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Illegittima l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta che non ha indicato gli oneri per la sicurezza

Secondo la pronuncia del Tar di Salerno, con la sentenza n. 1017 del 04/07/2018, è illegittima l’aggiudicazione della gara a favore della ditta che ha omesso di indicare gli oneri per la sicurezza ed è stata comunque ammessa al soccorso istruttorio. Precisa la sentenza che nell’ambito della valutazione e verifica dell’anomalia dell’offerta, il soccorso istruttorio, almeno nei casi in cui la lex specialis non prevede una espressa comminatoria escludente, è doveroso, purchè esso non si traduca in una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta, ma solo nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente.

Nel caso di specie, la ricorrente deduce che il vizio inficiante l’offerta economica presentata dall’Ati aggiudicataria non è solo formale (l’omessa indicazione dettagliata nell’offerta economica dell’importo riconducibile agli oneri di sicurezza aziendali), ma è anche (e soprattutto) sostanziale (l’aver formulato un’offerta senza considerare, nell’indicazione del prezzo, gli oneri di sicurezza aziendale concretamente sostenuti), cosicchè era precluso alla stazione appaltante il ricorso al soccorso istruttorio.

La sentenza specifica altri aspetti relativi all’offerta economica. Nella controversia in oggetto, l’offerta economica presenta quindi profili di incertezza, perché al prezzo offerto (tramite l’indicazione del ribasso percentuale) dovrebbe essere aggiunta la quota (incerta e considerata dal concorrente soltanto ex post) pari ai “reali” costi di sicurezza aziendali.

È ancora significativo evidenziare che l’offerta economica presentata dalla ATI aggiudicataria, nonostante la predeterminazione dei costi di sicurezza aziendale da parte della stazione appaltante (costi da interferenza esterna), non ha avuto cura di precisare l’importo effettivo dei costi aziendali interni (come quota parte dell’impegno aziendale assegnabile all’appalto), non specificando che si trattava di oneri previsti dall’impresa e non ricompresi nell’importo per la sicurezza riconosciuto nell’appalto. Dalle considerazioni che precedono emerge, quindi, che l’offerta della controinteressata è inficiata dalla carenza non di un mero elemento formale, ma di un elemento essenziale, come tale non suscettibile di sanatoria mediante il soccorso istruttorio cui, dunque, ha fatto illegittimamente ricorso la stazione appaltante.

Documenti correlati: Tar di Salerno, sentenza n. 1017 del 04/07/2018