Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
A cura del dott. Marco Boni, direttore responsabile di News4market
Lo prevede la deliberazione ANAC 12/6/2019 n.558
Ne consegue che la parte di offerta tecnica relativa ai profili “discrezionali” dovrebbe essere contenuta in busta chiusa separata rispetto alla parte di offerta tecnica che riguarda elementi “tabellari” o “quantitativi”. In alternativa, la parte di offerta tecnica relativa a questi ultimi elementi potrebbe essere inserita nella busta “economica”. Tuttavia, una previsione di separatezza formale tra elementi tecnici valutabili con automatismi e elementi tecnici soggetti a giudizio discrezionale non si rinviene né nella Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, riguardante l’ “Offerta economicamente più vantaggiosa”, né nel Bando tipo ANAC n. 1/2017. Nemmeno tale separatezza formale risulta attuata in fase applicativa da compratori pubblici di riferimento, quali, ad esempio, la Consip.
La delibera Anac afferma che La Commissione di gara deve valutare, per primi, i profili tecnici delle offerte, soggetti come tali a valutazioni discrezionali e, solo successivamente, i profili (quali quello del tempo..) soggetti ad un automatismo di valutazione, in applicazione del principio di trasparenza.
Occorre richiamare, in generale, quel consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nelle procedure indette per l’aggiudicazione di appalti pubblici sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara è tenuta a valutare, per primi, i profili tecnici delle offerte, soggetti come tali a valutazioni discrezionali e, solo successivamente, i profili (quali quello del tempo contemplato nella fattispecie) soggetti ad un automatismo di valutazione; ciò, in quanto la conoscenza di questi ultimi prima ancora di quelli tecnici costituisce una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere alle gare pubbliche, giacché la conoscenza preventiva delle condizioni suscettive di automatica ponderazione consentirebbe di modulare il giudizio sull’offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti, e tale possibilità, ancorché remota ed eventuale, per il solo fatto di esistere intaccherebbe la regolarità della procedura (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 731; Cons. Stato Sez. V, 7 gennaio 2013, n. 10, Parere n. 8 del 29 luglio 2014);
(…)nel caso in esame, la stazione appaltante ha rappresentato che la commissione giudicatrice (verbale di gara n. 4 del 19.09.2017) abbia riscontrato che quattro concorrenti hanno inserito nella busta B – Documentazione tecnica, la dichiarazione parametro tempo contenuta nel cronoprogramma, sulla base di una discordanza interpretativa del disciplinare di gara, tale da essere stati indotti in errore; (…) la commissione giudicatrice – al fine di dare un’interpretazione univoca del disciplinare di gara e neutralizzare i possibili effetti distorsivi e, al tempo stesso assicurare che le operazioni di gara si svolgessero in maniera trasparente, senza violazione del principio di segretezza delle offerte – ha disposto di procedere con la valutazione di tutte le dichiarazioni parametro tempo, in seduta pubblica, contemporaneamente alla valutazione del parametro prezzo.