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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il Tar Lazio, sez. III quater, con la sentenza n. 7039 del 22/06/2018 ha ribadito che il ricorso al soccorso istruttorio non può essere applicato per sopperire alle carenze relative all’offerta economica. È quindi lecita l’esclusione dalla gara di una ditta che ha ha presentato l’offerta ma senza una dichiarazione circa i costi della manodopera e gli oneri aziendali. Tale clausola prevista della lex specialis «anche se sostanzialmente riproduttiva dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, ha tuttavia una propria autonoma valenza prescrittiva e non può essere disapplicata dalla P.A. appaltante».
Al riguardo deve essere evidenziato che:
a) l’art. 83, comma 9, del d.lgvo n.50/2016 stabilisce che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente e’ escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”;
b) nella fattispecie in esame la carenza formale di un elemento ritenuto essenziale dalla lex specialis ai fini della corretta formulazione dell’offerta riguardava l’offerta economica e, pertanto, non poteva trovare applicazione il richiamato istituto.
Documenti correlati: Tar Lazio Sez. III quater n. 7039 del 22/06/2018