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Quando terminano le funzioni della Commissione di gara?

Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 136 del 11 gennaio 2018 ha ribadito il principio secondo cui la funzione della Commissione di una gara di appalto si esaurisce soltanto con l’approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti dell’amministrazione appaltante e, cioè, con il provvedimento di c.d. aggiudicazione definitiva: nel periodo intercorrente tra tali atti, sussiste il potere della Commissione stessa di riesaminare nell’esercizio del potere di autotutela il procedimento di gara già espletato, anche riaprendo il procedimento di gara per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi.

Documenti correlati: Sentenza n. 136 del Consiglio di Stato, sez. III, del 11 gennaio 2018