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Le competenze del responsabile di fase alla luce della giurisprudenza e nel Correttivo al codice

La figura del responsabile di fase  costituisce una novità del Codice dei contratti pubblici

Essa infatti viene proposta all’interno dell’art 15 , dedicato al RUP, ed in particolare dal comma 4 che attribuisce alle Stazioni appaltanti di articolare un modello organizzativo che veda la nomina di un responsabile di procedimento  rispettivamente per la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione e di un responsabile di procedimento per la fase di affidamento

In questo caso al Rup ( secondo il Codice da intendersi come Responsabile di Progetto ) restano le funzioni di  supervisione, indirizzo e coordinamento

Il vero problema è quello di definire gli ambiti operativi di questa figura

Permangono infatti  forti criticità nella puntuale individuazione delle competenze e delle funzioni dei responsabili di fase, che, come prevede il comma 4 dell’art. 15 del Codice, sono veri e propri “responsabili del procedimento”, con assunzione della relativa responsabilità per la gestione dei compiti svolti in ciascuna fase.

 Alla luce delle indicazioni della Relazione illustrativa che , si ricorda, svolge il ruolo di interpretazione autentica, i responsabili di fase dovrebbero tendenzialmente gestire compiti e funzioni più “operative” al fine di decongestionare il carico di lavoro dei RUP, mentre a quest’ultimo spetterebbero, come detto, gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo.

Tuttavia l’Allegato I.2 che dovrebbe integrare la scarna disciplina prevista dal Codice per questa figura non aiuta nella puntuale individuazione delle funzioni dei responsabili di fase.

Ecco allora il tentativo della giurisprudenza di colmare questa lacuna attraverso alcune pronunce orientate a questa finalità.

Il Consiglio di Stato (Sez. V) con la sentenza n. 1924/2024 – sia pur nell’ambito di una questione di maggior complessità relativa all’obbligo di diligenza dell’appaltatore che interagisce con le piattaforme di approvvigionamento per partecipare alla competizione – afferma, ad esempio, che il responsabile di fase (dell’affidamento), ovviamente se nominato, “sorveglia” tale fase,  e quindi il funzionamento e la fruizione della stessa piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla stazione appaltante.

Sempre nell’ottica di individuare ipotesi e compiti del responsabile di fase il TAR Calabria n. 782/2023,  ha ulteriormente affermato che la proposta di aggiudicazione, quale atto endoprocedimentale, può essere predisposta anche dallo stesso

In realtà sarebbe  più corretto sostenere  che la proposta in  parola, che oggi è proposta di aggiudicazione definitiva ed implica pertanto la già

intervenuta verifica sulla potenziale anomalia, sui requisiti, sulla verifica

dell’interesse pubblico e della legittimità delle azioni precedenti, non possa che

competere al Rup quale primo referente del dirigente/responsabile del servizio ; in tal caso il responsabile di fase dovrebbe semmai limitarsi a compiere  attività istruttorie relativamente alla proposta di aggiudicazione per il Rup per la successiva approvazione

Altra questione rispetto al quale la giurisprudenza ha preso posizione ( peraltro con vedute difformi ) è quella relativa alla competenza in capo al responsabile di fase di disporre o meno la esclusione del concorrente dalla gara

Rilevanti sono un paio di sentenze pubblicate di recente.

Si tratta della sentenza del TAR Valle d’Aosta n. 26/2024 e quella del TAR Abruzzo n.177/2024, le quali pervengono, sostanzialmente, a soluzioni opposte.

Nella sentenza del TAR Valle d’Aosta il provvedimento di esclusione era stato adottatodal Responsabile di fase e non dal RUP.

 La stazione appaltante si era difesa dalla censura di incompetenza nell’adozione del provvedimento di estromissione del concorrente sulla base dalla particolare disciplina prevista per l’ordinamento dello  stesso Ente (in questo caso un’amministrazione militare)

In replica, la ditta ricorrente aveva rilevato che le sopra citate disposizioni di legge del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), in base alle quali è attribuita al RUP la competenza ad adottare il provvedimento di esclusione, non possono essere derogate da norme di natura regolamentare, come quelle richiamate dall’Amministrazione in tema di ordinamento militare.

Il giudice, però, non ha condiviso la censura, ritenendo che nell’esercizio della facoltà prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di nominare un Responsabile  di fase ,l’Amministrazione resistente, aveva individuato un modello organizzativo compatibile con la particolare disciplina dell’ordinamento militare, nominando, ai sensi dell’art. 15,comma 4 del Codice, quale responsabile del procedimento per la fase di affidamento, il capo del servizio amministrativo, il quale era stato espressamente autorizzato dal comandante e responsabile unico del progetto “…a ricorrere alla procedura di acquisizione entro il limite massimo, iva esente, di € -OMISSIS- (-OMISSIS-), avendo cura di porre in essere gli atti di gestione propria, anche a rilevanza esterna…”.

Invece, nella sentenza del TAR Abruzzo, il giudice ha ammesso la legittimità del provvedimento di esclusione disposto dal Responsabile di fase, ma in quanto ratificato dal Responsabile del progetto, confermando, in tal modo che il primo non è legittimato/titolato ad adottare un atto di rilevanza esterna quale un provvedimento di esclusione da una gara d’appalto. Il giudice ha, infatti puntualizzato che “La ratifica  è accomunata alla convalida dal fatto di essere, al pari di quest’ultima, un atto di “convalescenza”, con cui l’Amministrazione pone rimedio a proprie precedenti illegittimità, sanando retroattivamente i vizi di atti già adottati, attraverso un potere di autotutela in funzione di conservazione di questi”.

Anche il Ministero è, di recente, intervenuto per precisare la propria posizione sull’argomento per fornire lumi  con il parere del Servizio Supporto Giuridico n. 2666 del 18/07/2024.

Nel quesito sottoposto all’attenzione del Ministero, una stazione appaltante aveva sottolineato come tra i compiti specifici del RUP per la fase di affidamento, l’art. 7, comma 1, lettera d), dell’Allegato I.2 del D.lgs 36/2023 stabilisce che sia il RUP a disporre “le esclusioni dalle gare“.

A tale proposito, la Stazione appaltante chiedeva di chiarire se, avendo la stessa adottato un modello organizzativo per cui il Responsabile per la fase di affidamento era il Responsabile dell’Ufficio gare e appalti, quale soggetto ordinariamente diverso dal RUP, (come previsto dall’art. 15, comma 4, del D.lgs 36/2023) costui potesse essere assegnatario della competenza a disporre, con proprio provvedimento, le  esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, con una esplicita attribuzione in tal senso nella lex specialis di gara.

Il Ministero ha riscontrato il quesito, evidenziando che dal nuovo sistema organizzativo delineato dal D.Lgs. 36/2023 si evince che i compiti riservati al Responsabile Unico del Progetto (RUP) in caso di nomina del responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e del responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RP), sono individuati all’art.6 dell’Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023, mentre i compiti posti in capo ai RP sono specificati agli articoli 7 e 8 del medesimo Allegato.

Atteso che tra i compiti specifici per la fase di affidamento rientra anche quello di disporre l’esclusione dalle gare (art. 7, comma 1, lett. d, Allegato I.2), ne consegue la competenza del RP per la fase di affidamento a disporre le esclusioni e le ammissioni alla procedura di affidamento, fermo restando che l’adozione di tale provvedimento richiede la previa supervisione del Responsabile unico di Progetto.

Il Parere non appare convincente quanto meno per l’erroneo riferimento alle prerogative del responsabile di fase in ordine in quanto il citato art 7 comma 1 lett d)  si riferisce , al contrario, ai compiti specifici del RUP per la fase di affidamento

In questo clima di incertezza non è di particolare aiuto neppure la previsione contenuta nella bozza di Decreto Correttivo al Codice attraverso  la modifica

dell’art 2/comma 1 dell’Allegato I. 2

Il secondo periodo del nuovo comma  attribuisce infatti anche ai responsabili di fase (oltre che al Rup) una possibilità di delegare attività operative «al personale della stazione appaltante, dell’ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore (…) nell’ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l’accesso alle piattaforme di cui all’articolo 25 e ai servizi messi a disposizione dall’Anac».

 Questa modifica sembra preludere alla possibilità di consentire al Rup di delegare alcune delicate prerogative al responsabile di fase dell’affidamento. In particolare si allude proprio al potere di escludere dalle gare  che, come si  è visto, non appare pacifica

Si auspica pertanto che il Correttivo renda esplicita la posizione legislativa  al fine di dirimere quei dubbi interpretativi che poi si riverberano sulla correttezza dei comportamenti con il rischio di ulteriori contenziosi.