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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il TAR Campania – Napoli, Sez. VII, con la sentenza n. 685 del 1° febbraio 2017, si è pronunciato sul soccorso istruttorio, nel caso della modifica di dati relativi a un requisito di partecipazione, da parte di una ditta, in sede di soccorso istruttorio.
Secondo il Tar è legittimo il provvedimento con il quale un Comune ha escluso una ditta da una gara di appalto di servizi che sia motivato con riferimento al fatto che, attraverso le dichiarazioni rese in sede di soccorso istruttorio accordato dalla stazione appaltante, la ditta interessata ha modificato un elemento afferente ad un requisito di partecipazione alla gara non posseduto al termine di scadenza dell’offerta.
Nel caso di specie, non appare rispettata la finalità del soccorso istruttorio, anche nella nuova configurazione di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016. Le nuove dichiarazioni fornite in sede di soccorso istruttorio, infatti, andavano a incidere sugli elementi attinenti proprio all’offerta, con conseguente vanificazione del canone generale della parità di trattamento e dell’essenza stessa della procedura selettiva, il cui fondamento volontaristico, finalizzato alla conclusione del contratto posto a gara, rende le offerte immodificabili una volta presentate nei termini previsti dalla lex specialis (cfr. Cons. Stato,V, 2.8.2016 n. 3481).
Documenti correlati: TAR Campania – Napoli, Sez. VII, sentenza n. 685, 1° febbraio 2017