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Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100

Per la sicurezza nei cantieri risponde anche l’affidatario

fonte: Il Sole 24 Ore – pag. 47

di Luigi Caiazza e Roberto Caiazza

Nell’esecuzione dei lavori pubblici l’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. È quanto previsto dall’articolo 103 del nuovo Codice degli appalti pubblici, approvato con il Dlgs 50/16, in vigore dal 19 aprile scorso.
Il Codice estende le posizioni di garanzia di cui all’articolo 299 del Dlgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) oltre che sul datore di lavoro, sul dirigente e sul preposto, anche sull’impresa esecutrice dell’appalto. Si tratta di una responsabilità che in caso di accertate violazioni delle norme di sicurezza da parte del subappaltatore non potrà essere di natura penale ma di natura contrattuale.

L’articolo completo su Il Sole 24 Ore del 28 aprile 2016