La relazione geologica nei servizi di architettura ed ingegneria

Il geologo, chiamato a predisporre la relazione geologica, deve necessariamente far parte “ab inizio “ del gruppo di progettazione oppure può essere scelto in una fase successiva?

E’ questo il quesito rispetto al quale si è recentemente pronunciato il MIT nel parere del 26 settembre 2024 n 2828

Prima di analizzare  il pronunciamento , appare opportuno inquadrare la questione.

Innanzitutto va osservato che nè nel nuovo Codice dei contratti Pubblici ( art 119 ) né in altre disposizioni  è più presente  il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, così come invece previsto dall’art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016.

Ne deriva che , fatto salvo la possibilità di reintrodurre il divieto “in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto,per  le attività di progettazione e, per quanto ci riguarda, la fattispecie specifica della relazione geologica, non è preclusa la possibilità di utilizzare il subappalto.

In tal senso si è d’altra parte espresso il MIT nel parere  sopra menzionato prendendo spunto dal seguente   quesito

“ Se deve considerarsi comunque ancora vigente il divieto di subappalto della

relazione geologica, considerando che il divieto di subappalto della

progettazione e delle attività ad essa connesse, così come invece previsto

dall’art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, non è stato riprodotto né nell’art. 119

del d.lgs. 36/2023, né in altre disposizioni del nuovo Codice”

Il MIT  al riguardo si è così espresso

“ La risposta è negativa, dovendosi prendere atto dell’assenza, all’interno dell’attuale Codice (D.Lgs. n. 36/2023), di espressa specifica disposizione normativa quale quella prevista dall’articolo 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, che vietava il subappalto della relazione geologica,”

L’aspetto di maggior interesse è però quello relativo all’interrogativo di partenza che così viene esplicitato al Servizio di Supporto Giuridico del Ministero

“ L’affidatario dei servizi di architettura e ingegneria se non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, può solo avvalersi di professionista geologo presente nella sua struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta (utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, o del contratto di avvalimento, o del contratto di lavoro subordinato, o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa)?”

 Anac, in vigenza del precedente regime aveva  avuto modo di esprimersi al riguardo.

In particolare, nell’Atto del Presidente 8 febbraio 2023 (Fasc. ANAC 1763/2022 ) si affermava che  “le stazioni appaltanti possono scegliere di acquisire la relazione geologica anche autonomamente, ad esempio per mezzo di altra procedura di gara; diversamente, la relazione geologica deve essere redatta esclusivamente da un professionista geologo, presente nella struttura di progettazione e nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta.”

Subappalto vietato dunque e necessità che l’operatore  indicasse da subito il professionista cui affidare la stesura della relazione geologica

Alla luce del mutato quadro normativo il MIT ha ritenuto di ammettere che tra le varie  modalità di scelta del geologo, oltre a quelle summenzionate, vi sia anche quella del ricorso al subappalto

 Con riferimento al secondo quesito, è possibile procedere al subappalto o con le altre modalita’ da voi indicate.”

La pronuncia rappresenta quindi un ulteriore tassello al rafforzamento  dell’istituto del subappalto, da considerarsi non più in una logica limitativa rispetto al contratto principale, quanto come modalità a supporto dell’ affidatario che potrà così utilizzare schemi operativi più flessibili  rispetto al passato.