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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Con recente sentenza n. 1 del 2 gennaio 2021 il TAR Salerno si è espresso in merito alla legittimità dell’Autorità Nazionale Anticorruzione all’impugnazione degli atti di gara.
Nel caso di specie, ricorrendo i presupposti previsti dall’art. 211, comma 1 ter, del d.lgs. n. 50/216 e dal relativo Regolamento, che legittimano l’Autorità alla contestazione degli atti della procedura, quest’ultima ha fatto valere l’illegittimità della gara in questione rilevando violazioni gravi delle regole della concorrenza nell’ambito del mercato dei servizi di committenza ausiliari e dello specifico mercato a cui attiene l’oggetto della procedura.
I commi 1 bis e 1 ter dell’art. 211 del d.lgs. n. 50/2016 legittimano l’Autorità ad agire in giudizio “per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ovvero “se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice”; la medesima Autorità, poi, “con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter”.
In effetti, l’individuazione dei soggetti ammessi a svolgere le attività di committenza ausiliarie attiene al più ampio assetto del mercato relativo a tali attività, nell’ambito del quale le modalità di affidamento sono determinate in considerazione anche della qualità rivestita dall’affidatario. Allo stesso modo l’imposizione di specifici oneri a carico dei concorrenti e dell’aggiudicatario incide sulla partecipazione alla specifica procedura.
I giudici del Tar Salerno hanno, pertanto, ritenuto sussistenti i presupposti fondativi della legittimazione ex lege all’impugnazione degli atti di gara da parte dell’Autorità che, secondo quanto previsto dall’art. 211, comma 1 ter, del d.lgs. n. 50/2016, ha prima emesso un parere motivato segnalando all’Amministrazione le gravi violazioni riscontrate e, a fronte del rifiuto dell’Amministrazione di conformare la propria attività al citato parere, ha proceduto all’impugnazione degli atti nel termine previsto dalla citata disposizione.
I giudici hanno precisato, infine, che in ogni caso l’impugnazione in questione proposta dall’Autorità è rivolta nei confronti degli atti della procedura e non della decisione della Stazione appaltante di non procedere al ritiro degli stessi nell’esercizio del potere di autotutela, che funge semplicemente da presupposto ulteriore della legittimazione dell’Autorità all’impugnazione dei provvedimenti. Infatti qualora l’Amministrazione decidesse, attenendosi al parere formulato dell’ANAC di eliminare i vizi da questa riscontrati, l’Autorità non avrebbe ragione di impugnare gli atti della procedura.