Indirizzo

Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

L’applicazione del soccorso istruttorio secondo il Tar Abruzzo

Il Tar dell’Abruzzo, Sez. I, con la sentenza n. 16 del 18 gennaio 2018 ha ribadito il principio stabilito dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 secondo cui il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sopperire dichiarazioni riguardanti elementi essenziali ai fini della partecipazione ma soltanto per chiarire i completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti in atti di gara (cfr. Cons. Stato Sez. V, 28.12.2016, n. 5488 e Tar Bologna, sentenza n. 345 del 2017).

Nel caso di specie è stato presentato unitamente alla domanda un impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione (nonostante tale onere fosse previsto a pena di esclusione ex art. 93, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016); sicché la domanda era mancante di un elemento negoziale essenziale e ad essa funzionalmente collegato, e non si può pertanto rientrare nel perimetro della mera integrazione documentale.

Documenti correlati: Sentenza Tar Pescara, sez. I, n. 16 del 18 gennaio 2018