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La procedura negoziata nella sentenza del Tar Friuli

La procedura negoziata per l’affidamento di un appalto sotto soglia deve essere essere preceduta da idonea pubblicità dell’indagine di mercato. È questa la pronuncia del Tar Friuli nella sentenza n. 252 del 18 luglio 2018, nel merito dei requisiti di legittimità del bando.

Il Tar richiama l’art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50 del 2016, che consente alle stazioni appaltanti la facoltà di dare corso alla procedura semplificata nel caso di affidamento di contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro. Come testualmente previsto dalla disposizione richiamata, detta procedura negoziata deve essere preceduta dallaconsultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.

In relazione allo svolgimento di tale attività di consultazione degli operatori economici le Linee Guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione 1° marzo 2018, n. 206, precisano che “la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni” (punto 5.1.4).

Nel caso di specie, la stazione appaltante non aveva neppure indicato quelle ragioni di “estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice” che, se sussistenti, avrebbero consentito di derogare agli adempimenti previsti dalla procedura adottata ((art. 63, comma 2, lett. c).

Documenti correlati: Tar Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 252 del 18 luglio 2018