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La “proroga tecnica” dell’ affidamento di un servizio tra vecchio e nuovo codice degli appalti

a cura dell’avvocato Uliana Garoli.

Una recente pronuncia dell’Anac chiarisce i termini entro i quali si può considerare legittima la proroga tecnica dell’affidamento di un servizio per il tempo necessario ad evitare il blocco dell’azione amministrativa (delibera Anac n. 1200 del 23 novembre 2016).

Nella fattispecie la delibera dell’autorità risponde al quesito del Ministero dell’Interno in merito agli affidamenti dei servizi SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) e alla possibilità di considerare legittima la proroga tecnica degli affidamenti per il tempo necessario alla concessione del nuovo finanziamento per l’espletamento della procedura di gara per la scelta del nuovo affidatario.

È evidente come la proroga dell’affidamento debba essere considerata una procedura del tutto eccezionale. Infatti la figura della “proroga tecnica” è stata elaborata dalla giurisprudenza come soluzione eccezionale in caso di necessità di assicurare il servizio e sempre che l’esigenza di ricorrere alla dilazione del termine non dipenda da causa imputabile alla stazione appaltante ( Cons. Stato, sez. V 11.05.2009 n. 2882).

Il principio risponde all’esigenza di dover bilanciare la continuità dell’azione amministrativa, sancita dall’art. 97 della Costituzione, con la salvaguardia della libera concorrenza.

Pertanto la proroga dell’affidamento, anche secondo l’orientamento ribadito nella recente pronuncia dell’Anac, si riconduce ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie in considerazione della motivata necessità di evitare il blocco dell’azione amministrativa, ma nella consapevolezza che tale prassi comporta inevitabilmente una compressione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Spetta, infatti, alla stazione appaltante valutare la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga, che si possono sinteticamente riferire a ragioni di interesse pubblico e siano oggettivamente indipendenti da responsabilità dell’amministrazione, quale ad esempio il ritardo nell’avvio della nuova procedura che possa essere imputabile all’amministrazione stessa.

Nel caso esaminato dall’Autorità, gli affidamenti del servizio SPRAR riguardano servizi essenziali a tutela dei diritti umani per i quali occorre garantire continuità al servizio e il decreto ministeriale afferente la concessione dei nuovi finanziamenti è stato pubblicato in tempi tali da non consentire agli enti locali l’indizione di nuove gare per cause agli stessi non imputabili.

Si deve osservare che si tratta di appalti in corso di esecuzione aggiudicati nella vigenza della precedente normativa (d. lgs. 163/2006).

Pertanto, concludendo, la proroga tecnica sarà percorribile ogni qualvolta l’ente locale si dovesse trovare nella necessità di prorogare il precedente affidamento già finanziato, nelle more della concessione del nuovo finanziamento, ma si dovrà anche tenere conto del fatto che le esigenze di proroga attengano ad affidamenti di servizi aggiudicati sotto la vigenza del vecchio codice.

Le ipotesi prese in considerazione, se si valutano i principi da contemperare e i presupposti richiesti come delineati nel parere esaminato, riguarderanno solo ristrettissimi ed eccezionali casi che obbligano l’amministrazione a motivare la decisione con la massima puntualità e accortezza.

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