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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
a cura dell’avvocato Uliana Garoli.
Alla vigilia dell’entrata in vigore del cosiddetto decreto “sblocca cantieri” ci siamo occupati da queste pagine del rito super – accelerato, rinviando a dopo l’approvazione del decreto ulteriori considerazioni sulle scelte che si stavano profilando.
Le valutazioni prendevano spunto dall’intervento della Corte Europea che, nella cosiddetta “direttiva ricorsi”, si era pronunciata in termini favorevoli alla previsione dell’art. 120 comma 2 bis del codice del processo amministrativo, laddove prevede che i ricorsi contro i provvedimenti di ammissione o di esclusione dalla procedura di gara debbano essere proposti, a pena di decadenza, entro 30 giorni a decorrere dalla loro comunicazione agli interessati, decretando così la legittimità del rito super-accelerato.
Il tema torna di attualità dal 19 aprile scorso, data dell’entrata in vigore del Decreto legge n. 32/2019, il cosiddetto “sblocca cantieri”.
La scelta del recente decreto, sulla quale avevamo concluso il nostro articolo in termini interrogativi, è stata dunque quella di abrogare definitivamente il rito super-accelerato.
Il rito super speciale introdotto dall’art. 204 del codice degli appalti, ora abrogato, aveva l‘obiettivo di creare uno sbarramento alle contestazioni attinenti ai requisiti di partecipazione alla gara. In pratica l’ammissione di un concorrente avrebbe dovuto essere impugnata immediatamente, senza attendere l’esito della procedura. Di conseguenza, in caso di mancato ricorso, sarebbe venuta meno la possibilità di contestazioni successive alla comunicazione dell’aggiudicazione della gara.
La ratio del legislatore corrispondeva al chiaro obiettivo di definire la platea dei soggetti ammessi alla gara prima dell’esame delle offerte. Tuttavia, nello stesso tempo, il meccanismo scelto lasciava aperta la possibilità di aggiudicare la gara ad un partecipante privo dei necessari requisiti, ove la stazione appaltante in fase di ammissione avesse valutato i requisiti richiesti in modo errato. Questo aspetto evidenziava di certo qualche criticità.
Tuttavia, la conseguenza dell’abrogazione del rito super-accelerato è quella di affidare a tutti i partecipanti alla gara un ulteriore strumento per poter contestare l’aggiudicazione ad un concorrente, ove risultasse privo dei requisiti richiesti per l’ammissione. L’effetto, quindi, potrebbe essere quello dell’aumento del contenzioso alla fine della procedura, in contrasto con la ratio di prevenire quel contenzioso che, di per sé, rischia di bloccare la realizzazione delle opere oggetto della gara d’appalto.
Tornano quindi ad essere posticipati al momento dell’aggiudicazione definitiva, l’interesse e la possibilità di ricorrere avverso i provvedimenti che determinino l’altrui ammissione, ove un partecipante si ritenesse insoddisfatto dall’esito della gara. Ora è necessario chiedersi cosa accade alle procedure in corso.
Sul piano della disciplina transitoria, l’art. 1 comma 5, D.l. n. 32 del 2019 stabilisce che “le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo l’entrata in vigore del presente decreto”. Sull’interpretazione della norma si è espresso di recente il TAR Reggio Calabria con pronuncia del 13.5.2019 n. 324 che precisa che per “processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”, debbano intendersi, nell’ottica di chi agisce in giudizio, quei processi in cui il ricorso venga notificato (e non depositato) dopo il 19 aprile 2019.
La motivazione fondamentale deriva dal fatto che, in materia di appalti pubblici, il momento della notifica del ricorso introduttivo, più che quello del suo deposito, risponde espressamente alle esigenze di certezza sostanziale e speditezza procedimentale.
Ciò in conformità alla regola del tempus regit actum. Infatti non si può ammettere che, ove la notifica del ricorso, in quanto atto iniziale, si fosse perfezionata in epoca antecedente all’entrata in vigore del decreto “sblocca cantieri”, possa propagare i suoi effetti oltre il termine della sua efficacia, condizionando lo sviluppo del processo. In tal caso, infatti, si finirebbe per giustificare un’applicazione retroattiva della nuova normativa processuale a partire dalla data della notifica del ricorso.
In conclusione, risulta di certo semplificata la procedura per la presentazione dei ricorsi al Tribunale amministrativo regionale in materia di appalti, estendendo la possibilità di contenzioso fino alla fine della procedura di aggiudicazione, nel caso in cui un concorrente escluso intenda eccepire la carenza di requisiti di ammissibilità dell’impresa che si fosse aggiudicata la gara.
Ci si deve augurare che la conseguenza non sia il moltiplicarsi del contenzioso, con l’effetto di rallentare le opere invece che di dare un’accelerazione ai cantieri.
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