Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
a cura dell’avvocato Angelo Lucio Lacerenza.
Non solo norme da attuare, refusi nel testo e contrasti normativi. Il nuovo codice, su indicazione delle direttive comunitarie, mette al centro gli operatori economici, a partire dalle PMI che costituiscono circa il 99% delle imprese italiane, al fine di favorirne la partecipazione agli appalti.
Molte le misure previste lungo l’intero “ciclo di vita” dell’appalto. Si parte dalla fase iniziale degli atti di programmazione elaborati dalle stazioni appaltanti (SA) – biennali per beni e servizi, triennali per i lavori – la cui pubblicazione consente agli operatori di avere il polso delle possibili opportunità.
Nella direzione di predisporre bandi aderenti agli sviluppi del mercato, le SA possono consultare preliminarmente imprese o consulenti per raccogliere dati ed informazioni, avendo cura di “sterilizzare” quanto ricevuto per non creare vantaggi concorrenziali in favore degli operatori che hanno partecipato alla consultazione. Per le grandi opere di rilevante impatto sulle comunità (tipico esempio è la TAV) è previsto un dibattito pubblico per ascoltare le popolazioni interessate al fine di tener conto delle legittime istanze.
A seguito di tali approfondimenti, la progettazione degli acquisti – non solo per i lavori, ma anche per servizi e forniture – riveste valore fondamentale per le SA nella direzione di impiegare in modo efficiente le (poche) risorse pubbliche a disposizione.
Nel rispetto dei principi economicità ed efficacia, ma soprattutto di rotazione e di effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), sono disciplinati gli appalti sotto soglia, ivi compresi gli affidamenti diretti, che costituiscono il principale bacino di opportunità per le piccole imprese, e ciò anche per dare slancio alle economie locali in una logica di appalti a “km zero”. Nella stessa logica, alla suddivisione degli appalti in lotti funzionali si affianca la ripartizione in lotti prestazionali per tenere conto delle specializzazioni degli operatori.
Tra gli strumenti di acquisto, la novità rilevante opera laddove occorra sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi per i quali le SA possono indire partenariati per l’innovazione per instaurare rapporti con uno o più operatori al fine di acquistare soluzioni non disponibili sul mercato.
Nei bandi le SA possono richiedere specifiche tecniche o etichettature particolari a condizione di consentire alle imprese che non ne abbiano il possesso di dimostrare la conformità o l’equivalenza della propria offerta, in modo da non creare ingiustificati ostacoli alla concorrenza.
Il sistema del rating d’impresa, istituito presso ANAC e da applicare ai soli fini della qualificazione, apre nuove sfide per gli operatori. Sarà l’Autorità a definire con proprie linee guida i requisiti reputazionali, ma già dal codice emergono i primi indicatori: alcuni esterni, come il rating di legalità o il modello organizzativo 231; altri interni, come i comportamenti dell’impresa in occasione di precedenti appalti, l’incidenza del contenzioso in sede di partecipazione a gare o in fase di esecuzione di contratti e la regolarità contributiva negli ultimi tre anni.
Sul capitolo delle cauzioni di gara, alla regola generale del 2% da applicarsi alla base d’asta per calcolare l’importo della cauzione provvisoria, si affianca la facoltà della SA di riduzione all’1% in caso di appalti non rischiosi o di aumento al 4% nel caso opposto. A ciò si aggiunge, tanto per le cauzioni provvisorie quanto per le definitive, la possibilità di abbattere gli importi in ragione di specifiche percentuali qualora l’impresa provi il possesso di determinate certificazioni di qualità, nonché di cumulare tali abbattimenti in caso di possesso congiunto di più attestati. Non solo, con specifico riguardo alla cauzione definitiva, le SA hanno facoltà di non richiedere la garanzia se l’impresa dimostri comprovata stabilità (ciò che richiede una particolare attenzione alla tenuta dei bilanci) o per particolari beni, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Le SA indicano nel bando i criteri premiali di valutazione in relazione al rating di legalità dell’impresa, ovvero per agevolare la partecipazione agli appalti delle MPMI, giovani professionisti e imprese di nuova costituzione ovvero in ragione del minor impatto dell’appalto sulla salute e sull’ambiente.
Sul delicato fronte finanziario infine, per assicurare liquidità alle imprese viene stabilizzata la regola dell’anticipazione del 20% del valore del contratto, ma solo per gli appalti di lavori e previa costituzione di idonea garanzia fidejussoria o bancaria, nonchè previsto il pagamento diretto dei subappaltatori qualora siano micro e piccole imprese, in caso di inadempimento dell’appaltatore oppure su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
La parola passa ora alle stazioni appaltanti chiamate a tradurre tali opportunità in clausole dei bandi, ed alle imprese che dovranno assumere le scelte necessarie per saperle cogliere.
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