Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
fonte: Il Sole 24 Ore – pag. 34
di Patrizia Maciocchi
La responsabilità aggravata dell’appaltatore (articolo 1669 del codice civile) scatta non solo se i gravi difetti riguardano una nuova costruzione ma anche quando si manifestano dopo una ristrutturazione. Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 7756), scelgono, tra due indirizzi contrastanti, quello meno restrittivo. Sulla questione anche la dottrina si era divisa. Data per scontata l’applicabilità dell’articolo 1669 ai casi di costruzione ex novo o di ricostruzione di parte dell’immobile, come ad esempio una sopraelevazione, il problema di interpretazione era sorto per le ristrutturazioni.
L’articolo completo su Il Sole 24 Ore del 28 marzo 2017