Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
a cura del dott. Marco Boni, direttore responsabile di News4market
Si chiama DL “Semplificazioni”, ma rischia di creare maggiori complicazioni nell’attività della PA.
Lo afferma l’Osservatorio sulla Semplificazione Amministrativa (OSA) promosso da ASMEL, l’Associazione che raccoglie oltre 3300 Comuni in tutt’Italia). I tempi di realizzazione delle opere ( da 2 anni in su) non dipendono dalla durata delle gare ( 90 giorni ) – su cui interviene il decreto semplificazioni – ma alla durata delle fasi pre e post gara e dalle troppe leggi che appesantiscono l’azione amministrativa. Gli emendamenti al DL n. 76/2020 proposti da ASMEL.
Il gruppo di lavoro dell’Osservatorio, coordinato dall’ing. Donato Carlea, presidente emerito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha elaborato un rapporto dettagliato sulle criticità presenti nel Decreto che, invece di semplificare, appesantiscono l’azione amministrativa.
Secondo l’OSA per semplificare occorre tagliare le troppe leggi e non aggiungerne altre, che intervengono per creare sospensioni e nuovi adempimenti validi fino al 31 luglio 2021. Con l’aggravante di dover interpretare il “combinato disposto” di vecchie e nuove norme. Sarebbe bastato scrivere: “fino al 31 luglio 2021 è possibile derogare al Codice Appalti vigente e far riferimento alle direttive europee”.
Formula che ha già dato ottima prova di sé con il Decreto per il Ponte di Genova, portato a termine in tempi record. Peraltro, le norme europee, già oggi sono inderogabili perché di rango superiore a quelle italiane e sono scritte in italiano chiaro e semplice. A differenza del bizantino linguaggio in uso nel nostro Codice, tipica espressione del nostro bigottismo normativo, basato sulla cultura del sospetto.
L’insieme dei rilievi è stato sintetizzato in quella che è stata provocatoriamente battezzata come “TABELLA COMPLICAZIONI”, che prende di mira le modifiche al Codice Appalti. Tutte miranti, sostiene l’OSA, a ridurre i tempi di espletamento delle gare.
Che sono piccola cosa rispetto ai tempi necessari per portare a termine gli appalti. La cui durata media – secondo i dati elaborati dall’Agenzia della Coesione della Presidenza del Consiglio – si aggira attorno ai 2 anni e tre mesi per importi sotto i 100mila euro, per salire fino a 15 anni e 8 mesi per le grandi opere.
Le gare, invece, possono tranquillamente espletarsi in 90 giorni, secondo ASMEL, che cita la durata media delle 5.000 gare espletate dalla propria Centrale di committenza. Provare a ridurre ulteriormente i tempi di gara non solo è irrilevante rispetto alla durata dell’appalto, ma rischia di produrre l’effetto opposto per i dubbi e le incertezze ingerente da nuove norme che vanno a complicare ancor più un Codice, ormai definito come “manuale di enigmistica giuridica, a risposte multiple”.
“Semplificare vuol dire rendere il più semplice possibile – sostiene il Presidente Carlea – coniugando così le esigenze di trasparenza e di efficienza dell’azione amministrativa. Occorre eliminare le troppe e complicate norme che vanificano i migliori intendimenti, mettendo nell’angolo le eccellenze che ci sono e operano con impegno, anzi rischiando di allontanare dalla pubblica amministrazione le migliori energie e i migliori talenti”.
RACCOLTA PROPOSTE DI EMENDAMENTI
Ddl AS 1883- Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale
All’articolo 1, comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, le parole “si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4”, sono sostituite le parole “si possono applicare le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4”.
Relazione
La norma, così come scritta, suscita problemi interpretativi. Infatti, sul piano oggettivo essa è certamente una deroga alle previsioni del d.lgs. 50/2016 e, come tale, non può certo essere vincolante, dal momento che la deroga non abolisce la norma derogata. Tuttavia, il verbo applicare utilizzato all’indicativo presente impersonale, nel lessico giuridico assume valore imperativo. La formulazione attuale, quindi, potrebbe essere intesa nel senso che le PA sono obbligate a derogare alle previsioni del codice dei contratti. Si tratterebbe di una conclusione, però erronea. Sono evidenti, allora, i rischi di contenzioso e quelli derivanti dall’allungamento dei tempi di istruttoria di istruttoria, del tutto contrastanti con le finalità di semplificazione perseguite dal decreto. Sicché è opportuno chiarire che si tratta di opportunità e non di obbligo.
All’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo le parole “per lavori” le parole “, servizi e forniture” sono abrogate. È altresì abrogata la parola “comunque,”.
Relazione
La formulazione attuale del testo afferma che l’affidamento diretto: a) sia possibile per lavori servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro; b) sia, però, anche possibile per servizi e forniture nei limiti delle soglie dell’articolo 35, e cioè fino alle soglie comunitarie, che:
1. per servizi e forniture delle amministrazioni non statali sono superiori a 150.000 euro (214.000);
2. per servizi e forniture delle amministrazioni statali sono inferiori a 150.000 euro (139.000). Occorre un coordinamento delle previsioni normative, allo scopo di evitare equivoci. Con questa modifica si superano i problemi interpretativi.
All’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legge 16 luglio 2020 dopo le parole «ove esistenti» sono soppresse le parole «nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,».
Relazione
La procedura negoziata disciplinata alla all’art. 1, comma 2 lett.b), conferma le soglie già in vigore per le procedure negoziate, ma inserisce, in maniera inopportuna, quale criterio da seguire oltre che la rotazione degli inviti anche la previsione di una “diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”. Tale obbligo rischia di compromettere l’efficienza dell’affidamento e l’effettiva contendibilità dell’appalto che è presupposto di un’efficace concorrenza. Per alcune tipologie di servizi (es. Refezione scolastica, trasporto scolastico ecc.) l’ambito territoriale di operatività delle imprese è determinante per la concorrenzialità delle offerte, viceversa si rispetterebbe soltanto formalmente l’apertura al libero mercato e non da un punto di vista sostanziale.uro (139.000). Occorre un coordinamento delle previsioni normative, allo scopo di evitare equivoci. Con questa modifica si superano i problemi interpretativi.
All’articolo 2 comma 1, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, sostituire le parole “si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell’esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021” con le parole “si applicano direttamente le disposizioni contenute nelle Direttive 2014/23/Ue, 2014/24/UE, 2014/25/UE qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.”.
Relazione
La norma, così come scritta, suscita problemi interpretativi e produce una burocratizzazione delle procedure che non risponde ai principi di efficienza e celerità propri delle Direttive europee. La soluzione proposta, integrata esclusivamente con le disposizioni di cui all’art.3 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, produce con effetto immediato l’adozione nell’ordinamento nazionale delle prescrizioni europee valide per la disciplina degli appalti sopra soglia UE.
All’articolo 2 i commi 2, 3, 4, 5, 6, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, sono soppressi.
Relazione
La norma, così come scritta, suscita problemi interpretativi e produce una burocratizzazione delle procedure che non risponde ai principi di efficienza e celerità propri delle Direttive europee. La soluzione proposta, integrata esclusivamente con le disposizioni di cui all’art.3 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, produce con effetto immediato l’adozione nell’ordinamento nazionale delle prescrizioni europee valide per la disciplina degli appalti sopra soglia UE.
All’articolo 4 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, al comma 1, inserire la seguente lettera c): Dopo l’ultimo periodo inserire il seguente: “Il contratto può essere sempre sottoscritto, anche nella forma pubblica amministrativa, da remoto, mediante scambio di firma digitale sul documento contrattuale. Nel caso della forma dell’atto pubblico, l’ufficiale rogante riconosce l’identità dei sottoscriventi tramite esibizione del documento di identità a video e verifica della validità dell’efficacia della firma digitale.”.
Relazione
Occorre consentire, finalmente, la sottoscrizione dei contratti, anche nella forma dell’atto pubblico, da remoto, come ormai consente la tecnologia, evitando inutili e costosi spostamenti da parte dei rappresentanti degli operatori economici.
L’articolo 6 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 è sostituito dal seguente “Fino al 31 luglio 2021 l’attività di verifica e validazione di cui all’art.26 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n.50 e s.m. e i. è autocertificata dal progettista o dai progettisti firmatari della progettazione esecutiva”.
Relazione
Il Collegio Tecnico Consultivo comporta l’ennesimo aumento della burocrazia. È più giusto chiedere al progettista o al gruppo dei progettisti di assumersi tutte le responsabilità di quello che hanno progettato; ciascuno per quanto di propria competenza. In questa fase emergenziale è necessario escludere la verifica e la validazione in capo al RUP, per poi procedere ad una disciplina a regime che risponda alla medesima logica. La validazione deve essere in capo al progettista che se ne assume tutte le responsabilità.
All’articolo 8, comma 5, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 il punto 2 è soppresso.
Relazione
Il comma 5 dell’art.8 del DL Semplificazioni, nel definire i criteri di qualificazione di cui all’art.38 del D.Lgs. n.50/2016 dispone che al comma 2, primo periodo, le parole «sentite l’ANAC e la Conferenza Unificata» siano sostituite dalle seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata e sentita l’ANAC». Tenuto conto del difetto di legittimazione della conferenza unificata in cui non sono adeguatamente rappresentati tutti i soggetti rappresentativi dei Comuni appare inopportuno accrescere il valore di tale consultazione prevedendo una “intesa” propedeutica all’emanazione del provvedimento.
L’articolo 23 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 è abrogato.
Relazione
La nuova formulazione del reato non farebbe altro che aumentare il potere di pressione politica e lobbistica sull’apparato amministrativo.