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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Illegittima revoca dell’aggiudicazione: la responsabilità è della centrale di committenza cui è stata devoluta la procedura (e non dell’amministrazione committente)

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2544 del 15.03.2024, ha affrontato la problematica relativa alla sussistenza, a carico della Centrale di committenza, di una responsabilità risarcitoria conseguente alla violazione delle norme del Codice: nella fattispecie, tale responsabilità nasceva dal fatto che la stessa Centrale aveva revocato, illegittimamente, l’aggiudicazione. La sentenza richiama l’art. 37, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dove è stato previsto che “La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla Centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile”.

La norma, dunque, fa gravare sulla Centrale di committenza l’onere del rispetto dei principi e delle regole introdotte dal Codice dei contratti pubblici, con la conseguenza che l’errore sull’esclusione di un operatore economico dalla gara o sulla aggiudicazione della procedura non può che gravare sulla stessa Centrale.