Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, sez. I, con la sentenza n. 127 del 10 aprile 2017, ha esplicitato che l’impresa in concordato preventivo non può ottenere contributi pubblici. Questo nonostante il nuovo Codice degli appalti consenta comunque a tale società di prendere parte alle procedure di aggiudicazione di lavori o servizi. Il d. lgs. 50/2016 non si può però applicare per analogia all’ambito delle agevolazioni per le aziende.
La sentenza specifica che non vale al riguardo invocare, come fa parte ricorrente, le disposizioni che consentono la partecipazione a procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, proponendone, per così dire, una lettura e applicazione per analogia. Le norme di cui agli artt. 80, comma 5 lett.b), e 110, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 186 bis, comma 5, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, recanti il puntuale riferimento al concordato con continuità aziendale, costituiscono, infatti, una disciplina speciale, che, pur evidenziando il favor riservato dal legislatore verso l’istituto del concordato con continuità aziendale (che può permettere alle imprese in difficoltà di superare la fase di crisi e di soddisfare i diritti dei creditori, tra l’altro, anche e proprio attraverso i flussi generati dalla prosecuzione dell’attività aziendale), si pone in deroga a regole di principio e non consente di essere utilizzata quale canone ermeneutico per l’applicazione di disposizioni, quali quelle rilevanti nel caso di specie, concernenti il settore generale delle agevolazioni alle imprese.
Quanto all’ulteriore argomento, introdotto da parte ricorrente, riguardante i provvedimenti con cui la sezione fallimentare del Tribunale di Trento non ha ritenuto necessaria, per la partecipazione alle gare, l’autorizzazione indicata dall’art. 110 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto la procedura di concordato si è chiusa con l’omologazione, vale considerare non solo la già sottolineata non riconducibilità della fattispecie in esame all’ambito dei contratti pubblici, ma anche che l’omologazione non comporta l’automatica definizione della società come in bonis ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui qui trattasi, dato che la sussistenza di tali, è esclusa sia dal dato testuale, sia dalla lettura sistematica delle disposizioni della suddetta legge e dei relativi criteri applicativi. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla recente giurisprudenza citata da parte ricorrente in quanto, non essendo qui in discussione la partecipazione a gare pubbliche, anche la questione delle autorizzazioni a tal fine occorrenti non assume, per le esposte ragioni, rilievo determinante.
Va infine considerato (…) che riconoscere il diritto alle agevolazioni significherebbe consentire il raggiungimento della finalità del concordato (e così il soddisfacimento dei creditori) mediante risorse pubbliche, con ciò distorcendo la ratio sia del concordato stesso, teso al raggiungimento dell’equilibrio dell’impresa con le sue forze, sia del beneficio in esame, funzionale all’espansione della nuova imprenditoria e al sostegno dell’economia.
Documenti correlati: TRGA Trento, sez. I, sentenza n. 127, 10 aprile 2017