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Limiti all’applicazione del principio di rotazione riguardanti il divieto di invito al gestore uscente

Il Tribunale Amministrativo per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, con la sentenza n. 166 del 21 maggio 2018 ha affermato il principio secondo cui il divieto di invito al gestore uscente non opera nel caso di differenza, in termini soggettivi, quantitativi e qualitativi, tra contratto pregresso e contratto da affidare.

Il principio di rotazione, per la sua applicazione, richiede pur sempre che l’oggetto della procedura possieda le stesse caratteristiche in termini soggettivi, quantitativi e qualitativi, del servizio già assegnato al soggetto destinatario del provvedimento di esclusione, il quale potrebbe essere connotato come impresa uscente, solo in ragione di tali presupposti fattuali.

In altri termini, l’applicazione del disposto di cui all’art. 36, 1° comma, D. Lgs. n. 50 del 2016, proprio perché rivolta a tutelare la dimensione temporale della concorrenza, è pur sempre condizionata al verificarsi di una specifica situazione di continuità degli affidamenti, tale per cui un identico servizio, una volta raggiunta la scadenza contrattuale, in seguito viene ciclicamente affidato mediante una nuova gara.

La norma intende perciò evitare che la procedura di selezione del contraente si risolva in una mera rinnovazione del rapporto contrattuale scaduto, dando così luogo ad una sostanziale elusione delle regole della concorrenza, a discapito degli operatori più deboli del mercato cui, nel tempo, sarebbe sottratta la possibilità di accedere ad ogni prospettiva di aggiudicazione.

Documento correlato: T.A.R. Trieste, sez. I, sentenza n. 166 del 21 maggio 2018