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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
L’ANAC interviene in materia di subappalto. E lo fa con un documento (comprensivo di tutte le massime di precontenzioso sul subappalto 2017-2018) in cui vengono riportate condizioni e limiti del subappalto, chiarimenti sulla terna dei subappaltatori e sulla possibilità di un soccorso istruttorio.
La vigente disciplina del subappalto nella contrattualistica pubblica è contenuta nell’art. 105 e, per quanto riguarda le concessioni, nell’art. 174 del d. lgs. 50/2016. L’art. 105, comma 2, del decreto legislativo citato fornisce per la prima volta una definizione dell’istituto nell’ambito dei contratti pubblici, stabilendo che «il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto», con l’ulteriore specificazione secondo cui «costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera». Si tratta quindi di un contratto derivato con il quale l’appaltatore incarica un terzo di eseguire parte delle opere, forniture o servizi che egli stesso ha precedentemente assunto.
Da ciò discende che le vicende del contratto di appalto risolto incidono sulle vicende del subappalto, in quanto rapporto derivato e accessorio, con la conseguenza che la risoluzione dell’uno determina lo scioglimento del secondo (parere sulla normativa n. 87 dell’8 febbraio 2017).
Nel documento dell’ANAC vengono dunque precisati i rapporti tra il subappalto ed altri istituti, l’avvalimento, gli affidamenti a lavoratori autonomi, la cooptazione, le condizioni e i limiti al subappalto, l’autorizzazione al subappalto, il divieto di subappalto e, per quanto riguarda le categorie superspecialistiche, le indicazione della terna dei subappaltatori, il soccorso istruttorio, il possesso dei requisiti e l’elenco dei pareri di precontenzioso citati.
Documenti correlati: Rassegna ANAC massime di precontenzioso in tema di“subappalto” 2017-2018