Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 17 del 30 ottobre 2020
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della repubblica 26ottobre 1972, n 633 (decreto IVA) «Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. ».
Per l’effetto, torna applicabili le disposizioni di cui al successivo articolo 6,commi 3 e 4, secondo cui «Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo […]» «Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento».
e dell’articolo 21, comma 4, secondo cui «La fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 ».
E’, tuttavia, ammissibile che il momento di emissione della fattura sia stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, emissione in data successiva alla verifica e da accettazione della prestazione), purché detto termine sia antecedente al pagamento del corrispettivo.
Laddove la fattura nei confronti della PA sia emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto IVA, si ricorda che ai sensi dell’articolo 2, comma 4,del decreto 3 aprile 2013, n. 55, «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».
Ai fini dell’emissione non rileva, dunque, l’eventuale successivo rifiuto del documento da parte della PA. A ciò si aggiunga che la nuova lettera g-ter) dell’articolo1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera aggiunta dall’articolo 15-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge17 dicembre 2018, n. 136), al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati, ha demandato ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (in corso di emanazione) l’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore.
IL CAPO DIVISIONE