Il RUP ed il possesso dei requisiti per assumere tale ruolo

Per poter assumere il ruolo di Rup è obbligatorio/necessario possedere i requisiti richiesti oppure il funzionario incaricato può avvalersi di quelli forniti da una struttura di supporto dell’Ente di appartenenza?

E’ questo l’interrogativo  rispetto a quale registriamo una recente sentenza del Tar Sardegna,( n. 859/2024 ) di sicura utilità  soprattutto per quegli Enti che non dispongono di una pianta organica particolarmente ampia e che quindi spesso debbono avvalersi di personale che non disponga di una specifica professionalità

Prima di analizzare la decisione è però  opportuno individuare il quadro normativo di riferimento per coglierne gli aspetti salienti

Ci si riferisce in particolare agli articoli 4 e 5 dell’allegato 1.2 del Codice  che distinguono rispettivamente i requisiti che devono essere posseduti dal Rup a seconda che si tratti di appalti di lavori  e servizi di architettura ed ingegneria ( art 4 ) da quelli di forniture e servizi ( art 5 )

Le sopra richiamate norme prefigurano una serie di elementi che , come già chiarito da Anac  nel parere n. 8 /2023, costituiscono indice di “di adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento, alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell’ambito tecnico/amministrativo; o nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese”.

Secondo Anac inoltre  ( ed è questo un aspetto interessante del parere ) non necessariamente l’esperienza deve essere maturata in via esclusiva in un unico ufficio dell’amministrazione aggiudicatrice , ma  possano ritenersi utili anche quelle maturate dal personale operante in altri uffici dell’amministrazione, che abbiano partecipato all’attività di programmazione, progettazione ed esecuzione di appalti nel servizio oggetto di affidamento.

Precisato ciò possiamo allora entrare nel merito della decisione del giudice amministrativo che, chiamato ad esprimersi su una presunta carenza di possesso dei requisiti in capo al Rup prescelto, con conseguente annullamento della procedura di gara e della successiva aggiudicazione, ha sostenuto che tale carenza può «essere colmata attraverso la nomina di un adeguato gruppo di supporto, come avvenuto nel caso di specie». Questa specifica previsione, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, «risulta applicabile anche con riferimento ai requisiti di professionalità stabiliti dall’art. 4 (per quanto concerne gli appalti, concessioni di lavori e servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura) e, (…), dall’art. 5 (disciplinante i requisiti di professionalità del Rup nei contratti di servizi e forniture, anche con riferimento all’anzianità di servizio maturata)».

Il riferimento normativo a supporto della motivazione è il comma 6 dell’art 15 del Codice che prevede infatti la possibilità per le Stazioni appaltanti di  istituire una specifica struttura di supporto al Rup , al fine di “ colmare “ eventuali lacune professionali

Secondo il giudice inoltre non appare convincente l’ulteriore obiezione mossa dal ricorrente secondo cui in astratto la presenza di un Rup privo di requisiti determina l’assegnazione, praticamente di default, del ruolo e dei compiti al responsabile del servizio (interessato dall’appalto).

Sul punto, infatti, il giudice ricorda che dalla lettura della disposizione in esame emerge chiaramente che la stessa «è riferita soltanto ai lavori e ai servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura, per cui è prescritta la nomina a Rup di un tecnico o, in assenza di tale figura professionale, del dirigente o del responsabile del servizio competente». Circostanza che non riguardava l’appalto in causa.

Quanto alla costituzione della struttura di supporto appare utile richiamare il parere del MIT n 2687 del 18 luglio 2024

Alla domanda se l’istituzione di  tale struttura vada esplicitata da subito nell’atto di nomina del Rup. Il Ministero  ha fatto rinvio al proprio precedente parere n. 2038/2023, fermo restando che tale disciplina trova applicazione compatibilmente con l’autonomia organizzativa riconosciuta alle stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni/enti pubblici.

Nel sopra citato parere viene precisato che l’art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 è richiamato dall’art. 3 dell’All. I.2, secondo cui la SA può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche (per la cui definizione il Ministero rinvia all’art. 2, lett. d), All. I.1). In tale prospettiva, secondo il Ministero, sembrerebbe più coerente con un’interpretazione letterale la soluzione volta a limitare l’applicabilità dell’art. 15, comma 6, del Codice, ai soli incarichi di cui all’art. 3 dell’All.I.2 (appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche), e non anche alle attività di supporto di cui all’art. 2, comma 3, del medesimo Allegato (supporto dei dipendenti della stazione appaltante).

Nei casi diversi da quelli previsti dal combinato disposto degli artt. 15 comma 6 del Codice e 3 dell’Allegato I.2, quindi, occorrerà, conclude il parere, valutare, caso per caso, gli incarichi da conferire a personale esterno o ad altra amministrazione.