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Cremona, CR 26100
Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 3246 del 3 luglio 2017 si è espresso sulla legittimità dell’aggiudicazione di una gara a un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) sovrabbondante. Secondo i giudici di Palazzo Spada, non vi è alcun principio, nel nostro ordinamento, che imponga in assoluto l’esclusione del RTI sovrabbondante, richiamando anche una precedente sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 24 maggio 2017, n. 2452 e il parere dell’ANAC n. 114 del 21 maggio 2014.
Nel nostro ordinamento non esiste alcuna regola o principio che imponga in assoluto l’esclusione del r.t.i. sovrabbondante (v., sul punto e da ultimo, Cons. St., sez. III, 24 maggio 2017, n. 2452, che ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di questo Consiglio e ribadito anche dall’ANAC nel parere n. 114 del 21 maggio 2014), mentre è vero che la legge di gara, nel caso di specie, imponeva la segnalazione del fenomeno all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ciò che Intercent – ER ha puntualmente provveduto a fare.
Viene inoltre evidenziato che la “sovrabbondanza” del RTI non ha avuto, quale conseguenza, la presentazione di un’offerta avente un ribasso tale da “tagliare fuori” gli altri concorrenti dalla gara, con un effetto concretamente anticoncorrenziale tanto incisivo da costituire conferma e prova che l’alleanza tra Servizi Ospedalieri s.p.a. e Servizi Italia s.p.a., allo stato, abbia lo scopo di saturare il mercato.
Documenti correlati: Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 3246 del 3 luglio 2017