Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Lo afferma la Corte di Cassazione, sez. VI penale, con la sentenza del 18 luglio 2024, n. 29214
“(…) Sulla base della documentazione acquisita non avrebbe potuto configurarsi una vera e propria gara, sia pur solo informale o atipica. E’ stata infatti valorizzata la circostanza che si era proceduto ad affidamento diretto, a seguito di un’indagine esplorativa con invito rivolto a tre società, nel quale si prospettava il criterio della migliore offerta economica, ma al tempo stesso si negava l’esistenza di un reale vincolo, precisandosi che l’offerta non avrebbe potuto considerarsi vincolante per ANAS. La circostanza che, in funzione di un affidamento diretto si fosse scelto di procedere ad una verifica preliminare, non valeva ad attribuire a quest’ultima e al relativo segmento procedurale la connotazione di una pur informale gara, in ragione della sostanziale assenza di criteri di scelta esigibili e vincolanti e della conseguente conferma di una piena libertà di scelta, seppur correlata a quella verifica.
I reati previsti dagli articoli 353 e 353-bis del codice penale (turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) non scattano se non si pongono i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto e i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte: deve infatti escludersi l’esistenza di una gara “allorché sia prevista solo una comparazione di offerte che la P.A. è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione”.