Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
fonte: Italia Oggi on-line
Ai fini del risarcimento del danno derivante dall’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto non è necessario provare la colpa della stazione appaltante; non è automatica la quantificazione del danno per equivalente nella misura del 10% del valore dell’appalto, che invece va provato in concreto. È quanto ha affermato il Consiglio di stato con la sentenza del 23 maggio 2015, n. 2111, della quarta sezione che prende in esame la richiesta di risarcimento del danno formulata a seguito dell’avvenuta impugnazione, con ricorso straordinario, dell’aggiudicazione di un appalto.
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