Indirizzo
Corso Matteotti 15,
Cremona, CR 26100
fonte: Il Sole 24 Ore – pag. 38
di Guglielmo Saporito
Va discussa dinanzi al giudice ordinario (Tribunale) e non in Corte dei conti la responsabilità della struttura tecnica incaricata sia della progettazione sia della direzione lavori di un’opera pubblica realizzata in ritardo. Le Sezioni unite della Cassazione (Sentenza 27071), regolano i confini tra le due magistrature con riferimento all’esecuzione di un ospedale. L’opera risultava in parte collocata in un bosco, zona che esige un’accurata verifica di compatibilità. Se tale verifica ritarda l’esecuzione dell’opera, generando riserve da parte dell’impresa esecutrice ed aggravio di costi, occorre individuare quale sia stato il tecnico che, omettendo un’ordinaria diligenza, sia responsabile dei danni subiti dall’ente pubblico.
L’articolo completo su Il Sole 24 Ore del 29 dicembre 2016