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Cremona, CR 26100

Quando sussiste la resposabilità precontrattuale della Stazione Appaltante?

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con la sentenza n. 2907 del 16 maggio 2018 ha ribadito il principio secondo cui l’annullamento di un provvedimento amministrativo, con salvezza del riesercizio, ad esito libero, del potere da parte della medesima amministrazione, non può mai fondare l’accoglimento di una domanda risarcitoria non venendo in rilievo un giudicato di spettanza (cfr. Cons. St., sez. IV, nn. 1615 del 2018, 826 del 2018).

Infatti, ai fini della sussistenza della responsabilità precontrattuale è necessaria la prova del danno patrimoniale (derivante dalla lesione della libertà di autodeterminazione negoziale) rappresentato dalle perdite economiche subite (a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate) diverse da quelle ritraibili a titolo di lucro cessante (c.d. interesse positivo, di cui non si ammette il ristoro) (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 04.05.2018, n. 5).

Documento correlato: Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 2907 del 16 maggio 2018