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Le modalità di acquisto dei comuni non capoluogo alla luce delle novità introdotte dal codice degli appalti

a cura dell’avvocato Uliana Garoli.

Tentare un quadro di sintesi non è cosa facile. Proviamo a leggere il nuovo codice ed in particolare l’art 37 del d. lgs. n. 50/2016, relativo alle aggregazioni ed alla centralizzazione delle stazioni appaltanti, partendo da un quesito specifico inerente a quando il comune non capoluogo possa procedere negli affidamenti autonomamente e non in forma aggregata.

Ai sensi dell’art. 37, 1° comma, per tutti i soggetti, senza distinzione tra comuni capoluogo e non capoluogo, non solo è possibile agire in autonomia, ma non viene richiesta alcuna qualificazione presso ANAC, per l’acquisizione di lavori fino ad 150.000 euro e di beni e servizi fino alla soglia di 40.000 euro, fermo restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici.

Al di sopra di queste soglie, per l’acquisto di beni e servizi compreso tra 40.000 e le soglie comunitarie e per i lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1 milione, tutte le stazioni appaltanti devono comunque essere in possesso della necessaria qualificazione ANAC ai sensi dell’art. 38 del nuovo codice.

Quando il sistema di qualificazione sarà pienamente operativo, i comuni non capoluogo non in possesso della qualificazione ANAC, potranno procedere agli acquisti ricorrendo, ai sensi dell’art. 37 comma 4, a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati ovvero mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza ovvero aggregandosi o consorziandosi in centrali di committenza oppure, in ultimo, ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta.

Ciò che il codice non tratta esplicitamente è la modalità di affidamento in ordine ai lavori oltre i 150.000 euro che non siano di manutenzione ordinaria e le forniture di servizi oltre la soglia comunitaria. In questo caso, per analogia, si dovrà dedurre che la qualificazione della stazione appaltante debba sempre essere obbligatoria e che gli stessi soggetti, ove privi di qualificazione, debbano sempre agire in forma aggregata secondo una delle tre modalità già richiamate e previste dall’art. 37, comma 4.

In questo caso, quindi, ove la stazione appaltante sia un comune non capoluogo, non potrà comunque agire in forma autonoma.

Occorre, comunque, precisare che la normativa è ancora in divenire. Infatti con DPCM, che sarà adottato entro 6 mesi dalla entrata in vigore del codice, saranno individuati gli ambiti territoriali di riferimento e fissate le modalità di costituzione delle centrali di committenza in forma aggregata di comuni non capoluogo di provincia. Nell’attesa di tale disciplina, nonché di conoscere i requisiti tecnico-organizzativi necessari per la qualificazione ANAC (che dovrebbero essere emanati sempre con DPCM entro 90 giorni dall’entrata in vigore del codice), i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti di cui all’art. 33 ter del D.L. 179/2012 (art. 216, comma 10).

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