ed accertamento ad opera delle stazioni appaltanti. Queste ultime dovranno avere requisiti di qualità in termini di: esperienza pregressa documentata, personale qualificato, strumentazione tecnica adeguata.
L’articolo consente la semplificazione degli acquisti dei beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR.
Il Next Generation EU prevede che il 20% dei fondi destinati agli Stati Membri attraverso la Recovery and Resilience Facility sia destinato alla trasformazione digitale. La trasformazione digitale è, pertanto, uno dei pilastri del PNRR, strumento predisposto in attuazione del Next GenerationUE per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di Covid-19.
Conseguentemente, si appalesano di stringente necessità e urgenza gli acquisti di beni e servizi ICT, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR e strumentali rispetto ai predetti progetti, beni e servizi che supportano le funzioni e i servizi essenziali dello Stato e che, peraltro, sono soggetti a particolare obsolescenza.
In particolare, la specifica misura consistente nell’innovazione dell’impianto normativo per è stata velocizzare gli appalti ICT, con specifico riferimento a quelli strumentali al PNRR, inserita nell’ambito dello stesso PNRR, all’interno della Missione 1, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.”, tra le riforme 1.1. Per consentire l’effettuazione dei predetti acquisti in modo rapido ed efficace, si prevede la massima semplificazione delle relative procedure.
Al comma 1, si prevede il ricorso al solo affidamento diretto per tutti gli appalti fino al raggiungimento della soglia comunitaria; in relazione agli appalti sopra soglia invece, si prevede il ricorso alla procedura di cui dall’articolo 48, comma 3 per gli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026. Il ricorso a tale procedura è ammesso anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. Al successivo comma 2, si prevede, inoltre, sempre a fini di semplificazione e accelerazione, che le predette amministrazioni possano stipulare immediatamente il relativo contratto, previa acquisizione di un’autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti, riprendendo quanto era stato già previsto al riguardo dall’art. 75 del decreto-legge n. 18 del 2020, facendo tuttavia salvi gli obblighi eurounitari di stand still. Per le verifiche antimafia, invece, si procede ai sensi di quanto già previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020. Per ovviare alle conseguenze derivanti dall’immediata stipula del contratto, effettuata prima dell’espletamento della verifica sul possesso dei requisiti, si prevede che il contratto sia stipulato sotto condizione risolutiva. Ai commi 3 e 4, al fine di consentire al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di coordinare gli acquisti ICT strettamente finalizzati alla realizzazione del PNRR, garantendo il rispetto del cronoprogramma dei singoli progetti della Missione 1, nonché la coerenza tecnologica e infrastrutturale dei progetti di trasformazione digitale, si attribuisce il potere di rendere pareri obbligatori e vincolanti sugli elementi essenziali delle procedure di affidamento, potendo guidare le amministrazioni aggiudicatrici con prescrizioni riguardanti l’oggetto, le clausole principali, i tempi e le modalità di acquisto.
Il comma 5 reca alcune modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La lettera a) novella in più parti l’articolo 29. In particolare, al punto 1) si modifica il comma 1, primo periodo ampliando l’ambito di operatività degli obblighi di pubblicazione ivi previsti anche alla fase dell’esecuzione. Al punto 2, si modifica il comma 2 che prevedeva che gli atti di cui al comma 1 dovessero essere pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’Anac, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. Il nuovo comma 2 prevede che tutte le informazioni che costituiscono gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, opere, servizi e forniture relativi all’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’Anac attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse. L’Anac garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, e, ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Il punto 3) integra il comma 3 che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici e che le stesse operano, in particolare, in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell’attuazione del codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti. Si precisa, infatti, che tale interazione operi anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici.
Il punto 4) modifica il comma 4 al fine di affermare l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, come modificata dal punto 2) della presente lettera. Il punto 5) modifica il comma 4-bis nella parte in cui prevedeva che il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Anac e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condividessero un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni. Stabiliva, inoltre, che per le opere pubbliche il protocollo deve basarsi su quanto previsto dal decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 229 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. Il comma 4-bis riformulato, invece, afferma il principio secondo cui l’interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’Anac, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. Si conferma la previsione, contenuta nella vigente formulazione, secondo cui l’insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
La lettera b) modifica l’articolo 36, comma 6-bis, al fine di rendere coerente la previsione per le verifiche per il sottosoglia alle modifiche introdotte all’articolo 81, di cui alla lettera c), punti 1), 2) e 3).
Con la lettera c) si prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, i lavori della commissione giudicatrice devono essere svolti di regola a distanza con procedure telematiche idonee a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni.
Alla lettera d) si modifica l’articolo 81, al fine di consentire il contenimento della spesa e di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle stazioni appaltanti, velocizzando le operazioni di verifica e controllo dei requisiti. In particolare, il punto 1 reca la nuova denominazione della banca dati, in Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. Il punto 2 sostituisce il comma 2 statuendo che l’Anac individua, con proprio provvedimento, sentiti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l’AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della banca dati. L’interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall’Anac, è assicurata secondo le modalità individuate dall’AgID con le Linee guida in materia.
Il punto 3 interviene sul comma 3 che demanda al provvedimento di cui al comma 2 come modificato al punto 1, anziché ad un decreto, le modalità di attuazione del comma 3. Inoltre, si sopprime l’inciso che subordinava le segnalazioni dell’Anac alla preventiva informativa da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Il punto 4 riscrive il comma 4 che, nella nuova formulazione, prevede che, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati necessari alla verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione SOA di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare, fermo restando che i dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.
Il punto 5 inserisce un nuovo comma (il 4-bis) al fine di prevedere che le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità con i sistemi telematici secondo le modalità individuate dall’AgID con le linee guida in materia. L’Anac, inoltre, garantisce, l’accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Si prevede, infine, che fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l’Anac può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l’utilizzo degli accertamenti per gare diverse. La lettera e) interviene sul comma 7 dell’articolo 85 con una modifica di coordinamento necessaria. La lettera f) sopprime il quarto periodo dell’articolo 213, comma 8, che prevedeva modalità di interscambio tra Anac e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle informazioni finalizzate a garantire la prevenzione della corruzione, evitando, al contempo, sovrapposizioni di competenze e ottimizzazione nell’utilizzo dei dati. Ciò in conseguenza della rivisitazione dell’articolo 81, in ragione delle modifiche di cui alla lettera d). La lettera g) interviene sul comma 13 dell’articolo 216 con una modifica di coordinamento necessaria. Il comma 6 abroga i commi 610, 611, 612 e 613 della legge 27 dicembre 2019, n. 160