Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il Tar Molise, con la sentenza n. 332 del 4 ottobre 2017, si è espresso sulla facoltà di immediata impugnazione degli ammessi alla gara se non è stato pubblicato il relativo elenco.
Riporta la sentenza che l’omessa formale pubblicazione dei provvedimenti di ammissione delle imprese concorrenti ad una gara pubblica, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, se da un lato fa venir meno l’onere di immediata impugnazione, dall’altro non preclude la facoltà di impugnazione di tali provvedimenti prima dell’aggiudicazione della gara; la norma in questione, infatti, in deroga alla disciplina generale sull’interesse all’impugnazione degli atti di gara, ha inteso qualificare tali atti come immediatamente lesivi e come tali suscettibili di immediata contestazione.
Deve conseguentemente essere respinta l’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa articolata sul presupposto della mancanza, in concreto, delle condizioni di applicabilità del rito super accelerato.
Documenti correlati: Tar Molise, sentenza n. 332 del 4 ottobre 2017
Sull’onere di immediata impugnazione: Tar Molise, sentenza n. 280 del 21 agosto 2017